TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 41 Cost.
Massima
Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che figuri tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell’Unione giustificanti un'eventuale restrizione all’esercizio di attività economiche, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106)”, ma che “tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie”. Pertanto,“ragionando a contrario, è invece del tutto evidente che le attività di sepoltura e dissepoltura consistenti nell’inumazione/tumulazione e nell’estumulazione/esumazione, avendo per oggetto resti umani non inerti, pongono, in termini di evidente rilevanza ed attualità, la necessità di tutela della salute pubblica” e mentre i servizi cimiteriali (gestione e custodia del cimitero che è bene demaniale, nonché inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione) costituiscono un servizio pubblico che fa capo al Comune, il servizio funebre, pur assoggettato alla normativa di settore, è un’attività privata, di carattere imprenditoriale” e, pertanto, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunale è tutelata “appieno la libertà di scelta del concessionario nell’ambito delle attività non rientranti nella gestione cimiteriale e nelle attività di sepoltura e dissepoltura, e cioè con riferimento al servizio funebre comprensivo di trasporto e prestazioni connesse, e di manutenzione degli spazi concessi in uso ai privati”
Testo
Pubblicato il 19/03/2025
N. 02268/2025REG.PROV.COLL.
N. 06176/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6176 del 2023, proposto dall’Impresa edile cimiteriale F. N. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Canegrate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia, Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
le società < omissis > Service a r.l. e < omissis > a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Catia Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni n. 35;
il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 136, pubblicata il 12 gennaio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canegrate, della Regione Lombardia e del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Marina Perrelli, uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali, in sostituzione dell’avvocato Joseph Brigandì, e Emanuela Quici, su delega dell’avvocato Catia Gatto, e dato atto che gli avvocati Adriano Pilia e Marco Luigi Di Tolle hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’impresa appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 136 del 12 gennaio 2023 con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 24 maggio 2022 di reiezione della comunicazione di avvio di attività del 18 maggio 2022 relativa “ai servizi di tumulazione ed estumulazione in loculo singolo (in epigeo o ipogeo), tumulazione ed estumulazione in loculi ipogei plurimi (campo AZ), tumulazione ed estumulazione di cassetta di resti e/o ceneri in ossario (o loculo stretto) come indicato nel capitolato descrittivo e prestazionale relativo al servizio di gestione integrata del civico cimitero”.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza:
1) per violazione degli artt. 1, 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, per eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed erronea, illogica e contraddittoria motivazione;
2) per violazione degli artt. 9, 11 e 33 del Regolamento comunale dei servizi funerari, cimiteriali e di polizia mortuaria, degli artt. 23 e 24 del Regolamento regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 2004, dell’art. 27 del Regolamento regionale n. 4/2022, per eccesso di potere per erronea, illogica e contraddittoria motivazione;
3) per errata delibazione degli artt. 3, 41 e 43 Cost., dei principi di concorrenza, di libera iniziativa economica, di uguaglianza, nonché delle fattispecie patologiche di eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di proporzionalità, illegittimità derivata, per motivazione perplessa, contraddittoria e travisante;
4) per errata delibazione degli artt. 18, 26, 49 e 56 TFUE e dell’art. 53 della legge n. 234/2012, dei principi comunitari di proporzionalità, di ragionevolezza, di concorrenza, del diritto di stabilimento, della libera prestazione di servizi, per motivazione perplessa, contraddittoria e travisante.
1.3. L’odierna appellante ha lamentato, altresì, l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non ha accertato l’illegittimità, dedotta in via gradata rispetto alle precedenti censure, delle disposizioni del Regolamento comunale, nonché della l.r. n. 33/2009, dei Regolamenti regionali n. 6/2004 e n. 4/2022 e del d.m. 28 marzo 1993, se letti come fatto dal Comune appellato, nel senso che sarebbe consentito a qualsiasi operatore economico presente sul mercato e scelto dai privati di eseguire il trasporto ed il collocamento della cassa, mentre dovrebbe restare diritto esclusivo dell’ente locale o dei suoi aventi causa la tumulazione o inumazione e l’utilizzo di particolari strumenti tecnici. Una simile interpretazione si risolverebbe, ad avviso dell’appellante, nella creazione di un ingiustificato monopolio nella gestione dei predetti servizi a favore del Comune o dei suoi aventi causa e nell’altrettanto ingiustificata lesione dei principi di concorrenza, par condicio e ragionevolezza in palese contrasto con il diritto di libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE e di libertà di prestazione di servizi ex art. 56 TFUE, da cui discende la riproposizione della richiesta di disapplicazione della citata normativa, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. La Regione Lombardia si è costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di giurisdizione ove inteso a reiterare la richiesta di annullamento della l.r. n. 33/2009, recante il “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, concludendo nel merito per il suo rigetto.
