Consiglio di Stato, Sez, III, 22 dicembre 2020, n. 8215

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Massima

Sussiste consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, secondo il quale «è sufficiente, ai fini dell'emissione di un'informativa interdittiva antimafia e della valutazione in sede giurisdizionale in ordine alla sua legittimità, l'essere ragionevolmente persuasi della ricorrenza, nel caso che viene in rilievo, di indici fortemente sintomatici di contiguità, connivenza o comunque condivisione di intenti criminali. Il metro di valutazione è quello del "più probabile che non", nel rispetto d'altronde della ratio dell'istituto e delle finalità di "cautela avanzata" di fronte ad ogni pericolo o tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto dell’attività economica, specialmente se esercitata in ambiti tradizionalmente di interesse per le mafie (per tutte, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4542/2020).

Testo

Consiglio di Stato, Sez, III, 22 dicembre 2020, n. 8215
(sostanzialmente analoga: Consiglio di Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8216)