TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 88 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
L’art. 88 del d.p.r. n° 285 del 1990, secondo cui “il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.” non fonda un diritto all’estumulazione in concorrenza alla tumulazione di salme che non hanno ancora ricevuto sepoltura, ma presuppone che sussista la disponibilità ad ospitare la salma estumulata.
Testo
Pubblicato il 20/03/2025
N. 02297/2025REG.PROV.COLL.
N. 01619/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Cavour, 17
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante <em, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Scicolone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
– Sig. -OMISSIS- e per esso i suoi eredi collettivamente ed impersonalmente, non costituiti in giudizio;
– Sig.ra -OMISSIS- non costituita in giudizio;
– Sig. -OMISSIS- non costituito in giudizio;
– Sig. -OMISSIS- non costituito in giudizio;
– Sig.ra -OMISSIS- non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11156/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ama S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Mario Di Carlo, Antonio Ciavarella e Francesca Sbrana per delega dell’avv. Stefano Scicolone.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento:
– del provvedimento di concessione del loculo cimiteriale ubicato presso il Cimitero Laurentino, adottato in favore del Sig. -OMISSIS-;
– del silenzio diniego serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 1 aprile 2022 per l’assegnazione di un loculo presso il Cimitero Laurentino da destinare alla tumulazione della madre.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze in fatto.
In data 1 aprile 2022, il ricorrente ha chiesto a Roma Capitale e ad A.M.A. S.p.A. il rilascio di una concessione di un loculo presso il Cimitero Laurentino, da destinare alla tumulazione della madre, deceduta in data 21 gennaio 2021 e a suo tempo tumulata presso il Cimitero Flaminio.
Con il ricorso indicato in epigrafe, dopo aver premesso che la gestione dei cimiteri per la città di Roma è stata affidata ad A.M.A. S.p.A. e che questa ha accolto l’istanza di concessione del controinteressato dell’inizio di aprile 2022, avente ad oggetto un loculo in precedenza disponibile presso il Cimitero Laurentino, il ricorrente ha impugnato tale concessione ed ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato sulla sua istanza di data 1 aprile 2022.
Il ricorso si compone di due motivi, con i quali è lamentata la violazione degli articoli 19 e 97 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 50 e 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (recante il “Regolamento di polizia mortuaria”) e degli articoli 1, 24, 38, 39, 44 e 51 del Regolamento di polizia cimiteriale di Roma Capitale, oltre la sussistenza di profili di eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, travisamento dei fatti, sviamento e difetto di istruttoria.
In punto di fatto, il ricorrente – residente nel municipio VIII – ha esposto che, nell’immediatezza del decesso della madre, già residente nel municipio IX, A.M.A. aveva informalmente rappresentato all’agenzia di pompe funebri che la tumulazione sarebbe potuta avvenire nel Cimitero Flaminio, sicché ha proposto l’istanza n. 300 del 2021, accolta da A.M.A.
Ciò posto, il ricorrente – nel rilevare che il Cimitero Laurentino è quello di competenza per i municipi VIII e IX e che il Cimitero Flaminio verserebbe in una situazione di ‘grave degrado’ – ha richiamato le interlocuzioni avute con gli uffici di Roma Capitale e di A.M.A. (e le note di questa di data 10 giugno 2021 e 3 febbraio 2021) e ha dedotto che il loculo assegnato al controinteressato doveva invece essere dato a lui in concessione, per distinte ragioni, e cioè:
a) perché ha presentato la domanda il 1 aprile 2022, prima del controinteressato;
b) perché rileverebbe la delibera del Commissario straordinario n. 76 del 9 maggio 2001 sulla nozione di “cimitero di competenza” (quello prossimo ai ricordi e agli affetti in vita), sicché si dovrebbe tenere conto del suo ius eligendi sepulchrum di poter fare sepoltura alla madre nel cimitero di competenza.
