Quesito pubblicato su ISF2014/2-d

Per quanto riguarda l’affidamento, delle ceneri ai familiari, il ns. regolamento prevede che: “1. L’Ufficiale dello Stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto, manifestata secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo, autorizza l’affidamento e la conservazione delle ceneri ai familiari. 2. L’autorizzazione di cui al precedente comma, viene rilasciata a seguito di istanza presentata dal familiare del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, nei modi di cui al comma 2 del precedente articolo, la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione competente; il luogo di conservazione; l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazioni delle ceneri se diverso dalla residenza.” Si chiede in che modo debbano essere custodite le ceneri, quali precauzioni devono essere adottate nel luogo di conservazione e se l’autorizzazioni rilasciata da parte dell’Organo competente per l’affidamento è soggetta al nulla osta sanitario da parte dell’ASL.

Risposta:
Il vostro regolamento erroneamente prevede l’attribuzione all’Ufficiale di Stato civile della competenza autorizzatoria in materia di affidamento di urna cineraria a familiare.
La L. 130/2001 non attribuisce tale competenza all’Ufficiale di Stato civile, ma tace in merito e conseguentemente è attribuita al dipendente comunale (anche svolgente le funzioni di stato civile, ma non in quanto ufficiale di stato civile), secondo quanto individuato dal regolamento comunale in materia.
Non può essere attribuita una funzione di stato civile né da una norma regionale, né da un regolamento comunale, trattandosi le competenze di stato civile, sia per indirizzo che per dettaglio, competenza esclusiva dello Stato.
Circa la modalità conservativa, questa sarebbe stato opportuno regolamentarla in sede comunale. Secondo quanto stabilito dell’art. 343, comma 2 R.D. 1265/1934, l’urna deve essere collocata in un colombaro privato nel luogo di affidamento (in genere la residenza o la dimora abituale): è necessario che non sia un vano aperto, per garantire l’urna cineraria da ogni profanazione. Deve avere destinazione stabile (e quindi non può essere amovibile).
Potrebbe quindi bastare un vano ricavato nel muro, chiuso da parete cieca o trasparente (ma infrangibile).
Circa la questione dell’autorizzazione dell’ASL, si ritiene che non debba essere chiesta ogni volta.
È l’ASL stessa che in determinate ed eccezionali contingenze (ad es. una morte in un incidente nucleare o cose del genere) a conoscenza del potenziale pericolo anche delle ceneri, prevede particolari cautele nella confezione dell’urna (ad es. in piombo). Ma poiché si tratta di eventi rarissimi e noti a priori all’ASL, tanto da far pensare che anche la cremazione sia inibita e che sia consentito unicamente la tumulazione del feretro in loculo e con cassa non di zinco, ma di piombo, si ritiene che il problema non si ponga. Tranne questo caso, non si è a conoscenza di elementi inibitori il trasporto di urne cinerarie dal punto di vista igienico-sanitario. Per cui si ribadisce che non si tiene necessario richiedere preventivamente all’ASL il nulla osta prima di ogni affidamento familiare di urna cineraria.


Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1; Art 343 di Regio Decreto n. 1265 del 1934;

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-ceneri,GESTIONE-autorizzazioni,VARI-autorità sanitaria,VARI-altri


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