Si chiede se sia competenza o meno del Comune di residenza provvedere al trasporto funebre e al seppellimento di persona per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. E, conseguentemente quale sia la procedura corretta per provvedervi.
Risposta:
La risposta al primo quesito è affermativa, in particolare se la persona in vita era assistita dai Servizi sociali del Comune di ultima residenza. I provvedimenti, così come l’accertamento della condizione di indigenza, spettano al Comune di residenza per effetto dell’art. 6 L. 328/2000.
Poiché la competenza è del Comune di residenza, spetta però a questi stabilire dove seppellire il defunto e con quale impresa funebre provvedere al trasporto funebre. Infatti il defunto può essere inumato sia in cimitero del Comune di ultima residenza, sia in cimitero del Comune di decesso.
Non spetta ad una qualsiasi impresa funebre svolgere il servizio e poi chiedere al Comune di essere pagata per una cifra comunque non concordata.
Non spetta alla RSA disporre, a meno che non intenda provvedere direttamente con totali oneri a proprio carico, al trasporto funebre e alla sepoltura.
Nel caso specifico, la questione è che il vostro Comune non ha dato nessun mandato all’impresa funebre (in primis quest’ultima non poteva e non doveva essere scelta dalla RSA, ma dall’Amministrazione comunale, poi avrebbe dovuto essere definito il livello di spesa ammesso e il luogo di seppellimento).
Si ritiene che l’onere chiesto dall’impresa funebre sia troppo elevato: una bara della fattura più semplice, il tempo per il suo confezionamento, il trasporto funebre nel più vicino cimitero e le operazioni di sepoltura, nonché il recupero di spese generali e un ragionevole utile, sono sotto i 1.200 euro totali come prezzo).
Poiché si pensa che in questo caso il pagamento venga fatto con la cassa economale, non si vede come si possa bypassare la procedura prevista dal regolamento comunale per le spese di questo tipo o gli impegni contrattuali in essere (ove esistenti) con altre imprese funebri.
Pertanto se il preventivo e il mandato all’impresa funebre sono stati sottoscritti dalla RSA, l’impresa funebre si dovrà rivolgere per il pagamento a quest’ultima. Eventualmente il Vs. Comune potrebbe accollarsi un importo pari a quello già assunto in passato in casi simili a questo (e la differenza la metterà la RSA). Ove non sussistesse un impegno scritto della RSA, l’impresa funebre non ha titolo a chiedere al vostro Comune una prestazione che non risulta mai essere stata commissionatagli.
Il Comune di decesso aveva l’obbligo di accogliere il feretro in un cimitero del suo territorio e rilasciare l’autorizzazione al trasporto funebre.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 328 del 0;
Riferimenti:
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