2. Il Tar ha considerato in diritto quanto segue.
Nessuna disposizione di rango legislativo o regolamentare attribuisce ad un interessato il diritto di ottenere lo spostamento di una salma, già tumulata, da un cimitero ad un altro.
La gestione del servizio cimiteriale si deve basare su criteri oggettivi e trasparenti, che innanzitutto tengano conto dell’esigenza di consentire la più rapida sepoltura a chi ancora non l’abbia avuta, sulla base del criterio cronologico delle domande: i loculi di nuova realizzazione – e anche quelli divenuti disponibili per la riassegnazione – vanno concessi per la tumulazione delle salme, appena sia possibile dopo lo svolgimento dei funerali e secondo l’ordine cronologico delle domande.
Il criterio cronologico riguarda, dunque, la tumulazione delle salme e di conseguenza la concessione del relativo loculo, ma non anche – come invece dedotto dal ricorrente – l’utilizzazione in sé del loculo: allorché un interessato chieda lo spostamento di una salma già a suo tempo tumulata, non rileva il criterio cronologico nei confronti di chi chieda di dare la prima sepoltura ad una salma.
Quando sia proposta l’istanza ‘di trasferimento’, il criterio cronologico può invece rilevare qualora il gestore del servizio cimiteriale constati che sono disponibili loculi specificamente destinabili ai trasferimenti e ritenga che una o più istanze di trasferimento siano meritevoli di considerazione.
In una siffatta ipotesi, nel caso di assenza di regole scritte sulle modalità di uso di tali loculi, per il principio di uguaglianza il gestore deve verificare se il richiedente, prior in tempore, abbia ancora interesse al trasferimento della salma, per procedere di conseguenza.
Salvo questo limitato caso in cui si tratti delle due istanze ‘omogenee’ di trasferimento, non rileva invece il criterio cronologico per l’esame di un’istanza ‘di trasferimento’ quando il gestore debba curare la prima sepoltura di una salma: l’istanza anteriore nel tempo di trasferimento di una salma già tumulata non può prevalere sull’istanza di chi abbia chiesto la ‘prima sepoltura’.
In altri termini, a seguito della tumulazione di una salma, l’interessato al suo spostamento non può ‘scegliere’ la sua successiva collocazione, con priorità rispetto all’esigenza primaria e fondamentale di dare la prima sepoltura ad altre salme.
Tali considerazioni evidenziano – per il Tar – l’infondatezza di tutte le censure proposte dal ricorrente, dal momento che la concessione rilasciata al controinteressato ha riguardato l’assegnazione di un loculo per la prima assegnazione della salma.
Inoltre, poiché il ricorrente non ha né dedotto né comprovato che A.M.A. abbia accolto una istanza di trasferimento di una salma, presentata dopo la proposizione della propria, neppure può essere considerata sussistente una disparità di trattamento, né può essere ravvisata la violazione dell’obbligo di provvedere.
Infatti A.M.A., nel segnalare che ha doverosamente concesso il loculo al controinteressato a seguito del decesso del suo congiunto, ha rappresentato che altri loculi non sono stati considerati concedibili a fronte di istanze di ‘trasferimento’.
Il Tar ha concluso che la posizione giuridica del ricorrente potrà avere idonea tutela, qualora si rendano disponibili loculi da concedere in accoglimento di istanze di trasferimento e la sua istanza risulti pretermessa.
3. Secondo parte appellante la sentenza appellata è illegittima nella parte in cui afferma che il diritto di ottenere lo spostamento di una salma già tumulata da un cimitero ad un altro non sarebbe riconosciuto da alcuna disposizione di rango legislativo o regolamentare.
Parte appellante richiama l’art. 88 del D.P.R. n. 285/1990 recante il Regolamento di polizia mortuaria, che stabilisce che “il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
Fa riferimento agli artt. 24, 38, 39, 44, 51 del Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Roma. In particolare, l’art. 24, dispone che “La eventuale estumulazione delle salme per essere traslate in altre sepolture è sempre consentita, sotto il controllo dell’Autorità Sanitaria”.
