Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4271

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4271

MASSIMA
Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4271

Costituisce violazione del divieto di procacciamento od intermediazione di affari la fattispecie in cui il familiare committente si rivolga a soggetto diverso dal direttore tecnico dell’esercente l’attività funebre, ancorché quando familiare di questi e risulta, sia da accertamenti che da altri fatti, che il soggetto sine titulo incaricato abbia svolto di fatto il servizio funebre.
La sospensione dell’attività non costituisce pena accessoria alla sanzione pecuniaria.

NORME CORRELATE

Campania, L. R. 24/11/2001, n. 12

Pubblicato il 02/07/2020
N. 04271/2020REG.PROV.COLL.
N. 09868/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9868 del 2019, proposto da
G.A.F. s.a.s. di G. Vito & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Barone e Aniello Di Mauro, con domicilio digitale p.e.c. tratto da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno, Sezione seconda, n. 2113/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione del 10 gennaio 2020, n. 43;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza  del giorno 25 giugno 2020, svoltasi con le modalità previste dall’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il consigliere Fabio Franconiero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La G.A.F. s.a.s. di G. Vito & C (d’ora in avanti anche solo G.A.F.) propone appello contro la sentenza segnata in epigrafe di rigetto del suo ricorso per l’annullamento della sospensione per un mese dall’esercizio dell’attività di onoranze funebri inflittagli dal Comune di Salerno (provvedimento del 10 luglio 2019, prot. n. 133139), per essersi avvalsa in occasione di una cerimonia funebre di «personale diverso dal direttore tecnico nel trattare con gli interessati nella committenza dei servizi», in violazione dell’art. 8-bis, comma 2, lett. d), della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie).
2. L’appellante ripropone le censure già sollevate in primo grado, criticando le motivazioni in base alle quali la sentenza le ha respinte.
3. Si è costituito in resistenza il Comune di Salerno.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello la G.A.F. ripropone la censura di violazione del contraddittorio procedimentale, fondata sulla circostanza che, a suo avviso, nel verbale di accertamento della polizia municipale di Salerno del 14 gennaio 2019 (prot. n. 36114) non era stata fatta menzione della sospensione dell’attività di onoranze funebri, ma solo dell’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così che dallo stesso non si sarebbe desunta la volontà dell’amministrazione di «irrogare una diversa sanzione». Per l’appellante la sentenza di primo grado avrebbe pertanto errato sul punto nel affermare che la sospensione dell’attività è comunque prevista dalla citata legge regionale e che la relativa violazione «figura espressamente addebitata nel menzionato atto, così come nella successiva nota del 7 giugno 2019, prot. n. 109973>».
2. Il motivo è infondato.
3. Con l’accertamento della violazione dell’art. 8-bis, comma 2, lett. d), della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 12, avvenuto non già attraverso il menzionato verbale della polizia municipale, ma quello avente n. di prot. 36115 di pari data, la società appellante era da ritenersi edotta della possibile applicazione delle conseguenze previste da tale disposizione, espressamente richiamata, ed in particolare delle conseguenze previste dal comma 2, consistenti non solo nella «sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00», ma prima ancora nella sospensione «dall’esercizio dell’attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi».
Peraltro il contraddittorio procedimentale deve essere assicurato sui fatti che integrano le violazioni di legge accertate, come avvenuto nel caso di specie, fatti sui quali la G.A.F. ha potuto infatti presentare le proprie difese (con memoria in data 13 marzo 2019), mentre le sanzioni ne costituiscono la conseguenza, che il destinatario dell’accertamento è tenuto a conoscere una volta contestatagli la violazione, secondo il principio generale per cui l’ignoranza della legge non scusa (senza che l’irrogazione delle sanzioni, quanto alla specie o alla misura, possano costituire oggetto di contraddittorio).
4. Deve poi darsi atto che nella propria memoria conclusionale la G.A.F. ha introdotto un ulteriore motivo di censura diretto a sostenere che la sospensione dell’attività di onoranze funebri sarebbe una sanzione accessoria a quella pecuniaria, che in quanto non ancora irrogata – come dato atto nellìordinanza cautelare del 10 gennaio 2020, n. 43, in epigrafe – impedirebbe di applicare anche la prima.
5. Per la sua novità, in quanto non contenuto nell’appello, e tanto meno nel ricorso di primo grado, la deduzione è innanzitutto inammissibile.
Essa travisa peraltro il contenuto dell’ordinanza cautelare, fondata in via esclusiva sul pericolo di pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza di rigetto di primo grado, ed in particolare sull’esigenza di non vanificare un’eventuale decisione di accoglimento nel merito dell’appello, in cui al medesimo fine si è anche fatto riferimento alla perdurante pendenza del procedimento per l’applicazione della sanzione pecuniaria, senza con ciò indicare una possibile ragione di accoglimento dell’impugnazione per una ragione che, come in precedenza esposto, nemmeno era stata formulata.
6. Deve peraltro negarsi che la sospensione dell’attività sia accessoria alla sanzione pecuniaria.
