TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.PR. 10/09/1990, n. 285
Massima
Gli artt. 93 d.P.R. 803/1975 e 92 d.P.R. 285/1990, cioè le norme presenti negli ultimi due regolamenti di polizia mortuaria si limitano ad affermare che le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Ma il fatto che non affrontino il tema delle concessioni perpetue non vuol dire che esse siano immodificabili perché sul punto esistono pronunciamenti giurisprudenziali. L'Amministrazione ha il potere di revocare le concessioni, anche perpetue, su aree demaniali cimiteriali, a fronte di motivate ragioni, e ciò in quanto lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un 'diritto affievolito in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico e conseguentemente non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della p.a. concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela, atteso che dalla demanialità del bene discende l'intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico. (Consiglio di Stato sez. V, 26 settembre 2022, n.8248).
Testo
Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 giugno 2024, n. 5378
Pubblicato il 17/06/2024
N. 05378/2024REG.PROV.COLL.
N. 06443/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6443 del 2020, proposto dai signori Giuseppe S., Pietro S., Paola M., Alessandro L., Andrea T., rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Scioscia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita 111;
contro
Comune di Pescopagano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 69/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per gli appellanti l’avvocato Giuseppe Scioscia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori Giuseppe S., Pietro S., Paola M., Alessandro L., Andrea T. hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il loro ricorso per ottenere l’annullamento di una serie di atti comunali del dicembre 2017 del Comune di Pescopagano relativi alla scadenza di concessioni cimiteriali con richiesta di pagamento di somme di danaro per il rinnovo delle stesse.
2. Gli appellanti, titolari di concessioni cimiteriali rilasciate in origine ai loro avi, hanno contestato la richiesta del pagamento di somme per il loro rinnovo.
Le concessioni furono rilasciate in un arco temporale che va dal 1879 al 1907 e da allora nessuna richiesta di rinnovo e/o ulteriore corrispettivo è pervenuta agli interessati fino al dicembre 2017. Nel 1977 era stato fatto un elenco ricognitivo con assegnazione di un numero.
La richiesta del contributo era fondata sulla deliberazione nr. 10 del 12 giugno 2013 del Consiglio Comunale di Pescopagano di approvazione del Regolamento del Servizio Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, il cui art. 93 dichiarava decadute tutte le concessioni rilasciate anteriormente al 31dicembre 1913.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non vi erano i presupposti per presentare un ricorso cumulativo dal momento che il ricorso era finalizzato all’annullamento di una pluralità differenti e autonomi atti amministrativi, emanati a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la declaratoria di inammissibilità poiché adottata in violazione dell’art. 32 c.p.a. poiché nel caso in esame vi era un’identità di situazioni sostanziali e processuali senza conflitto tra le parti con presupposti sovrapponibili implicanti le medesime censure.
La sentenza non indica quali sarebbero le “distinte pretese soggettive” alle quali ha fatto riferimento.
Gli atti impugnati sono tutti di medesimo contenuto e la norma contestata è la medesima tanto che nemmeno il Comune ha sollevato l’eccezione preliminare.
4.2. Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 92 d.P.R. 285/1990.
Il regolamento mortuario del 3 luglio 1877 vigente all’epoca del rilascio delle concessioni affermava che le sepolture private erano perpetue; il suolo cimiteriale veniva venduto ai rispettivi concessionari senza alcuna scadenza, cosicché sia la proprietà che la durata sarebbero state perpetue.
I cimiteri sono diventati demaniali solo nel 1942 ed il penultimo regolamento di polizia mortuaria del 1975 all’art. 93 stabiliva che le concessioni non possono avere una durata superiore a 99 anni; la norma non aveva, però, un’efficacia retroattiva.
La norma è stata ripetuta senza modifiche nel vigente regolamento di polizia mortuaria del 1990 all’art. 92, salvaguardando le concessioni di natura perpetua.
5. Il Comune di Pescopagano non si è costituito in giudizio.
6. L’appello non è fondato.
6.1. La declaratoria di inammissibilità per aver utilizzato lo strumento del ricorso cumulativo in assenza di identità di posizioni giuridiche da parte dei ricorrenti è pienamente conforme all’attuale codice di rito.
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; poichè la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato.( Consiglio di Stato sez. V, 1 settembre 2023, n.8138).
Il presupposto su cui si fonda la pretesa degli appellanti è analogo ma non identico poiché ognuno è titolare di una concessione cimiteriale rilasciata in epoca diversa e per la quale cambia il titolo di legittimazione, manca quindi una perfetta identità di situazioni giuridiche.
6.2. In ogni caso anche il merito non è fondato.
Gli artt. 93 d.P.R. 803/1975 e 92 d.P.R. 285/1990, cioè le norme presenti negli ultimi due regolamenti di polizia mortuaria si limitano ad affermare che le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
Ma il fatto che non affrontino il tema delle concessioni perpetue non vuol dire che esse siano immodificabili perché sul punto esistono pronunciamenti giurisprudenziali.
L’Amministrazione ha il potere di revocare le concessioni, anche perpetue, su aree demaniali cimiteriali, a fronte di motivate ragioni, e ciò in quanto lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un ‘diritto affievolito in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico e conseguentemente non preclude l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della p.a. concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela, atteso che dalla demanialità del bene discende l’intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico. (Consiglio di Stato sez. V, 26 settembre 2022, n.8248).
7. La mancata costituzione del Comune esime da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
L’ESTENSORE (Ugo De Carlo)
IL PRESIDENTE (Giordano Lamberti)
IL SEGRETARIO