3. Il Comune di Canegrate si è costituito in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi di appello articolati avverso la delibera consiliare n. 33 del 29 giugno 2009, recante il Regolamento comunale dei servizi funerari e cimiteriali e avverso la delibera di Giunta n. 123 del 16 settembre 2020, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione integrata del cimitero a favore della società < omissis > Service, concludendo nel merito per il rigetto dell’appello.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno si sono costituiti con memoria di stile.
5. In vista dell’udienza di discussione sia l’appellante che il Comune appellato hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ribadendo le rispettive posizioni. In particolare l’appellante ha dedotto che oggetto principale del contenzioso è la compatibilità tra il preteso diritto di privativa dell’ente locale sull’esecuzione dei servizi cimiteriali ed i principi nazionali di libera iniziativa economica, dello ius sepulchri e di proporzionalità, nonché quelli europei di libertà di stabilimento, di prestazione di servizi, di concorrenzialità e del c.d. minimo mezzo.
6. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
8. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
– le attività di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione presso le parti pubbliche del civico cimitero di Canegrate sono affidate alla società pubblica < omissis > a r.l. che, a sua volta, ha aggiudicato l’accordo quadro della durata di 48 mesi alla società < omissis > a r.l., a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e della conseguente procedura ad evidenza pubblica, alla quale ha partecipato anche la società appellante senza risultarne aggiudicataria;
– la società appellante, con nota n. 8698 del 18 maggio 2022, sul presupposto della non esclusività delle prestazioni cimiteriali in favore dell’aggiudicatario dell’accordo quadro sottoscritto il 10 settembre 2021 con la società < omissis > a r.l. e richiamata la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 novembre 2018 C-342/17, ha comunicato “l’inizio dell’attività in relazione all’esercizio delle prestazioni cimiteriali quali tumulazione, estumulazioni, traslazione ecc. delle salme in favore dei concessionari di sepolture private, quali loculi ed ipogei, tombe a terra, cappelle di famiglia, realizzate dai concessionari stessi o dal Comune, ubicate presso il civico cimitero di Canegrate, impegnandosi ad eseguire le relative prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti”;
– con nota n. 9049 del 24 maggio 2022 il Comune appellato ha chiarito che dirimente “non è tanto la possibilità di < omissis > S.r.l. di affidare (nel rispetto della legge) l’esecuzione dei servizi ad altro operatore, diverso da quello selezionato con l’accordo quadro, quanto il fatto che su tali servizi pubblici la competenza spetta solo ed esclusivamente al Comune e, per esso, alla < omissis > S.r.l.. Diversamente, quanto ai predetti servizi resi a favore dei concessionari di sepolture private (e solo limitatamente ad essi), l’opzione della scelta spetta ai predetti soggetti privati” ed ha, pertanto, ritenuto non accoglibile la comunicazione di inizio attività “nella parte in cui si riferisce ai servizi di tumulazione ed estumulazione in loculo singolo (in epigeo o ipogeo), tumulazione ed estumulazione in loculi ipogei plurimi (campo AZ), tumulazione ed estumulazione di cassetta di resti e/o ceneri in ossario (o loculo stretto) come indicato nel capitolato descrittivo e prestazionale relativo al servizio di gestione integrata del civico cimitero”;
– la società odierna appellante ha, quindi, impugnato la suddetta nota, unitamente al Regolamento comunale e agli atti presupposti, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili e insistendo per la disapplicazione della normativa regionale e nazionale, se interpretata come fatto dal Comune appellato, attesa la sua incostituzionalità o non compatibilità con il diritto europeo, anche previo eventuale rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
– con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha respinto il ricorso non ravvisando i profili di non compatibilità con il diritto europeo ovvero di incostituzionalità della normativa comunale, regionale e nazionale sottesa al diniego impugnato.
9. Tanto premesso, con la comunicazione di inizio di attività oggetto del diniego impugnato la società appellante pretende di esercitare in relazione alle aree in concessione del cimitero i servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione in loculo singolo (in epigeo o ipogeo), tumulazione ed estumulazione in loculi ipogei plurimi (campo AZ), tumulazione ed estumulazione di cassetta di resti e/o ceneri in ossario (o loculo stretto) come indicato nel capitolato descrittivo e prestazionale relativo al servizio di gestione integrata del civico cimitero, assumendo che l’interpretazione fatta propria dal Comune appellato creerebbe un ingiustificato monopolio nella gestione dei predetti servizi a favore dell’ente locale o dei suoi aventi causa con conseguente lesione dei principi di concorrenza, par condicio e ragionevolezza in palese contrasto con il diritto di libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE e di libertà di prestazione di servizi ex art. 56 TFUE.
9.1. Il Collegio ritiene preliminare esaminare sia la questione del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, prospettata dalla società appellante, sia l’eccepito contrasto con l’art. 41, comma 1, Cost., con l’art. 3 Cost. e con la limitazione ai “servizi pubblici essenziali” della previsione di cui all’art. 43 Cost..
