Consiglio di Stato, Sez. III, 22 dicembre 2021, n. 6790

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 1 D.L. 26/11/2021, n. 172

Massima

Dato atto che alla Azienda sanitaria locale compete la decisione finale in ordine alla necessità di derogare all’obbligo vaccinale in considerazione di quanto dichiarato dal medico di medicina generale nel proprio certificato, il quale peraltro, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della Azienda sanitaria locale, deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero va affermato il giudizio reso dalla Azienda sanitaria locale è insindacabile da parte del giudice amministrativo, che non ha la competenza tecnica per verificare, nel merito, la correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto l’organo sanitario ope legis deputato a decidere.

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