Richiama Corte EDU, sez. II, sentenza 17 gennaio 2006, ric. n. 61564/00, secondo cui il diniego del trasferimento di una salma già tumulata sia (a) “necessario ad una società democratica”, vale a dire alla cura di fini legittimi quali l’ordine pubblico, la tutela della morale, la certezza della sepoltura e la sacralità delle tombe e (b) purché avvenga in conformità alla legge.
Secondo parte appellante il diniego dell’istanza di concessione del dott. -OMISSIS- è illegittimo in quanto disposto in assenza non solo di ragioni ostative che rinviino a taluno degli interessi pubblici ritenuti preminenti, ma altresì di un’adeguata ponderazione di tali interessi.
Parte appellante ritiene inoltre che la sentenza appellata meriti di essere riformata anche nella parte in cui farebbe dipendere la sussistenza stessa del diritto al trasferimento di una salma dall’individuazione ad opera del gestore del servizio cimiteriale di “loculi specificamente destinabili ai trasferimenti” (pag. 4 della sentenza), rinviando pertanto la definizione stessa delle tutele ad una decisione totalmente discrezionale nell’an, nel quomodo e nel quando dell’Amministrazione capitolina.
Secondo parte appellante non spetta difatti all’Amministrazione alcuna decisione in ordine al “se” destinare loculi al trasferimento delle salme, dovendo essa stabilire unicamente modalità e tempistiche di traslazione entro parametri di ragionevolezza.
Sarebbe dunque contraddittoria la sentenza per la parte in cui vorrebbe escludere che possa essere “ravvisata la violazione dell’obbligo di provvedere” da parte di AMA.
Sarebbe parimenti irragionevole la statuizione con cui il giudice di prime cure rimetterebbe interamente ad una decisione – discrezionale, ipotetica e indefinita nel tempo – del gestore del servizio cimiteriale, la definizione delle condizioni al verificarsi delle quali potrebbe essere concessa “idonea tutela” al dott. -OMISSIS- e potrebbe essere quindi possibile procedere all’“accoglimento di istanze di trasferimento” come quella dallo stesso legittimamente presentata.
Parte appellante lamenta che con la sentenza appellata il criterio cronologico è stato richiamato esclusivamente per dare “la più rapida sepoltura a chi ancora non l’abbia avuta […] dopo lo svolgimento dei funerali” (pag. 4 della sentenza) e lasciando senza alcuna tutela le istanze di concessione finalizzate al trasferimento di salme già tumulate.
Ritiene che l’esigenza di prima sepoltura, supposta dal TAR come prioritaria rispetto all’interesse alla traslazione, non troverebbe riscontro alcuno nelle circostanze del caso concreto. Difatti, al 1° aprile 2022, quando l’istanza di concessione ai fini della traslazione della sig.ra -OMISSIS- – madre dell’appellante – è stata presentata, non vi era alcuna contestuale “esigenza prima e fondamentale di dare la prima sepoltura ad altre salme”, cui assicurare la priorità sull’istanza del dott. -OMISSIS-. Lo dimostrerebbe il fatto che il signor -OMISSIS- è deceduto il 9 aprile 2022, successivamente alla presentazione dell’istanza da parte del dott. -OMISSIS- il 1° aprile 2022.
Osserva che il gestore del servizio cimiteriale ha piuttosto previsto un unico canale di accesso che, nel rispetto della regola del “cimitero di competenza”, per entrambe le tipologie di istanze (prima tumulazione e trasferimento) richiede la presentazione di una domanda di concessione e ove, in assenza di regolamentazione, il criterio cronologico rappresenta l’unico criterio gestionale individuato.
Questo imporrebbe pertanto ad AMA di gestire tutte le domande di concessione comunque pervenute in ragione dell’ordine cronologico di loro presentazione, senza fare alcuna distinzione tra quelle volte ad ottenere la prima sepoltura e quelle di traslazione.
