Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2019, n. 32241 (ordin. rimess. SS.UU.).
MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2019, n. 32241 (ordin. rimess. SS.UU.).
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2019, n. 32241 (ordin. rimess. SS.UU.).
Merita rimessione alle SS. UU. Civ. della Corte di Cassazione la questione se l’applicazione di un canone, periodico ed aggiornato, delle concessioni cimiteriali soggette ad obbligo di rinnovo alla scadenza (della concessione) sia applicabile alle concessioni perpetue (e perciò non soggette a rinnovo periodico), il ché implicherebbe un’illegittima trasformazione in temporanea di una concessione originariamente perpetua.
NORME CORRELATE
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32241 Anno 2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 10/12/2019
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
Data pubblicazione: 10/12/2019
sul ricorso 25718/2018 proposto da:
Comune di Stazzema, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.18, presso lo studio del dott. Grez Gianmarco, rappresentato e difeso dall’avvocato Altavilla Giancarlo, giusta procura in calce al ricoso;
-ricorrente –
contro
B. Albertina, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Brancadoro Mario, rappresentata e difesa dall’avvocato Giusti Luca, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata ii 02/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
Rilevato che:
– il Tribunale di Lucca, con sentenza n.196/2018, depositata in data 2/2/2018, – in controversia concernente l’opposizione promossa, ex artt.3 r.d. 639/1910 e 32 d.lgs. 150/2011, da Albertina B. titolare, in via derivativa, quale erede dell’originaria concessionaria, di concessione cimiteriale perpetua, con convenzione stipulata nel 1974, relativa <<alla tomba 2.2 nel cimitero di Cardoso», avverso ingiunzione fiscale del Comune di Stazzema, notificata nel 2016, concernente il pagamento di un canone concessorio, di € 2.895,52, a titolo di aggiornamento dovuto del canone a suo tempo versato, al momento del rilascio concessione, – ha confermata la decisione di primo grado, del Giudice di Pace, che aveva accolto l’opposizione;
– in particolare, i giudici d’appello hanno affermato che ricorreva la giurisdizione de|l’A.G.O., in quanto, ex art.133 lett.b) d.lgs. 104/2010, si verteva in controversia concernente questione patrimoniale relativa al canone di concessione, e, nel merito, che non esisteva alcuna norma che conferisse ai Comuni, a fronte di concessioni perpetue, per le quali il concessionario avesse inizialmente pagato un canone una tantum, il potere di esigere ulteriori versamenti, una tantum a loro volta o periodici;
avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Stazzema propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di Albertina B. (che resiste con controricorso); la controricorrente ha depositato memoria;
– il Comune ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, atteso che oggetto di contestazione non è tanto la mera quantificazione del canone o la misura del suo adeguamento ma l’esercizio del potere discrezionale di regolazione del rapporto concessorio e la legittimità della delibera adottata dall’amministrazione comunale avente ad oggetto la determinazione impositiva del canone, implicante, secondo la stessa impostazione dell’opponente, una revoca tacita della concessione perpetua, la sua trasformazione in temporanea e la conseguente imposizione di un nuovo canone; 2) con il secondo motivo, sempre il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. rispetto all’affermazione, in sentenza, dell’inesistenza di norma che autorizzi il Comune ad esigere versamenti ulteriori, integrante un difetto assoluto di attribuzione di potere in capo al Comune, essendo la situazione soggettiva di base tutelata di interesse legittimo e non di diritto soggettivo; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.36O n. 3 c.p.c., degli artt.823, 824 e 1339 c.c., 9 e 10 l. 537/1993, 2 e 23 Cost., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inesistente una norma che conferisca ai Comuni, a fronte di concessioni perpetue, il potere di esigere ulteriori versamenti, senza considerare la natura demaniale del bene, la natura necessariamente periodica di un canone concessorio a fronte di una concessione perpetua e la necessità di adeguamento del canone di concessione; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dal contenuto del provvedimento concessorio <i>de quo</i>, facente espresso rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti o future; 5) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il Comune avesse applicato, a fondamento della propria pretesa erariale, una deliberazione del 2008, riguardante altre tipologie di concessioni;
Ritenuto che:
– in relazione alla prima ed alla seconda censura, implicanti difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assume il Comune ricorrente che la controversia, inerente ad atti o provvedimenti relativi a concessione che non attengano all’aspetto patrimoniale del rapporto, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez.Un. 07/10/1994, n. 8197; Cass. Sez. Un. 16/01/1991, n. 375; Cass. Sez. Un. 27/07/1988, n. 4760, rese nel vigore ratione temporis dell’art. 5 comma 1 del d.p.r. 6 dicembre 1971 n. 1034);
