Corte dei Conti, Abruzzo, delib. n. 219 del 25 settembre 2024

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: D. Lgs. 19/9/2016, n. 175

Massima

Un Sindaco ha chiesto un parere sulla possibilità di affidare i “Servizi cimiteriali” ad una Società “in house”, nonostante il divieto previsto dall’art. 14, comma 6, del Dlgs. n. 175/2016. Questa norma stabilisce che, nei 5 anni successivi al fallimento di una Società pubblica che gestiva servizi tramite affidamento diretto, le Amministrazioni non possono costituire nuove Società né acquisire o mantenere partecipazioni in Società che gestiscano gli stessi servizi. La Sezione chiarisce che tale divieto vale anche per l’affidamento ad un’altra Società “in house”, al fine di evitare che i servizi, già mal gestiti dalla Società fallita, vengano nuovamente affidati a una Società pubblica con lo stesso modello gestionale. Anche se i servizi sono simili, la distinzione tra concessione e appalto non supera il divieto. La legge richiede che l’Amministrazione esternalizzi questi servizi, ricorrendo al mercato, e non permette l’affidamento diretto a una Società “in house”, se non in casi eccezionali e ben regolati.

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