A dispetto di ciò, la soluzione adottata “gestionalmente” da AMA e avallata dal TAR di far valere il criterio cronologico esclusivamente con riferimento alle istanze di prima sepoltura, legittima il respingimento sistematico di tutte le istanze di traslazione con conseguente grave e radicale lesione del diritto al trasferimento delle salme.
Coerentemente con quanto sopra parte appellante evidenzia quanto segue:
– il 7 aprile 2022 viene assunta la decisione di liberare il loculo di cui è causa con retrocessione della salma del sig. -OMISSIS-;
– l’11 aprile 2022 la sig.ra -OMISSIS- ha presentato istanza di concessione di un loculo in favore del marito sig. -OMISSIS-, deceduto in data 9 aprile 2022;
– il 12 aprile 2022 hanno inizio le operazioni di estumulazione straordinaria del sig. -OMISSIS- dal loculo in questione;
– il loculo era sicuramente disponibile in data 19 aprile 2022, data del sopralluogo del dott. -OMISSIS-;
– l’istanza di concessione della sig. -OMISSIS- viene protocollata da AMA soltanto in data 20 aprile 2022, come da provvedimento di concessione trentennale prot. n. 1780 del 20 aprile 2022.
Risulta pertanto, secondo parte appellante, che al 7 aprile 2022, quando è stata assunta la decisione di liberare il loculo per la programmata retrocessione, l’unica istanza di concessione presentata era l’istanza di concessione del dott. -OMISSIS- del 1° aprile 2022 e quindi cronologicamente anteriore a quella della sig.ra -OMISSIS-.
La sentenza di prime cure finirebbe così per avallare un modo di operare dell’Amministrazione che sarebbe arbitrario, dal momento che il criterio del “funerale di giornata” si rivelerebbe criterio meramente apparente di assegnazione dei loculi ed assolutamente opaco, giacché non esiste un meccanismo di pubblicità della disponibilità dei loculi né un riferimento temporale certo ed effettivo.
Parte appellante lamenta altresì che la sentenza è infine illegittima nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di ricorso con il quale è stata censurata l’illegittimità del silenzio diniego (in subordine qualificato come silenzio inadempimento) serbato dalle amministrazioni sull’istanza del dott. -OMISSIS- quale violazione dell’obbligo di provvedere.
Le amministrazioni si sarebbero illegittimamente sottratte all’obbligo di valutare e provvedere in ordine all’istanza dell’appellante, ed hanno tentato di giustificare solo ex post l’illegittima inerzia, esplicitando unicamente la volontà arbitraria ed illegittima di non accogliere l’istanza di concessione dell’appellante perché finalizzata ad una traslazione e non ad una prima tumulazione.
4. A.M.A. spa e Roma Capitale si sono costituite in giudizio per resistere all’appello.
Con ordinanza istruttoria n° 9436 del 25 novembre 2024 venivano posti a Roma Capitale e A.M.A. i seguenti quesiti:
– se la delibera del Commissario straordinario n. 76/2001, adottata con i poteri del Consiglio comunale, secondo cui nella prima fase di avviamento del Cimitero Laurentino il 5% delle disponibilità dei loculi è riservato per la traslazione di salme provenienti da altri cimiteri, abbia ad oggi esaurito la propria efficacia;
– se il criterio oggi utilizzato sia quello di non autorizzare in via assoluta la traslazione nel cimitero Laurentino di salme provenienti da altri cimiteri e, in caso di risposta affermativa (i.e.: di non autorizzabilità in via assoluta), se tale decisione derivi da atti di natura generale ovvero da singole decisioni di carattere amministrativo;
– più in generale, in che misura e secondo quali criteri sia possibile la traslazione nel complesso dei cimiteri di Roma Capitale di salme provenienti da altri cimiteri.