– l’art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. 2/7/2010, n. 104 (cod.proc.amm.), dispone oggi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
– si è precisato che, in tema di giurisdizione esclusiva, la cognizione del giudice amministrativo sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità pubblica, purché la controversia coinvolga il contenuto dell’atto di concessione, ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale e pertanto sia strettamente correlata alla cognizione sul rapporto concessorio sottolineandosi la natura meramente residuale della competenza giurisdizionale del giudice ordinario (Cass. Sez. Un., 9842/2007, cit.; cfr., in tema, sia pure con riguardo a concessioni che interessano strade ed autostrade, Cass.SU. 8518/2007, ove si è affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale il concessionario assuma la carenza, in capo all’ANAS, del potere di aggiornare il canone, già determinato, di concessione di un accesso; cfr. ancora Cass.S.U. 15644/2010, in tema di rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell’Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione);
– riguardo ai rapporto di concessione cimiteriale, da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21598/2018) hanno affermato che «rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi al riconoscimento, da parte di un Comune, della titolarità del diritto di sepoltura privata esercitato da tempo immemorabile su aree o porzioni di edificio in un cimitero pubblico, atteso che tale riconoscimento si configura quale concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale>>;
– rileva il Collegio che la questione posta nel primo e nel secondo motivo del ricorso – in relazione a controversia avente ad oggetto il canone, periodico ed aggiornato, che il Comune ha preteso alla concessionaria delle aree nel cimitero pubblico in oggetto, canone contestato dalla parte privata, in quanto l’opponente assume che la delibera della G.C. n. 18/2008, posta a base dell’ingiunzione opposta per la pretesa di pagamento di un canone concessorio «di aggiornamento», sarebbe applicabile ad altro tipo di concessione perpetua, quella soggetta ad obbligo di rinnovo alla scadenza del trentennio, quale non è la concessione del 1974 rilasciata alla dante causa della B. (che sarebbe perpetua e quindi non soggetta a rinnovo trentennale), anteriormente all’entrata in vigore del DPR 803/1975 (dettante il nuovo regolamento cli polizia mortuaria), e che l’ingiunzione implicherebbe un’illegittima trasformazione in temporanea dell’originaria concessione perpetua, oltre che un’illegittima revoca della concessione perpetua, al di fuori delle condizioni previste dal nuovo regolamento di polizia mortuaria del 1975, – non trova riscontro in precedenti specifici delle stesse Sezioni Unite, con conseguente opportunità di sua rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili di questa Corte;
P.Q.M.
Corte rimette gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2019.
Comune di Stazzema, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.18, presso lo studio del dott. Grez Gianmarco, rappresentato e difeso dall’avvocato Altavilla Giancarlo, giusta procura in calce al ricoso;
-ricorrente –
contro
B. Albertina, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Brancadoro Mario, rappresentata e difesa dall’avvocato Giusti Luca, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 196/2018 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata ii 02/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2019 dal cons. IOFRIDA GIULIA.
Rilevato che:
– il Tribunale di Lucca, con sentenza n.196/2018, depositata in data 2/2/2018, – in controversia concernente l’opposizione promossa, ex artt.3 r.d. 639/1910 e 32 d.lgs. 150/2011, da Albertina B. titolare, in via derivativa, quale erede dell’originaria concessionaria, di concessione cimiteriale perpetua, con convenzione stipulata nel 1974, relativa <<alla tomba 2.2 nel cimitero di Cardoso», avverso ingiunzione fiscale del Comune di Stazzema, notificata nel 2016, concernente il pagamento di un canone concessorio, di € 2.895,52, a titolo di aggiornamento dovuto del canone a suo tempo versato, al momento del rilascio concessione, – ha confermata la decisione di primo grado, del Giudice di Pace, che aveva accolto l’opposizione;
– in particolare, i giudici d’appello hanno affermato che ricorreva la giurisdizione de|l’A.G.O., in quanto, ex art.133 lett.b) d.lgs. 104/2010, si verteva in controversia concernente questione patrimoniale relativa al canone di concessione, e, nel merito, che non esisteva alcuna norma che conferisse ai Comuni, a fronte di concessioni perpetue, per le quali il concessionario avesse inizialmente pagato un canone una tantum, il potere di esigere ulteriori versamenti, una tantum a loro volta o periodici;
avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Stazzema propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di Albertina B. (che resiste con controricorso); la controricorrente ha depositato memoria;
