Consiglio di Stato Sez. II, 1 luglio 2019, n. 4478

Consiglio di Stato Sez. II, 1 luglio 2019, n. 4478

MASSIMA
Consiglio di Stato Sez. II, 1 luglio 2019, n. 4478

Per giurisprudenza costante, l’obbligo di distanza dai cimiteri integra un vincolo di inedificabilità ex lege, costituente una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2417). Tale vincolo, quindi, ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare. Il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti. Le eventuali deroghe sono state dal legislatore limitate alle ipotesi di necessaria realizzazione di un’opera pubblica.

NORME CORRELATE

Art. 338 R.D. 27/7/1934, n. 1265

Pubblicato il 01/07/2019
N. 04478/2019REG.PROV.COLL.
N. 02441/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2008, proposto dal Signor
D. Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio eletto presso lo studio Pierfrancesco Frascella in Roma, via di Villa Emiliani, 21;
contro
Comune di Massafra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
< omissis > Angelo S.r.l., non costituito in giudizio;
< omissis > S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00317/2007, resa tra le parti, concernente l’approvazione di variante al p.d.f. per ampliamento cimitero e variante al p.r.g.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avv.to Giuseppe Fanelli, l’avv.to Vittorio Triggiani e l’avv.to Tommaso Marchese, su delega dell’avv.to Pietro Quinto.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sez. I, con la sentenza 6 febbraio 2007, n. 317, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Massafra n. 65 del 20 Luglio 2004, recante “approvazione variante al P.d.F. per ampliamento cimitero e variante al P.R.G. adottato con la delibera consiliare n° 60/2000, nonché di tutti gli atti presupposti e, in particolare, della delibera del Consiglio Comunale di Massafra n. 29 del 31 Marzo 2003.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– il ricorrente è proprietario di un’area destinata dal vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Massafra a “fascia di rispetto cimiteriale”, su cui ha costruito un manufatto abusivo per il quale ha presentato domanda di condono edilizio;
– anche eliminando i provvedimenti impugnati, resterebbe egualmente preclusa la possibilità di ottenere una pronuncia positiva dell’Autorità Comunale sull’istanza di condono presentata dall’odierno ricorrente in relazione al predetto immobile abusivo;
– alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e del testuale disposto dell’art. 54, comma 3, del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Massafra, nonché dell’art. 338 R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, nella fascia di rispetto è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, poiché nella zona di rispetto cimiteriale esiste un vincolo di inedificabilità assoluta, sia che l’area di proprietà di quest’ultimo venga ritipizzata come zona di ampliamento cimiteriale, sia che la stessa rimanga qualificata come fascia di rispetto cimiteriale;
– non sussiste nelle aree ricomprese nella fascia di rispetto cimiteriale alcuna effettiva possibilità edificatoria.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendone l’erroneità e sostenendo l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso di primo grado, sulla base dei motivi già indicati nel ricorso di primo grado medesimo.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva il Comune appellato, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Rileva il Collegio che il giudizio ha ad oggetto il provvedimento (delibera di C.C. n. 65-2004) con cui il Comune di Massafra ha approvato una variante urbanistica al fine di ampliare le aree cimiteriali e le relative fasce di rispetto.
L’appellante ritiene che detta variante pregiudichi la possibilità di conseguire la sanatoria di un immobile abusivo insistente sul proprio fondo, già ricadente all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.
Il TAR ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse poiché il regime di inedificabilità assoluta gravante sul fondo del sig. D’Erchie impedisce la sanabilità del manufatto abusivo ivi insistente, precludendo il conseguimento del bene della vita addotto a base del ricorso.
A prescindere dalla controvertibile questione dell’inammissibilità del ricorso, ritiene il Collegio che lo stesso sia comunque infondato.
Infatti, il vincolo di inedificabilità assoluta deriva direttamente dalla legge e dalla localizzazione dell’area: il fondo, infatti, è prossimo al cimitero ed è incluso in fascia di rispetto, soggiacendo pertanto ad un regime di inedificabilità che prescinde dalle previsioni dello strumento urbanistico.
2. E’ noto, infatti, che le zone di rispetto cimiteriale sono interessate da un regime di inedificabilità assoluta che si giustifica in base sia ad esigenze di carattere igienico sanitario, che sconsigliano di stabilire insediamenti umani in stretta adiacenza con i cimiteri, sia alla necessità di rendere possibile, in prospettiva, l’ampliamento del cimitero, sia in considerazione del sentimento di pietas ispirato dai luoghi ove riposano i defunti.
Tali vincoli sono oggetto delle norme di cui all’art. 338 TULS (R.D. n. 1265-1934) e all’art. 57 d.P.R. n. 803-1975 (Regolamento di Polizia Mortuaria), nonché, a livello comunale, dall’art. 54, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente nel Comune di Massafra.
Essi hanno un’estensione prestabilita dalla legge, suscettibile di riduzione in presenza di taluni specifici presupposti di interesse pubblico, nella specie insussistenti e precludono lo jus aedificandi anche in assenza di una specifica previsione in tal senso nel contesto della strumentazione urbanistica comunale.
Per giurisprudenza costante, infatti, l’obbligo di distanza dai cimiteri integra un vincolo di inedificabilità ex lege, costituente una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2417).
Il vincolo, quindi, ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare.
Il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.
Le eventuali deroghe sono state dal legislatore limitate alle ipotesi di necessaria realizzazione di un’opera pubblica – fattispecie, questa, certamente non ricorrente nel caso in esame- (ex aliis  Cons. Stato Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4018 “Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di edifici nuovi. In ogni caso, la deroga ha carattere eccezionale e deve essere giustificata da esigenze pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblicisti purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona. Tali interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri. “)
3. Nella fattispecie, dunque, la variante urbanistica impugnata si è limitata a trasferire nello strumento pianificatorio ciò che già era immanente alla situazione giuridica del fondo, cioè la possibilità di destinare l’area ad ampliamento del cimitero, fermo restando il regime, già assoluto, di inedificabilità dell’area.
Come appena esposto, tale variazione non sarebbe stata, in concreto, neanche necessaria, poiché gli impianti cimiteriali sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria e sono, pertanto, ubiquitari (art. 26-bis, d.L. n. 415-1989 convertito dalla legge n. 38-1990).
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato, emergendo l’infondatezza in radice, nel merito, del ricorso originario di primo grado.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore del Comune, mentre possono essere compensate con l’appellata società < omissis > s.p.a., sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),
Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune appellato, spese che liquida in euro duemila (€ 2.000,00) oltre accessori di legge, compensando le spese con l’appellata società Cisa s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
L’ESTENSORE (Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti)
IL PRESIDENTE (Fabio Taormina)
IL SEGRETARIO

Written by:

Sereno Scolaro

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