Roma Capitale ha fornito risposta nei termini seguenti:
a) la citata Delibera n.76/2001 adottata per avviare il Cimitero Laurentino aveva esaurito la sua efficacia già dopo pochi anni essendo state rilasciate tutte le prime concessioni;
b) l’attuale procedura di riassegnazione prevede che l’uso di tali loculi sia concesso per la tumulazione di salma di recente decesso il cui funerale viene svolto in giornata. Le richieste vengono soddisfatte in base al progressivo acquisito in base alla presentazione della pratica per la concessione del loculo ed è valido strumento di garanzia per la trasparenza circa l’identificazione dell’avente diritto al loculo disponibile nel Cimitero Laurentino;
c) attualmente la traslazione di salme è possibile solo presso il Cimitero Flaminio, salvo i casi in cui il richiedente non abbia già la concessione di un loculo (o di una tomba) con spazio residuo sufficiente per la tumulazione di un’altra salma, per indisponibilità degli altri Cimiteri Capitolini. Si rappresenta che nell’annualità 2024 sono state incassate somme per corrispondenti n.17 operazioni di tumulazione presso il cimitero Laurentino.
A.M.A. ha fornito risposta nei termini seguenti:
a) la delibera n. 76/2001 del Commissario straordinario che riservava il 5% dei posti loculo alla traslazione delle salme da altri cimiteri veniva adottata per avviare il Cimitero Laurentino di nuova costruzione e dopo pochi anni aveva già esaurito la sua efficacia essendo state rilasciate tutte le prime concessioni dei loculi disponibili;
b) oggi non vengono autorizzate traslazioni di salme da altri cimiteri nei loculi che si liberano a seguito di estumulazioni in virtù di prassi operativa ed in assenza di atti di natura generale o di singoli provvedimenti amministrativi;
c) In via generale la traslazione di salme è possibile solo presso il cimitero Flaminio a meno che il richiedente la traslazione non abbia già la concessione di un loculo (o di una tomba) con spazio residuo sufficiente per la tumulazione di altra salma.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Roma Capitale.
Roma Capitale sostiene che il provvedimento di causa coinvolge un’attività di esclusiva competenza di Ama S.p.A. (cfr. art. 1, comma 1 lett. a) del Contratto di Servizio).
L’allegato A1 del contratto di Servizio sarebbe chiaro nello stabilire le attività svolte dall’ufficio amministrativo di A.M.A. Cimiteri Capitolini, le quali possono essere così sintetizzate: a) ricezione della richiesta di concessione del loculo; b) verifica della sussistenza dei requisiti di legge; c) predisposizione, previa verifica della disponibilità dei loculi, dei relativi atti di concessione.
Il collegio osserva tuttavia che il contratto di servizio fa salvo il potere di vigilanza e il potere regolamentare in capo a Roma Capitale con il conseguente interesse di Roma Capitale alla verifica della vicenda oggetto del contenzioso anche in relazione alla disciplina regolamentare applicata, di competenza di Roma Capitale.
Ciò risulta confermato anche dalla circostanza che il modulo di richiesta di concessione loculo in data 1 aprile 2022, oggetto di giudizio, cui fa riferimento parte appellante, prevede espressamente che l’istanza sia indirizzata, oltre che ad Ama, anche al Sindaco di Roma.
6. L’appello è infondato.
Risulta corretta l’affermazione del Tar, secondo cui nessuna disposizione di rango legislativo o regolamentare attribuisce ad un interessato il diritto di ottenere lo spostamento di una salma, già tumulata, da un cimitero ad un altro.
Parte appellante invoca l’art. 88 del d.p.r. n° 285 del 1990, secondo cui “il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.”
Tale disposizione non fonda il diritto all’estumulazione in concorrenza alla tumulazione di salme che non hanno ancora ricevuto sepoltura, ma presuppone che sussista la disponibilità ad ospitare la salma estumulata che invece nel caso di specie è stata esclusa.
Analogamente a quanto sopra dispone l’invocato art. 24 del regolamento di polizia cimiteriale del Comune di Roma, secondo cui “la eventuale estumulazione delle salme per essere traslate in altre sepolture è sempre consentita, sotto il controllo dell’Autorità Sanitaria”.
