Si chiede come debbano essere i locali destinati al deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalle operazioni cimiteriali di estumulazione e esumazione, compresi resti metallici di casse (zinco e piombo) e dove possano essere posizionati (all’nterno o all’esterno del cimitero).
Si pongono tali quesiti in quanto la normativa di settore (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) non indica nulla in merito.
Risposta:
Esiste una specifica normativa in materia: il D.P.15 luglio 2003, n. 254. Si consiglia la lettura degli artt. 2, 3 e 4. Per la gestione dei rifiuti da esumazione, degli artt. 12 e 13.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere direttamente insaccati a bordo campo o fabbricato loculi, dopo la esumazione o estumulazione avviati subito per lo smaltimento. Ma quasi tutti i Comuni prevedono un luogo interno al cimitero (previsto dall’art. 12) dove collocarli temporaneamente, in attesa che vengano poi raccolti dal gestore del servizio urbano dei rifiuti.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione sono raccolti dentro contenitori flessibili di colore diverso da quelli ordinariamente utilizzati per gli altri rifiuti urbani e riportanti all esterno la scritta ‘Rifiuti da esumazione ed estumulazione’.
Sussistono precise regole di attribuzione dei codici CER a tali tipologie di rifiuto.
Il deposito temporaneo deve evitare che si determinino inquinamenti del suolo, per cui basta che sia su un battuto di cemento o comunque sussista un sistema impermeabile rispetto al suolo. Anche se non è scritto quasi tutti i Comuni individuano il luogo di deposito in zona schermata rispetto al resto del cimitero (con siepe, ad es.). Si ricordi che c è necessità di un pozzetto per la raccolta delle acque e del colaticcio e che tale pozzetto deve essere autorizzato.
Infine le responsabilità: esse sono del responsabile del cimitero in base all’art. 17.
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