– il Comune ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, atteso che oggetto di contestazione non è tanto la mera quantificazione del canone o la misura del suo adeguamento ma l’esercizio del potere discrezionale di regolazione del rapporto concessorio e la legittimità della delibera adottata dall’amministrazione comunale avente ad oggetto la determinazione impositiva del canone, implicante, secondo la stessa impostazione dell’opponente, una revoca tacita della concessione perpetua, la sua trasformazione in temporanea e la conseguente imposizione di un nuovo canone; 2) con il secondo motivo, sempre il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. rispetto all’affermazione, in sentenza, dell’inesistenza di norma che autorizzi il Comune ad esigere versamenti ulteriori, integrante un difetto assoluto di attribuzione di potere in capo al Comune, essendo la situazione soggettiva di base tutelata di interesse legittimo e non di diritto soggettivo; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.36O n. 3 c.p.c., degli artt.823, 824 e 1339 c.c., 9 e 10 l. 537/1993, 2 e 23 Cost., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inesistente una norma che conferisca ai Comuni, a fronte di concessioni perpetue, il potere di esigere ulteriori versamenti, senza considerare la natura demaniale del bene, la natura necessariamente periodica di un canone concessorio a fronte di una concessione perpetua e la necessità di adeguamento del canone di concessione; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dal contenuto del provvedimento concessorio <i>de quo</i>, facente espresso rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti o future; 5) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il Comune avesse applicato, a fondamento della propria pretesa erariale, una deliberazione del 2008, riguardante altre tipologie di concessioni;
Ritenuto che:
– in relazione alla prima ed alla seconda censura, implicanti difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assume il Comune ricorrente che la controversia, inerente ad atti o provvedimenti relativi a concessione che non attengano all’aspetto patrimoniale del rapporto, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez.Un. 07/10/1994, n. 8197; Cass. Sez. Un. 16/01/1991, n. 375; Cass. Sez. Un. 27/07/1988, n. 4760, rese nel vigore ratione temporis dell’art. 5 comma 1 del d.p.r. 6 dicembre 1971 n. 1034);
– l’art. 133, comma 1, lett. b) del d.lgs. 2/7/2010, n. 104 (cod.proc.amm.), dispone oggi che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
– si è precisato che, in tema di giurisdizione esclusiva, la cognizione del giudice amministrativo sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell’autorità pubblica, purché la controversia coinvolga il contenuto dell’atto di concessione, ponendo in discussione il rapporto stesso nel suo aspetto genetico o funzionale e pertanto sia strettamente correlata alla cognizione sul rapporto concessorio sottolineandosi la natura meramente residuale della competenza giurisdizionale del giudice ordinario (Cass. Sez. Un., 9842/2007, cit.; cfr., in tema, sia pure con riguardo a concessioni che interessano strade ed autostrade, Cass.SU. 8518/2007, ove si è affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale il concessionario assuma la carenza, in capo all’ANAS, del potere di aggiornare il canone, già determinato, di concessione di un accesso; cfr. ancora Cass.S.U. 15644/2010, in tema di rideterminazione del canone di occupazione di beni del demanio marittimo da parte dell’Autorità portuale, a seguito di una differente interpretazione e di una mutata classificazione della tipologia di occupazione);
– riguardo ai rapporto di concessione cimiteriale, da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 21598/2018) hanno affermato che «rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010, le controversie inerenti ad atti o provvedimenti relativi al riconoscimento, da parte di un Comune, della titolarità del diritto di sepoltura privata esercitato da tempo immemorabile su aree o porzioni di edificio in un cimitero pubblico, atteso che tale riconoscimento si configura quale concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale>>;
– rileva il Collegio che la questione posta nel primo e nel secondo motivo del ricorso – in relazione a controversia avente ad oggetto il canone, periodico ed aggiornato, che il Comune ha preteso alla concessionaria delle aree nel cimitero pubblico in oggetto, canone contestato dalla parte privata, in quanto l’opponente assume che la delibera della G.C. n. 18/2008, posta a base dell’ingiunzione opposta per la pretesa di pagamento di un canone concessorio «di aggiornamento», sarebbe applicabile ad altro tipo di concessione perpetua, quella soggetta ad obbligo di rinnovo alla scadenza del trentennio, quale non è la concessione del 1974 rilasciata alla dante causa della B. (che sarebbe perpetua e quindi non soggetta a rinnovo trentennale), anteriormente all’entrata in vigore del DPR 803/1975 (dettante il nuovo regolamento cli polizia mortuaria), e che l’ingiunzione implicherebbe un’illegittima trasformazione in temporanea dell’originaria concessione perpetua, oltre che un’illegittima revoca della concessione perpetua, al di fuori delle condizioni previste dal nuovo regolamento di polizia mortuaria del 1975, – non trova riscontro in precedenti specifici delle stesse Sezioni Unite, con conseguente opportunità di sua rimessione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili di questa Corte;
P.Q.M.
Corte rimette gli atti al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2019.