È possibile accettare dalla struttura ospedaliera, alle condizioni richiamate nell’art. 4 della circ. reg.le Lombardia n. 21/SAN/2005, dei cassoni contenenti un numero imprecisato di prodotti del concepimento conferiti nelle medesime modalità delle parti anatomiche riconoscibili, allo scopo di avviarli poi alla cremazione?
Risposta:
In materia la situazione non è espressamente regolamentata. In normativa sussistono richiami circa il confezionamento art. 18 regolamento regionale Lombardia 6/2004 e s.m.i., che richiama a sua volta l’allegato tecnico sulle caratteristiche di bare e prodotti utilizzabili. Esiste anche il divieto di cremazione di parti anatomiche riconoscibili (e conseguentemente anche di prodotti abortivi) portatori di radioattività (art. 12, comma 6 del reg. reg.le).
Viene poi specificato dall art. 19, comma 5 del reg. reg.le, che le parti anatomiche riconoscibili (ergo i prodotti abortivi) devono essere introdotti nel forno con accorgimenti idonei alla identificazione delle ceneri.
Si propende per la equiparazione delle soluzioni tese al trasporto dei prodotti abortivi dal luogo di espulsione (struttura sanitaria) a quello di sepoltura (cimitero) o di cremazione. E conseguentemente si ritiene possibile (sempre che sia autorizzato dalla competente Asl) il confezionamento plurimo di prodotti abortivi in unico contenitore destinato a cremazione. Il contenitore deve essere confezionato e avere le caratteristiche di cui all’allegato tecnico n. 3 al reg. reg.le e introdotto (il contenitore) nel forno con accorgimenti idonei a identificare le ceneri derivanti dalla cremazione come quelle proprie dell’insieme dei prodotti abortivi introdotti.
Norme correlate:
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-feto,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici,CREMAZIONE-altri
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