Domanda
Nonna della richiedente già tumulata in tomba di famiglia. La nipote vorrebbe ora tumularci insieme un gatto, che “la nonna aveva conosciuto”.Come applicare nel dettaglio la norma della Regione Piemonte: Legge regionale n. 16 del 09 aprile 2024Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo.(B.U. 11 aprile 2024, 3° suppl. al n. 15)Art. 21.(Sepoltura e tumulazione)1. Fatto salvo quando previsto dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”), la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.2. L’attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria, applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell’animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.
Risposta
Il comma 2 dell’articolo 21 LR Piemonte 16/2024 non crea problemi per la tumulazione dell’urna di ceneri animali. Serve solo a richiamare le norme antecedenti la cremazione dell’animale, cioè la cremazione deve poter essere svolta con le dovute garanzie per il trasporto all’impianto di cremazione animale.Una volta che si disponga dell’urna cineraria (infrangibile) e sigillata delle ceneri animali, queste possono essere trasportate in cimitero per la sepoltura.Il comma 1 dell’articolo 21 stabilisce chi ha diritto di disporre la tumulazione in stesso luogo di sepoltura di umano e di sepoltura di urna cineraria di animale (defunto o, in difetto, suoi eredi). Attenzione, quindi: c’è da capire se la nipote della nonna è una sua erede!Tecnicamente, in attesa della individuazione di specifico provvedimento comunale che chiarisca come comportarsi in tali casi, si ritiene che sia possibile, attraverso l’autorizzazione comunale alla tumulazione dell’urna cineraria animale nella tomba XY, dettare specifiche prescrizioni e cioè:a) l’urna deve riportare all’esterno e con chiarezza la dicitura: ceneri animali, cui si può far seguire o meno la dicitura “di pincopallina”, cioè del del nome dell’animale. Fondamentale è chiarire che l’urna contiene ceneri animali!b) l’urna si ritiene debba essere chiusa e quindi sigillata.c) il materiale di cui sia composta l’urna deve possedere le stesse garanzie per le urne cinerarie umane. Quindi il materiale deve essere resistente. In sostanza si utilizzano per analogia le stesse precauzioni previste per ceneri umane dall’articolo 2 comma 1 lettere e) del DM 1/7/2002, che di seguito si riportano.“e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;”Queste garanzie servono ad evitare che nel tempo NON ci possa essere confusione tra urne cinerarie di umani e di animali o anche mescolamento di ceneri.Si tenga inoltre presente che l’urna di ceneri di animale è una “cosa” e non è tutelata da norme specifiche, le quali invece si applicano alle urne cinerarie di umani (tra cui la tutela garantita anche da norme del codice penale, come l’art. 411).La norma piemontese fa un passo avanti rispetto a quanto è già valevole in tutto il Paese, secondo la circolare SEFIT pn 4332 del 20/01/2015 “Possibilità di collocazione di contenitori ceneri animali in cimitero tradizionale”. Altre regioni ch eprevedono norme analoghe sono la Lombardia, l'Abruzzo e la Liguria.Difatti ammette la collocazione dell’urna cineraria di animale nello stesso tumulo in cui sia già presente spoglia umana (cadavere, resto mortale, ossa o ceneri).Infine riteniamo che l’autorizzazione alla tumulazione di urna cineraria di animali sia a titolo oneroso.In assenza di tariffa distinta, si può applicare quella già esistente per tumulazione di urna cineraria umana in un tumulo.Consigliamo di predisporre uno o più articoli integrativi del regolamento di polizia mortuaria comunale vigente, da seguire per casi come questo