TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
La scelta del luogo di sepoltura (c.d. “electio sepulchri”) compete in primo luogo al de cuius e tale diritto, preminente su quello di analogo contenuto spettante iure proprio ai congiunti più prossimi, rientra, – come gli atti di disposizione del proprio corpo, di cui all’art. 5 c.c., e comunque secondo una radicatissima consuetudine -, tra i diritti della personalità, per loro natura assoluti e intrasmissibili. Il predetto “ius eligendi sepulcrum”, mentre non può formare oggetto di trasferimento “mortis causa”, cosicché non può ad esso applicarsi la disciplina successoria (né legale né testamentaria), può dare vita ad un mandato “post mortem exequendum” (e in tal caso il mandatario che dà esecuzione all’incarico ricevuto esercita l'”electio sepulchri ” del de cuius, cfr. Cass. 2034/1990).
Testo
Corte di Cassazione, Sez. I Civ., 13 luglio 2022, n. 22180
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2022, n. 22180
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FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 271/2020, depositata in data 17/9/2020, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda di S.M.A., nei confronti di C.R., relativa allo spostamento del luogo di sepoltura della defunta C.L., coniuge dell’attore e sorella della convenuta, da (OMISSIS), luogo della famiglia di origine della defunta, a (OMISSIS), luogo di residenza della coppia.
In particolare, i giudici d’appello hanno rilevato che, in ordine alla prova della manifestazione di volontà della defunta circa il luogo di sepoltura, doveva essere confermato il giudizio del giudice di primo grado circa la maggiore attendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte convenuta, perché più specifiche, coerenti e rese da persone vicine alla defunta nell’ultimo periodo di vita (trascorso nella casa della sorella in (OMISSIS)), non potendosi accogliere l’istanza dell’appellante di integrazione istruttoria, con audizione di un teste non sentito in primo grado, per non essere stata l’istanza istruttoria riproposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e non spiegando alcuna rilevanza il diverso avviso del coniuge, prevalente rispetto a quello degli altri parenti, a fronte della dimostrazione della precisa scelta espressa dalla de cuius.
Avverso la suddetta pronuncia, S.M.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 17/3/21, affidato a tre motivi, nei confronti di C.R. (che non svolge difese). Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’art. 257 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione alla richiesta di integrazione dell’istruttoria ai fini dell’esame del testimone S.I.M., figlio di S.M.A. e figliastro della sign.ra C.L., esame non effettuato, in primo grado, stante l’impedimento del teste (che si trovava in ospedale in stato di coma, per due mesi e mezzo, dal dicembre 2015, ed era stato impossibilitato a deambulare, sino al 2018, a causa di complicanze di una setticemia), richiesta che veniva respinta, in appello, perché inammissibile, non essendo stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, nel procedimento di primo grado; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione, nella ricostruzione della reale volontà della C., dell’attendibilità dei testi escussi in primo grado; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12143/2006, in ordine alla scelta del luogo di sepoltura da parte del coniuge o, in mancanza, dei parenti prossimi, in assenza di una precisa disposizione testamentaria.
2. La prima censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Il ricorrente non contesta di non avere reiterato la richiesta di escussione del teste S.I.M. (la cui testimonianza sarebbe stata dirimente circa la ricostruzione della reale volontà della C. in ordine al luogo prescelto dalla stessa di sepoltura, essendo il teste convivente con la signora C. e con il di lei marito) in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, in quanto, all’epoca, il signor S. era ancora ricoverato in ospedale e quindi impossibilitato a rendere la testimonianza, ma deduce di avere avanzato la richiesta con l’atto di appello, essendo stato, nel frattempo, il S. dimesso dall’ospedale. Tale richiesta di integrazione probatoria avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, essere accolta, a sensi del combinato disposto dell’art. 257 c.p.c., e art. 345 c.p.c., comma 3.
In realtà, il ricorrente non chiarisce quale fosse stato il provvedimento del giudice di primo grado sulla testimonianza in oggetto, deducendo solo che l’esame del teste, pur inizialmente ammesso, non si era potuto effettuare a causa delle condizioni di salute del medesimo (che rendevano impraticabili anche le misure che il giudice può adottare in caso di mancata comparizione del teste, ex art. 255 c.p.c., vale a dire l’accompagnamento coattivo del teste o la rogatoria o l’audizione personale dello stesso da parte del giudice “nella sua abitazione o nel suo ufficio”).
Ora il giudice, nel momento in cui ha dichiarato chiusa l’istruttoria e fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, ha necessariamente, implicitamente, revocato la pregressa ammissione della prova testimoniale relativa al teste S..
Non avendo, come ammesso dallo stesso ricorrente, la parte attrice, che aveva inizialmente chiesto l’incombente istruttorio, respinto dal giudice, insistito sul relativo espletamento in sede di precisazione delle conclusioni, la prova testimoniale non poteva essere ammessa in appello perché non si trattava di un “nuovo mezzo di prova”, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, ma della riproposizione di una richiesta istruttoria respinta in primo grado e rinunciata in difetto di sua espressa reiterata richiesta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado (Cass. 25157/2008: “la parte che abbia visto rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello”; Cass. 10748/2012; Cass. 16290/2016; Cass. 3229/2019; Cass. 15029/2019).
3. La seconda censura è inammissibile.
Quanto al vizio di violazione di legge, l’art. 116 c.p.c., prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009).
La doglianza invece tende solo a sollecitare una rivalutazione dei documenti prodotti, esaminati dal giudice di merito.
4. La terza censura è del pari inammissibile.
Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, non prendendo in considerazione la volontà espressa dal coniuge superstite in ordine al luogo di sepoltura, in assenza di disposizione testamentaria, e, al contrario, dando prevalenza alla volontà espressa dagli altri parenti, avrebbe violato il principio di diritto espresso da questa Corte con la sentenza n. 12143/2006, in ordine alla “gerarchia dei soggetti abilitati ad esprimere la volontà in luogo del defunto”.
Ora, nel precedente indicato dal ricorrente, questa Corte aveva respinto il motivo di ricorso di cassazione con il quale si sosteneva che “in mancanza di una disposizione testamentaria, che rendesse evidente la volontà della defunta, il luogo della sepoltura avrebbe dovuto essere individuato tenendo presenti le richieste avanzate dai congiunti, prescelti fra quelli a lei più strettamente legati da vincoli, comparando – e dando prevalenza – allo “ius coniugii” rispetto allo “ius sanguinis””, affermando che, laddove manchi la scheda testamentaria, la volontà del defunto (cd. electio sepulchri) può essere espressa, senza rigore di forma, attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti e l’esistenza ed il contenuto di un simile mandato costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito, insindacabile se congruamente motivata.
Già questa Corte aveva chiarito che “le spoglie mortali possono costituire oggetto di disposizione da parte del de cuius in ordine alla loro destinazione e tale diritto rientra tra quelli per loro natura assoluti ed intrasmissibili”, mentre “il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma opera solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto, con prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis” (Cass. 1527/1978; conf. Cass. 29548/2019: ” lo “jus eligendi sepulchrum” rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento “mortis causa”; ove, tuttavia, la “electio” non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello “ius coniuge sullo “ius sanguinis” e di questo sullo “ius successionis”).
In sostanza, la scelta del luogo di sepoltura (c.d. “electio sepulchri”) compete in primo luogo al de cuius e tale diritto, preminente su quello di analogo contenuto spettante iure proprio ai congiunti più prossimi, rientra, – come gli atti di disposizione del proprio corpo, di cui all’art. 5 c.c., e comunque secondo una radicatissima consuetudine -, tra i diritti della personalità, per loro natura assoluti e intrasmissibili. Il predetto “ius eligendi sepulcrum”, mentre non può formare oggetto di trasferimento “mortis causa”, cosicché non può ad esso applicarsi la disciplina successoria (né legale né testamentaria), può dare vita ad un mandato “post mortem exequendum” (e in tal caso il mandatario che dà esecuzione all’incarico ricevuto esercita l’”electio sepulchri ” del de cuius, cfr. Cass. 2034/1990).
Solo nel caso che da parte di questo non risulti essere stata espressa, in qualunque modo, alcuna volontà, la decisione spetta ai congiunti più prossimi (nell’ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti di sangue).
Ora, nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto dimostrata la volontà specifica espressa dalla defunta (che si era trasferita nell’ultimo anno della sua vita in (OMISSIS), presso il domicilio della sorella R., senza mai fare rientro alla casa coniugale in Sassari, essendosi anzi rifiutata allorché era stata “interpellata dalla Polizia di Stato su richiesta del S.”) di essere sepolta in (OMISSIS), nella tomba della famiglia d’origine, sulla base delle testimonianze di Ch.Te., C.M.S. e C.S., essendosi ritenute meno efficaci altre deposizioni testimoniali, di amici del S. e del di lui figlio, in considerazione della più assidua e intensa frequentazione dei primi testimoni.
Trattasi di motivazione del tutto congrua e corretta, insindacabile, non sussistendo la lamentata violazione di legge per la corretta osservanza, da parte del giudice a quo, dei principi di diritto posti da questa Corte e sopra richiamati.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R.n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2022