TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 338 R.D. 27/7/1934, n. 1265
Massima
Il vincolo cimiteriale, così come imposto ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265-1934, ha natura assoluta ed è posto a tutela di una pluralità di interessi pubblici concernenti, non solo la possibilità di future espansioni del cimitero, ma anche esigenze di tutela igienico sanitaria e di salvaguardia della tranquillità e della sacralità dei luoghi di sepoltura. Proprio la molteplicità e la rilevanza degli interessi presidiati dalla disciplina di vincolo, ha condotto il legislatore a dettare una disciplina connotata da particolare rigore. Persino in via ordinaria il divieto di edificare entro il raggio di 200 metri dal perimetro del cimitero può essere superato solo al ricorrere di concomitanti interessi pubblici almeno di pari rango rispetto a quelli tutelati dalla normativa (esecuzione di un’opera pubblica od attuazione di un intervento urbanistico ad iniziativa pubblica) e nel rispetto di una procedura che richiede anche il previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale.