Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9182

Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9182

Pubblicato il 24/10/2023
N. 09182/2023REG.PROV.COLL.
N. 07119/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7119 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lazar, Giancarlo Mannarelli, domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comune di Monza, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Milano, Sezione IV, n. 1669/2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Mannarelli e Lazar;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante, già originario ricorrente, impugnava innanzi al Tribunale amministrativo per la Lombardia la comunicazione del Comune di Monza datata 26 maggio 2017, P.G. -OMISSIS-, recante diniego di esumazione della salma della signora -OMISSIS-, madre del ricorrente, morta il 25 marzo 2015 e inumata nei giorni seguenti nel cimitero di Monza.
2. L’esumazione della salma era richiesta a varie autorità- tra cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e il Comune di Monza- al fine di procedere a un esame autoptico, per dimostrare le cause del decesso e la sua eventuale riconducibilità alla non tempestiva assistenza prestata alla paziente dal personale sanitario (come da parere medico legale di parte in atti).
3. Secondo il ricorrente l’impugnato diniego espresso dal Comune di Monza sarebbe stato dunque illegittimo ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in base al quale il Sindaco può autorizzare l’esumazione della salma “dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno”, quindi senza che occorresse attendere dieci anni dall’inumazione né un ordine dell’Autorità giudiziaria.
4. Con la sentenza in epigrafe resa in forma semplificata, nella resistenza del Comune di Monza (che, costituitosi in giudizio, ha eccepito sotto vari profili l’inammissibilità del gravame e ne ha sostenuto comunque l’infondatezza), il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso in quanto infondato nel merito, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
5. Avverso la sentenza il ricorrente in primo grado ha proposto appello, assumendo che la decisione sarebbe manifestamente viziata da eccesso di potere sub specie di travisamento di fatti e difetto di motivazione, nonché da violazione di legge.
5.1. Con ordinanza n. 1422/2018 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per difetto di boni iuris, evidenziando altresì un profilo di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. amm. in relazione al luogo della notificazione.
5.2. Il Comune di Monza non si è costituito in giudizio.
5.3. All’udienza dell’8 giugno 2023, la causa è passata in decisione.
6. In disparte i sussistenti profili di inammissibilità già rilevati in sede cautelare – l’appello non risulta in effetti esser stato notificato “nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza” secondo il disposto dell’art. 93 cod. proc. amm., cioè presso lo studio Atap in Milano piazza Cinque Giornate 10, ma è stato notificato in Monza piazza Trento e Trieste – il Collegio è dell’avviso che l’appello sia altresì infondato nel merito.
7. Non sono, infatti, suscettibili di favorevole considerazione le doglianze con cui l’appellante contesta le statuizioni di prime cure:
– per non aver esattamente considerato i poteri autorizzatori del Sindaco in materia (come chiaramente delineati dalla giurisprudenza richiamata: Consiglio di Stato, V, 29 novembre 2005, n. 6727);
– per aver trascurato le risultanze del parere medico legale datato 17.02.2016 versato in atti in cui sono state indicate le circostanze del decesso della signora -OMISSIS- che renderebbero necessaria la richiesta esumazione;
– per non aver rilevato che la richiesta dell’appellante ben potrebbe considerarsi alla stregua di domanda di trasferimento della salma in altro luogo – sebbene al fine di accertare le cause del decesso- non trattandosi perciò di esumazione di carattere straordinario come ritenuto dall’Amministrazione comunale nel denegare l’autorizzazione;
– per aver erroneamente distinto tra estumulazione ed esumazione, benché ambedue le attività siano autorizzabili dal sindaco in veste di ufficiale di stato civile (la prima ai sensi dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la seconda in base all’art. 83, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 22 dicembre 2014, n. 6200).
7.1. Per converso il Collegio rileva che, come ben considerato dal primo giudice, il citato art. 88 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (recante Approvazione del vigente regolamento di polizia mortuaria) disciplina (consentendola “dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell’anno”) l’autorizzazione del Sindaco alla estumulazione del feretro che è cosa diversa dalla esumazione richiesta dal ricorrente, la prima consistendo nel trasporto di feretri da un loculo in altra sede (autorizzabile a determinate condizioni, consistenti nella “perfetta tenuta del feretro”, da constatarsi a cura del coordinatore sanitario, e nell’assenza di pregiudizi per la salute pubblica), la seconda nel disseppellimento della salma.
7.2. Pertanto, la norma in esame disciplina esclusivamente il caso di traslazione del feretro ad un diverso luogo di conservazione – o di distruzione mediante cremazione – senza che sia consentita l’apertura della cassa, con gli intuibili rischi igienico-sanitari che ciò comporterebbe, e men che meno una ricognizione diretta di qualsiasi genere sulla salma, cui è invece finalizzata la richiesta del ricorrente (onde effettuare un accertamento autoptico per stabilire le cause del decesso).
7.3. Quanto appena esposto trova conferma nell’art. 20, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali, per il quale “I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2”, qui pacificamente non scaduti, “per: a) ordine dell’Autorità giudiziaria; b) trasporto in altra sepoltura; c) cremazione”. Anche in tale ipotesi, a parte l’accostamento tra esumazione e estumulazione, non muta la regola per cui, salvo il caso di un ordine dell’Autorità giudiziaria, tali operazioni possono essere effettuate solo per ricollocare il feretro o per incenerirlo.
7.4. La sentenza ha dunque correttamente escluso che sussistessero i presupposti di legge per accogliere l’istanza del ricorrente, in quanto presupposto perché l’Amministrazione – e segnatamente il Sindaco – possa consentire la traslazione del feretro è che questo non debba essere aperto, e dunque viene in rilievo una situazione esattamente opposta a quella per cui l’odierno appellante chiede l’autorizzazione.
7.5. Sono parimenti corrette le statuizioni della sentenza che hanno negato la sussistenza del silenzio assenso, ritenendo non conducente il riferimento operato dal ricorrente all’art. 20, comma 13, del regolamento citato a mente del quale “Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s’intende favorevole”.
7.6. Infatti tale norma si riferisce al silenzio assenso soltanto sul parere reso dall’ASL sui criteri e non a singole autorizzazioni del Comune alle estumulazioni ed esumazioni, dovendo qui trovare viceversa applicazione l’art. 20, comma 4, l. 241/90 che esclude si applichi l’istituto del silenzio assenso per gli atti e i procedimenti riguardanti, tra l’altro, la salute e la pubblica incolumità, ipotesi nella quale certamente rientra il caso in esame.
7.7. In conclusione, la sentenza ha correttamente interpretato le norme disciplinanti la fattispecie. Invero, trova qui applicazione – oltre al citato art. 20, 6° comma, del regolamento regionale (che limita i casi di esumazione in via straordinaria, prima della scadenza dei termini, alle ipotesi sopra indicate, non ricorrenti nella fattispecie) – l’art. 83 del menzionato Regolamento di polizia mortuaria secondo cui “Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle”.
7.8. Nel caso di specie, il trasporto richiesto dall’appellante non era immediatamente finalizzato alla sepoltura ovvero alla cremazione; quanto all’ordine dell’Autorità giudiziaria, risulta invece soltanto una richiesta di archiviazione, da parte della competente Procura di Monza, dopo la denuncia presentata dal ricorrente.
7.9. L’appello deve essere, pertanto, respinto.
8. Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
L’ESTENSORE (Angela Rotondano)
IL PRESIDENTE (Rosanna De Nictolis)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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