Quesito pubblicato su ISF2014/4-b

Nella nostra attività di onoranze funebri ci è capitato a volte di essere interpellati da parenti o direttamente dai servizi cimiteriali per rispondere in merito alla perdita di liquidi organici dai cofani da noi forniti e tumulati presso i cimiteri.
Visto che questi episodi si sono verificati sempre dopo almeno due/tre anni dalla tumulazione, chiediamo come poter valutare fino a che epoca estendere la garanzia, vale a dire la nostra responsabilità su quanto venduto – zinco e valvola di sicurezza – alla luce della deteriorabilità del materiale stesso (diventa infatti difficile stabilire a causa di quale difetto si è verificato il problema: costruzione, confezionamento del cofano, mancata tenuta del muro di tamponamento, ecc.).
Ciò premesso chiediamo se la normativa si è espressa in merito e se è possibile avere una linea guida da seguire in questi casi così delicati.


Risposta:
Si forniscono di seguito alcune considerazioni:
1) Il legislatore è pienamente consapevole che, nella cosiddetta tumulazione stagna, possono avvenire fatti che determinano percolazioni e cattivi odori, tanto che ha elaborato una serie di norme per contrastare questo fenomeno:
– partendo dalla cassa che è composta di 2 involucri (uno di legno e l’altro di metallo): artt. 30 e 77 D.P.285/90;
– prevedendo un confezionamento particolare del feretro e cioè inserendo tra la cassa di legno e quella di zinco un materiale assorbente: art. 30 comma 2 D.P.285/90;
– prevedendo l’impermeabilità ai liquidi e ai gas del loculo: art. 76 D.P.285/90;
– garantendo l’inclinazione del piano di posa feretro nel loculo verso l’interno, per evitare percolazioni esterne.
È quindi l’insieme di queste misure che riducono gli effetti di una situazione che è da considerare prevedibile, soprattutto quando vi sia alternanza tra caldo e freddo, tra il loculo assolato e non, ecc..
2) Un cittadino acquista delle forniture, un servizio di confezionamento a regola da parte di una impresa funebre. Inoltre paga la concessione di un loculo che deve essere stato realizzato a regola d’arte, infine, paga una tumulazione con relativo tamponamento a regola d’arte. Egli è il concessionario dell’uso di un manufatto e lo sversamento esterno (di liquidi e gas) è immediatamente a lui imputabile, salvo rivalsa di quest’ultimo su tutti i soggetti che hanno provveduto a dargli le forniture sopra menzionate.
3) Se il gestore del cimitero provvede anche al tamponamento del loculo e se il loculo non è realizzato come prescritto dalla norma (ad es. il piano d’appoggio pende verso la lastra di chiusura) si consiglia di fornire il servizio di bonifica senza oneri per il cittadino, in quanto sarebbe agevole il ricorso all’Autorità giudiziaria per ottenere il rimborso delle spese avute, con in più quelle legali.
Difatti in base all’art. 76, comma 3 D.P.285/90, il loculo stagno (visto che è permesso anche quello aerato), deve essere realizzato in modo da essere impermeabile ai liquidi e ai gas, con costruzione realizzata dopo la entrata in vigore del D.P.803/75. Pertanto il mancato rispetto della impermeabilità ai liquidi è imputabile a difetti costruttivi e, in ultima analisi, al concedente.
4) Negli altri casi la mancata impermeabilità è una concausa, mentre il non corretto confezionamento della bara è difficile da dimostrare.
È infatti possibile che sussistano difetti nell’involucro di zinco (o nella saldatura). In genere ciò avviene nelle parti metalliche che hanno subito uno stiramento (cioè agli angoli e sul fondo) dovuto alla piegatura. È infatti nelle parti stirate che è più facile che parta l’effetto corrosivo dei liquami cadaverici.
Più raro il caso di saldature mal fatte. Vi è anche uno studio che aggiunge una possibile causa nell’effetto “anodo sacrificale” della cassa di zinco in presenza di umidità e ferro del cemento armato.
Si propende, invece, per l’alternanza di temperatura fra giorno e notte, specie in loculi/tombe esposte al sole.
L alternanza determina variazioni di pressione dei gas interni alla bara e l applicazione della valvola può ridurre, ma non azzerare il problema. Tra l altro il rilascio di liquidi cadaverici interni alla bara è massimo attorno ai dodici mesi dalla morte. Non esiste quindi una soluzione alla problematica posta.
Si può solo suggerire di comunicare, ai soggetti ai quali la bara viene venduta, che possono determinarsi (nel loculo stagno) determinati problemi e che la ditta risponde fino ai primi due anni (che è in genere il periodo temporale in cui ogni venditore in UE fornisce garanzia della merce venduta). Poi, come si fa ad es. per altri prodotti, si può chiedere un pagamento di sovrapprezzo per estendere tale garanzia ad es. a 5 anni.
Un motivo in più per adottare il metodo dei loculi areati. o la sottoposizione di vaschetta al feretro in quelli stagni. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere direttamente insaccati a bordo campo o fabbricato loculi, dopo la esumazione o estumulazione avviati subito per lo smaltimento. Ma quasi tutti i Comuni prevedono un luogo interno al cimitero (previsto dall’art. 12) dove collocarli temporaneamente, in attesa che vengano poi raccolti dal gestore del servizio urbano dei rifiuti.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione sono raccolti dentro contenitori flessibili di colore diverso da quelli ordinariamente utilizzati per gli altri rifiuti urbani e riportanti all’esterno la scritta “Rifiuti da esumazione ed estumulazione”.
Sussistono precise regole di attribuzione dei codici CER a tali tipologie di rifiuto.
Il deposito temporaneo deve evitare che si determinino inquinamenti del suolo, per cui basta che sia su un battuto di cemento o comunque sussista un sistema impermeabile rispetto al suolo. Anche se non è scritto quasi tutti i Comuni individuano il luogo di deposito in zona schermata rispetto al resto del cimitero (con siepe, ad es.). Si ricordi che c’è necessità di un pozzetto per la raccolta delle acque e del colaticcio e che tale pozzetto deve essere autorizzato.
Infine le responsabilità: esse sono del responsabile del cimitero in base all’art. 17.


Norme correlate:
/dpr90-285_30
/dpr90-285_77


Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-altri,VARI-valvole


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.190 Posts

View All Posts
Follow Me :