Quesito pubblicato su ISF2014/2-b

In Emilia-Romagna, dove vige interamente l’art. 4 D.P.285/90, se un decesso avviene presso case di cura private, si chiede se la redazione del certificato necroscopico spetta sempre al medico pubblico nominato dall’Ausl o se questa può essere procedura interna allo stesso ospedale privato.

Risposta:
Nelle case di cura private deve intervenire, ordinariamente, il medico necroscopo dell’AUSL, non essendo la casa privata un ospedale. Ma nulla toglie (se la norma regionale lo permette) che l’AUSL nomini ad es. il direttore sanitario della clinica privata come medico necroscopo: ne ha facoltà. Vedasi l’art. 4 D.P.285/1990: Art. 4. Le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato….omissis….”.

Norme correlate:
/dpr90-285_4

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,VARI-autorità sanitaria


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