Quesito pubblicato su ISF2014/2-c

Un quesito relativo alla volturazione di concessione sulle quali sono state costruite tombe di famiglia (Comune di &). In merito a ciò, premetto che L’Amministrazione Comunale ha recentemente regolarizzato alcune situazioni di concessioni (o donazioni) parziali o totali di tombe di famiglia i cui atti notarili sono avvenuti prima del 1996, anno in cui è stato adottato il regolamento di polizia mortuaria comunale. Nel caso in cui un privato chieda all’Amministrazione comunale la volturazione di una concessione di di porzione di cappella funeraria (effettuata con atto notarile datato 1990), si chiede se e quale percentuale di area cimiteriale possa essere intestata al beneficiario dell’istanza di volturazione, ovvero se la stessa deve essere proporzionale alla percentuale di loculi oggetto della volturazione stessa.

Risposta:
Innanzitutto si comincia col distinguere tra quanto succede alla concessione di area e quanto al costruito (di proprietà del concessionario originario) sull’area concessa, poiché nel tempo le norme statali sono cambiate. La concessione di area cimiteriale (ora limitata al massimo a 99 anni, salvo rinnovo a far tempo dal 10 febbraio 1976) è di una parte di bene demaniale (cimitero). Per sua natura il bene demaniale è inalienabile e fuori commercio e conseguentemente si parla non di cessione di una porzione di terreno, ma di concessione area, cioè del diritto di superficie per un certo periodo di tempo con l’obbligo di costruirvi una tomba. La concessione è in capo all’originario concessionario e nella sua intestazione subentrano i nuovi concessionari se questo è previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale. In caso contrario non è previsto dalla norma statale voltura o subentro. Pertanto – circa la voltura – valgono le sole regole stabilite dal vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune (sia dal momento in cui entra in vigore in poi, sia per gli effetti pregressi ove lo stesso regolamento lo abbia precisato).
Il costruito su un’area cimiteriale era ed è di proprietà di chi lo costruisce (in genere il concessionario originario). E questo lo precisa – indipendentemente dal regolamento comunale – il regolamento di polizia mortuaria statale vigente: artt. 63 e 99 D.P.285/90. Il Comune può divenire proprietario del costruito solo con la soppressione del cimitero, o in caso di revoca della concessione dell’area sottostante (ma con un indennizzo) o per decadenza della concessione di area (e quindi per accessione del costruito sopra). E infine per rinuncia da parte dei concessionari. La norma statale quindi fa riferimento al fatto che la proprietà del costruito segue la sorte dei concessionari.
Circa la serie di norme statali intervenute in passato e poi abrogate, esse valgono nel periodo in cui sono vigenti e cessano dal momento in cui sono abrogate, ma gli effetti passati (avuti nel corso di vigenza) permangono. Si segnala l’art. 71 del R.D. 1880/1942, che non riguarda tanto la proprietà del costruito, quanto la cessione del diritto di uso di una sepoltura (che quindi poteva essere allora parzialmente o totalmente ceduto a terzi). Vi era una procedura specifica ed una espressa previsione di legge (che poteva essere impedita se lo vietava il regolamento comunale o lo stesso atto di concessione originario). Pertanto il lucro e la speculazione non erano e non sono possibili per le concessioni cimiteriali, ma era però consentita la vendita del diritto d’uso a particolari condizioni.
Per essere più chiari: fino al 10 febbraio 1976 – giorno di entrata in vigore del D.P.83/1975 che abrogato il precedente regolamento statale ed ogni disposizione contraria o comunque incompatibile coi nuovi principi – la proprietà seguiva la sorte della concessione di area cimiteriale quanto a titolarità (quindi per completa vendita per effetto di atto inter vivos o a seguito di eredità, per atto mortis causa). Laddove vi fossero state cessioni parziali del diritto d’uso di una sepoltura, se accettate dal Comune, queste restavano in vigore e si esaurivano sostanzialmente nel tempo (con la morte dell acquirente il diritto di sepoltura e con il suo utilizzo).
Dal 10 febbraio 1976 in avanti la norma statale non contempla più la cessione inter vivos del diritto di sepoltura (e a maggior ragione della intera concessione). Le nuove concessioni sono al massimo di durata limitata (99 anni salvo rinnovo) e permangono in vigore le precedenti concessioni perpetue. A far tempo da tale data, vista la non presenza esplicita di norma statale che deroga al divieto di cessione per atto inter vivos (per il divieto di cui al combinato disposto del comma 4 dell’art. 93 e dell’intero art. 94 – riproposto poi anche nel D.P.285/90 – resta la sola possibilità della trasmissione per atto mortis causa (oltre alla rinuncia a favore del Comune o, se regolamentato, a favore di altri aventi diritto a quella sepoltura).
Ciò premesso, si ritiene che sia possibile accogliere volture (o subentri nella intestazione) per effetto di morte di uno dei concessionari, se il concessionario era titolare di un diritto perfetto (e cioè se la cessione con atto notarile era intervenuta prima della abrogazione della norma del R.D. 1880/1942 e cioè fino al 10 febbraio 1976 al massimo). Se oltre tale data è rimasto in vigore il regolamento comunale con norme che consentivano la compravendita tra privati, tali norme sono, a parere dello scrivente, da considerarsi abrogate sia dapprima con l’art. 109 del D.P.803/1975 e confermate poi con la entrata in vigore del D.P.285/90 (che all’art. 108 dice la stessa cosa). È comprensibile che qualche pratica possa essere stata trattata oltre la data di entrata in vigore dell’abrogazione con D.P.R., poiché tra la entrata in vigore di una norma statale e la modifica regolamentare comunale è possibile mettere in conto 1 o al massimo 2 anni ma certamente non è possibile mettere in conto che vi sia un mantenimento fino al 1996, a distanza di 20 anni dalla abrogazione.


Norme correlate:
/dpr90-285_63;/dpr90-285_99;Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90;

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione


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