Parimenti non sono pertinenti al caso di specie le decisioni della Cedu, richiamate da parte appellante, che fanno riferimento al rispetto della vita privata e familiare o al rispetto della legge o a motivi di diniego relativi all’ordine pubblico, alla tutela della morale, alla certezza della sepoltura o alla sacralità delle tombe.
Infatti nel caso di specie la necessaria previa disponibilità di loculi destinati al trasferimento rientra tra i motivi di certezza della sepoltura in relazione alla necessità di privilegiare le prime sepolture.
D’altro canto parte appellante non ha dedotto che nel cimitero Laurentino siano state soddisfatte analoghe istanze di trasferimento a scapito della propria.
La gestione del servizio cimiteriale si deve basare su criteri oggettivi e trasparenti, che innanzitutto tengano conto dell’esigenza di consentire la più rapida sepoltura a chi ancora non l’abbia avuta, sulla base del criterio cronologico delle domande: i loculi di nuova realizzazione – e anche quelli divenuti disponibili per la riassegnazione – vanno concessi per la tumulazione delle salme, appena sia possibile dopo lo svolgimento dei funerali e secondo l’ordine cronologico delle domande.
Quando sia proposta l’istanza ‘di trasferimento’, il criterio cronologico può rilevare solo qualora il gestore del servizio cimiteriale constati che sono disponibili loculi specificamente destinabili ai trasferimenti e ritenga che una o più istanze di trasferimento siano meritevoli di considerazione.
Parte appellante contesta il potere dell’Amministrazione di destinare previamente loculi al trasferimento delle salme, dovendo essa invece stabilire unicamente modalità e tempistiche di traslazione entro parametri di ragionevolezza.
Il collegio osserva tuttavia che parte appellante non ha dimostrato la sussistenza della disponibilità di loculi in soprannumero rispetto a quelli destinati alla prima sepoltura.
L’avvenuta concessione del loculo contestato al controinteressato per prima sepoltura risulta dunque coerente.
La circostanza, lamentata da parte appellante, secondo cui la domanda di parte appellante sarebbe anteriore, di qualche giorno, alla domanda del controinteressato, non smentisce la considerazione che il loculo dovesse essere destinato ad una prima sepoltura, come in effetti è avvenuto.
Ne consegue la correttezza della motivazione della sentenza appellata, secondo cui l’istanza anteriore nel tempo di trasferimento di una salma già tumulata non può prevalere sull’istanza di chi abbia chiesto la ‘prima sepoltura’.
Parimenti, poiché l’appellante non ha né dedotto né comprovato che A.M.A. abbia accolto una istanza di trasferimento di una salma, presentata dopo la proposizione della propria, neppure può essere considerata sussistente una disparità di trattamento, né può essere ravvisata la violazione dell’obbligo di provvedere.
Pertanto merita condivisione l’affermazione del Tar secondo cui la posizione giuridica dell’appellante potrà avere idonea tutela, qualora si rendano disponibili loculi da concedere in accoglimento di istanze di trasferimento e la sua istanza risulti pretermessa.
L’azione sul silenzio è infondata, avendo Ama, prima del 1° aprile 2022, comunicato all’appellante (nota 1 ottobre 2021 depositata dal ricorrente sub 13 nel giudizio di primo grado) le motivazioni a giustificazione dell’impossibilità di procedere alla tumulazione della defunta madre presso il Cimitero Laurentino, prima fra tutte l’indisponibilità di loculi liberi al momento del decesso, avvenuto in data 21 gennaio 2021.
