Cassazione penale, Sez. VI, 7 giugno 1991

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Massima

Testo

Norme correlate:
Art 319 Regio Decreto n. 1398/1930
Art 323 Regio Decreto n. 1398/1930

Massima:
Cassazione penale, Sez. VI, 7 giugno 1991
Costituisce atto contrario ai doveri d’ufficio quello del dipendente di ospedale che avverta sollecitamente gli impresari delle pompe funebri del decesso imminente o già avvenuto dei ricoverati. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame confermativa di quella del g.i.p. – che aveva disposto la sospensione dal pubblico servizio di ausiliaria socio-sanitaria, di infermiere professionale e di portiere al passo carraio, che ricevevano compensi dai predetti impresari, in relazione al delitto continuato di corruzione propria – e indicativa del diverso reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., la S.C. ha affermato che la condotta in esame è contraria ai doveri d’ufficio sotto diversi profili che vanno oltre quello di correttezza, posto in dubbio dal ricorso: il venir meno del dovere di imparzialità del pubblico dipendente, compromesso dal rapporto tenuto con gli impresari; la rivelazione di notizie d’ufficio che dovevano rimanere riservate o segrete per i terzi e delle quali comunque i dipendenti dell’ospedale non avevano la disponibilità).

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