Un simile rapporto non trova conferma nel citato comma 2 dell’art. 8-bis della legge regionale n. 12 del 2001, laddove essa rappresenta una misura amministrativa incidente sul rapporto costituito con l’autorizzazione all’esercizio dell’attività medesima, come tale devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
7. Con il secondo motivo d’appello la G.A.F. censura la sentenza per falsa applicazione del citato art. 8-bis, comma 2, lett. d), l. reg. Campania 24 novembre 2001, n. 12, derivante dal fatto che le esequie, per le quali era stato emesso il verbale di accertamento ed è stata disposta la sospensione impugnata, sarebbero state svolte «sulla base delle attività espletate dal proprio direttore tecnico», senza alcuna attività di intermediazione di altri soggetti, come invece ritenuto dall’amministrazione, sulla base delle informazioni assunte dal figlio del defunto.
6. Anche questo motivo è infondato.
7. Esso si fonda innanzitutto sulla lettera in data 11 dicembre 2018 di incarico all’odierna appellante per lo svolgimento della cerimonia funebre del figlio del defunto.
L’incarico formale risultante da tale documento non è tuttavia in grado di infirmare gli accertamenti svolti dalla polizia municipale di Salerno, compendiati nella nota comunale di prot. n. 109973 del 7 giugno 2019, emessa in riscontro della memoria difensiva della G.A.F. s.a.s. di G. Vito nell’ambito del contraddittorio procedimentale.
In tale nota si richiamano innanzitutto le sommarie informazioni acquisite presso il figlio del defunto (verbale in data 17 dicembre 2018, agli atti del giudizio di primo grado), nelle quali questi dichiarava di avere «contattato telefonicamente» il soggetto – che poi ha effettivamente curato il funerale – il quale tuttavia «non risulta autorizzato in questo Comune ad esercitare attività di impresa funebre». Nella medesima nota si richiamano anche gli accertamenti compiuti sulle pagine gialle, da cui era emerso che «la pubblicità d’affari» del medesimo soggetto «corrispondeva al numero telefonico contattato» dal dichiarante per il funerale del padre.
8. Dette risultanze non sono del pari inficiate dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà di quest’ultimo allegata alla già citata memoria difensiva della G.A.F. : infatti in tale dichiarazione si riferisce che l’incarico per la cerimonia funebre è stato svolto dalla ditta e che il soggetto non autorizzato «conoscente della famiglia» si è semplicemente limitato ad accompagnare la propria figlia, direttore tecnico della società appellante, per «porgere le condoglianze».
La dichiarazione sostitutiva può essere considerata una ritrattazione tardiva rispetto alle informazioni inizialmente rese alla polizia municipale, che nel contesto in cui è stata resa e con le modalità con cui è stata portata a conoscenza dell’autorità procedente appare indotta dalla società odierna appellante; e nella quale, peraltro, non si nega il contatto tra il figlio del defunto e il soggetto non autorizzato a svolgere l’attività di onoranze funebri.
9. Con il terzo ed ultimo motivo d’appello è dedotta la violazione dell’art. 8-bis, comma 2, lett. d), l. reg. n. 12 del 2001, sotto un distinto profilo, avente riguardo al contenuto delle predetta norma che sanzionerebbe le imprese di servizi funebri che «si avvalgono di procacciatori o mediatori» in determinati nei luoghi “sensibili” «anche negli obitori, all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali», laddove nel caso di specie il fatto non sarebbe avvenuto in detti luoghi, essendo invero avvenuto che, «a tutto voler concedere, un familiare del defunto autonomamente ha contattato» il preteso procacciatore.
10. La censura così sintetizzata è infondata.
11. Non è innanzitutto vero che il contatto del soggetto non autorizzato sia riconducibile ad un’autonoma iniziativa di colui che ha conferito l’incarico per la cerimonia funebre. Sul punto vanno ancora una volta richiamati gli accertamenti svolti dalla polizia municipale ed in particolare quelli relativi all’inserzione pubblicitaria sulle pagine gialle, corrispondente al numero poi contattato per l’incarico. La presenza di tale inserzione consente pertanto di ritenere integrata l’ipotesi prevista dalla più volte menzionata disposizione di legge regionale, consistente nel procacciare o fare opera di mediazione delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri.
La circostanza che essa si riferisca ai luoghi “sensibili” sopra menzionata non significa che tale riferimento sia ad essi esclusivo. Ciò è fatto palese dalla congiunzione «anche» da cui essi sono preceduti, la quale ne denota il carattere esemplificativo rispetto ad attività che con le modalità con cui sono svolte e per lo scopo di mero lucro che attraverso di esse viene perseguito, con sfruttamento del sentimento di pietà per i defunti, sono per il loro disvalore intrinseco oggetto di misure incidenti sulle necessarie abilitazioni amministrative, quale quella in contestazione nel presente giudizio (oltre che di sanzioni amministrative pecuniarie), a prescindere da dove siano state commesse.
12. L’appello deve pertanto essere respinto.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la G.A.F. s.a.s. di G. Vito & C. a rifondere al Comune di Salerno le spese di causa, liquidate in € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio ex art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del giorno 25 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
L’ESTENSORE (Fabio Franconiero)
IL PRESIDENTE (Carlo Saltelli)
IL SEGRETARIO

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Sereno Scolaro

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