Domanda
In Emilia-Romagna, dove vige interamente l'art. 4 D.P.285/90, se un decesso avviene presso case di cura private, si chiede se la redazione del certificato necroscopico spetta sempre al medico pubblico nominato dall'Ausl o se questa può essere procedura interna allo stesso ospedale privato.
Risposta
Nelle case di cura private deve intervenire, ordinariamente, il medico necroscopo dell'AUSL, non essendo la casa privata un ospedale. Ma nulla toglie (se la norma regionale lo permette) che l'AUSL nomini ad es. il direttore sanitario della clinica privata come medico necroscopo: ne ha facoltà. Vedasi l'art. 4 D.P.285/1990:
Art. 4. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato....omissis....".