Tale nota ha specificato quanto segue:
“le concessioni di loculi che interessano questo impianto cimiteriale sono a scadenza trentennale, pertanto, trattandosi di cimitero consacrato nel corso del 2002, non è ancora decorso il lasso temporale che, alla data di scadenza della concessione, consentirebbe ai familiari la scelta del rinnovo della concessione o, in alternativa, previa operazione di estumulazione dei resti ospitati, riconsegna del loculo stesso all’amministrazione che, in tal caso, ottenendo nuove disponibilità, potrà procedere a riassegnare. Il secondo ordine di motivi è rappresentato dalla mancanza di nuove disponibilità. A tale ultimo proposito si rappresenta che è stato avviato un ampio progetto di manutenzione straordinaria che interesserà la realizzazione di loculi ossari/cinerari, campi di inumazione e anche loculi salma; si tratta di lavori già avviati in passato ma che, a causa del ritrovamento di una vasca dell’epoca romana, hanno subito un rallentamento. Nel corso di questi mesi sono state avviate le operazioni di indagine archeologiche e di valorizzazione della vasca romana che porteranno ad un nuovo avvio dei lavori interrotti.
Allo stato attuale, dunque, le uniche disponibilità di loculi riassegnabili (11 unità nel corso del 2020) sono rappresentate da quei loculi che, precedentemente occupati, a seguito di richiesta di operazione di estumulazione straordinaria di salme, molto saltuariamente e senza nessuna possibilità di previsione da parte dello scrivente Servizio, si rendono liberi. La soluzione più trasparente individuata nel corso degli anni dai Cimiteri Capitolini è stata quella di assegnarli al “funerale del giorno” che per primo avesse avanzato richiesta di seppellimento in un loculo del cimitero Laurentino. Considerata l’esiguità del numero di che trattasi, si è ritenuto di eliminare tutte le graduatorie e liste di attesa (foriere sempre di possibili fraintendimenti) e soprattutto si è stabilito gestionalmente che non si potevano accettare domande di trasferimento da altri cimiteri di salme già seppellite che, quando presentate, sono state rifiutate.”
Tali motivazioni sussistevaono anche alla data del 1 aprile 2022 di presentazione dell’istanza di assegnazione del loculo da parte dell’appellante, come evidenziato da Ama nel giudizio con la conseguenza che non sarebbe possibile allo stato risposta positiva.
Il collegio osserva infine che l’istruttoria posta in essere a seguito della sopra richiamata ordinanza n° 9436 del 25 novembre 2024 non ha evidenziato le illegittimità lamentate.
Infatti la delibera n. 76/2001 del Commissario straordinario che riservava il 5% dei posti loculo alla traslazione delle salme da altri cimiteri veniva adottata per avviare il Cimitero Laurentino di nuova costruzione e dopo pochi anni aveva già esaurito la sua efficacia essendo state rilasciate tutte le prime concessioni dei loculi disponibili.
Sotto tale profilo il collegio osserva che la riserva dei posti loculo alla traslazione delle salme da altri cimiteri era destinata ad operare nei limiti in cui vi fossero loculi disponibili, nel senso di poter traslare salme fino al limite del cinque per cento dei loculi disponibili e non invece nel senso che le nuove tumulazioni dovessero essere limitate al 95 per cento dei loculi disponibili.
Ne consegue che appare fisiologico quanto riferito nelle sopra richiamate risultanze istruttorie ossia che la delibera n. 76/2001 del Commissario straordinario dopo pochi anni aveva già esaurito la sua efficacia, essendo state rilasciate tutte le prime concessioni dei loculi disponibili.
L’appello deve pertanto essere respinto.
Resta comunque l’opportunità che Roma Capitale adotti criteri certi e prevedibili per disciplinare il fenomeno delle domande di trasferimento delle salme in particolare relazione ai loculi che si liberino anche a seguito di estumulazioni. Ciò al fine di evitare che il fenomeno in questione venga gestito (secondo quanto riferito da A.M.A. con a nota in data 26 febbraio 2025) “in virtù di prassi operativa ed in assenza di atti di natura generale o di singoli provvedimenti amministrativi”.
L’assenza di spazi per trasferimenti e l’oggettiva peculiarità della vicenda giustificano tuttavia la compensazione delle spese dell’appello.
Nulla per le spese rispetto ai controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese dell’appello compensate.
Nulla per le spese rispetto ai controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Marco Morgantini)
IL PRESIDENTE (Claudio Contessa)
IL SEGRETARIO