Entrambe le questioni, riproposte in appello, non sono fondate e vanno disattese, essendo condivisibile sul punto la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado.
9.2. Con riguardo alla questione di compatibilità con il diritto europeo delle disposizioni applicate nel caso di specie e dell’interpretazione fatta propria dal Comune appellato il Collegio rileva che il giudice nazionale di ultima istanza è tenuto a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, fatte salve le eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e nella sentenza Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi del 6 ottobre 2021, causa 561/19.
Tali deroghe possono essere così riassunte:
1) la questione non è “pertinente” (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non è “rilevante” (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi);
2) la disposizione eurounitaria di cui è causa è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Giustizia;
3) non vi sono ragionevoli dubbi sull’interpretazione della norma eurounitaria.
In detti casi, secondo le citate sentenze della Corte di Giustizia, la motivazione della decisione del giudice nazionale di non effettuare il rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE deve far emergere “o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, EU:C:2021:799, punto 51)”.
9.3. Nel caso di specie il Comune appellato ha ritenuto in parte qua non accoglibile la comunicazione di inizio di attività perché: a) “la gestione del locale Cimitero, comprese le operazioni di inumazione/tumulazione –esumazione/estumulazione, sia ordinarie che straordinarie, oltre le pratiche di carattere amministrativo/contabile, è curata direttamente dal Comune, tramite un apposito ufficio diretto da un Responsabile dei servizi cimiteriali. Il Comune può affidare la gestione e la custodia del cimitero a terzi…” (art. 2.1); b) “le operazioni di inumazione/tumulazione, esumazione/estumulazione (sia ordinarie che straordinarie), traslazione, cremazione ed ogni altra prestazione cimiteriale richiesta dai cittadini sono servizi pubblici onerosi…” (art. 4.1); c)“fatte salve le prestazioni a carico dell’impresa funebre di cui all’art. 11.2 (Collocamento della cassa nel posto di sepoltura), competono esclusivamente al Comune/soggetto gestore del Cimitero le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morto o abortiti, di resti anatomici” (art. 13.4).
9.4. Nella sentenza del 14 novembre 2018, C- 342/2017, richiamata anche dall’appellante a supporto della propria tesi, la Corte di Giustizia ha ritenuto non compatibile con l’art. 49 TFUE la norma nazionale che vieta l’esercizio di attività economiche, con finalità di lucro, aventi ad oggetto la conservazione per conto altrui di urne cinerarie, non essendo tale restrizione giustificata da ragioni imperative di interesse generale (Corte di Giustizia UE, sentenza 9 marzo 2017, C-342/15; Corte di Giustizia UE, sentenza 23 dicembre 2015, Hiebler, C-293/14). Segnatamente la Corte ha richiamato, per quanto di interesse nella presente causa, tre ragioni imperative di interesse generale che potrebbero giustificare una restrizione all’esercizio di attività economiche: quella della tutela della salute, quella della tutela della memoria dei defunti, quella di proteggere “i valori morali e religiosi prevalenti dello Stato membro interessato”.
Con specifico riguardo alla prima delle dette ragioni di interesse generale, atte a giustificare una deroga, è stato evidenziato che “da una costante giurisprudenza della Corte risulta che tale tutela figura tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell’Unione, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106)”, ma che “tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie”.
Pertanto, come argomentato dal giudice di primo grado, “ragionando a contrario, è invece del tutto evidente che le attività di sepoltura e dissepoltura consistenti nell’inumazione/tumulazione e nell’estumulazione/esumazione, avendo per oggetto resti umani non inerti, pongono, in termini di evidente rilevanza ed attualità, la necessità di tutela della salute pubblica”.
Ne discende che, secondo le coordinate esplicitate dalla stessa giurisprudenza unionale per cui “l’autorità dell’interpretazione data dalla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE può far cadere la causa dell’obbligo previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, e renderlo senza contenuto, segnatamente, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o, a maggior ragione, nell’ambito del medesimo procedimento nazionale, o qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1963, Da Costa e a., da 28/62 a 30/62, EU:C:1963:6, pag. 73; del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punti 13 e 14; del 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C‑337/95, EU:C:1997:517, punto 29, e del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C‑260/07, EU:C:2009:215, punto 36)” (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, C-561/19), nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per il rinvio atteso che l’obiettivo consistente nella tutela della salute addotto dal Comune appellato appare idoneo, proprio sulla falsariga di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 novembre 2018, C- 342/17, a giustificare le restrizioni alla libertà di stabilimento introdotte dalla normativa nazionale, regionale e comunale. E, infatti, le attività di sepoltura e dissepoltura di cadaveri (tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione), quali servizi pubblici locali, in quanto dirette alla realizzazione di fini sociali, consistenti nella tutela della salute pubblica, ai sensi degli artt. 337-343 del r.d. n.1265/1934 e del d.P.R. n. 285/1990, nonché del rispetto per la memoria dei defunti della comunità locale di riferimento rientrano appieno nelle deroghe delineate dalla giurisprudenza unionale richiamata.
9.5. Merita, infine, di essere evidenziato che nel caso di specie appare condivisibile anche la considerazione secondo la quale non ricorrono neanche “profili di incompatibilità con l’art. 41 della Costituzione, che espressamente individua, quali limiti legittimamente apposti alla libertà dell’iniziativa economica privata, l’utilità sociale e la pubblica sicurezza, concetti ai quali può ricondursi la salute della collettività comunale, a salvaguardia della quale è posta la qualificazione dei servizi indicati alla stregua di servizi pubblici locali”, servizi che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, sono stati affidati alla società pubblica < omissis > a r.l. che, a sua volta, ha aggiudicato l’accordo quadro della durata di 48 mesi alla società < omissis > a r.l., a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse e della conseguente procedura ad evidenza pubblica, alla quale ha partecipato anche la società appellante senza risultarne aggiudicataria.
Né risulta che la società appellante abbia in alcun modo contestato l’affidamento alla società pubblica < omissis > a r.l. dei detti servizi cimiteriali, pacificamente rientranti tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, ovvero la procedura ad evidenza pubblica per la stipula dell’accordo quadro per la loro gestione, pur avendovi preso parte senza risultarne aggiudicataria.
10. Ciò detto non sono fondate le censure articolate avverso la sentenza impugnata relativamente alla carenza di istruttoria e all’omessa comunicazione del preavviso di diniego sia perché il provvedimento è basato su una ricognizione della normativa applicabile, sia perché, come evidenziato dal giudice di primo grado, “la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 è dovuta esclusivamente nei procedimenti avviati su istanza di parte, nei quali il privato rivolge all’Amministrazione domanda di emissione di uno specifico provvedimento. Nel caso di specie, invece, la società ricorrente presentava alla P.A. una comunicazione di inizio attività, che non costituisce un’istanza, e non integra i presupposti per l’operatività del citato art. 10 bis”.
E, infatti, a fronte della comunicazione di inizio di attività l’amministrazione comunale ha coerentemente esercitato i poteri inibitori onde evitarne l’inizio in assenza dei presupposti di legge, anche alla luce del fatto che l’appellante pretendeva di svolgere servizi attinenti direttamente alla competenza del Comune, dandone previa comunicazione a quest’ultimo e senza richiedere al riguardo il rilascio di alcun titolo abilitativo, ipotesi in cui sarebbe stato necessario attivare il contraddittorio procedimentale e inviare il preavviso di diniego.
11. Non è fondata e va disattesa anche la censura con la quale l’appellante si duole del fatto della sentenza impugnata perché non avrebbe sposato la prospettazione secondo la quale le previsioni contenute nel regolamento comunale dimostrerebbero che la riserva all’ente o al suo avente causa dell’esecuzione dei servizi cimiteriali è non riguarda dette attività se relative a luoghi di sepoltura privata, spettando ai privati la libertà di ricorrere ai servizi offerti dal libero mercato, come previsto anche dalla regolamentazione regionale e comunale.
Al riguardo come evidenziato dal giudice di primo grado “mentre i servizi cimiteriali (gestione e custodia del cimitero che è bene demaniale, nonché inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione) costituiscono un servizio pubblico che fa capo al Comune, il servizio funebre, pur assoggettato alla normativa di settore (artt.10.1 e 11.6 del Regolamento), è un’attività privata, di carattere imprenditoriale” e, pertanto, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunale è tutelata “appieno la libertà di scelta del concessionario nell’ambito delle attività non rientranti nella gestione cimiteriale e nelle attività di sepoltura e dissepoltura, e cioè con riferimento al servizio funebre comprensivo di trasporto e prestazioni connesse, e di manutenzione degli spazi concessi in uso ai privati”.
11.1. Né aver distinto tra servizi funebri di carattere imprenditoriale, svolti dalle singole imprese autorizzate dal Comune e liberamente scelte dal cittadino, e servizi cimiteriali, nei quali sono incluse le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, questi ultimi a prescindere se riferiti a luoghi di sepoltura privata, implica una sostituzione da parte del giudicante rispetto alla amministrazione appellata che ha integralmente assolto l’onere motivazionale su di lei gravante.
12. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione al Comune e alla Regione appellati, mentre possono essere compensate con le amministrazioni statali, attesa la costituzione di stile.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore della Regione Lombardia e del Comune di Canegrate, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00 in ragione di euro 3.000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Marina Perrelli)
IL PRESIDENTE (Diego Sabatino)
IL SEGRETARIO