Si chiede se esiste la possibilità, in Piemonte, di affidare le ceneri risultanti dalla cremazione di un prodotto del concepimento di 20 settimane di gestazione – magari equiparandolo a “bimbo” e quindi facendolo rientrare nella normativa e nelle indicazioni di quest’ultima – oppure se si debba applicare quanto previsto dalla normativa dei prodotti del concepimento (e quindi effettuare la tumulazione).
Risposta:
Si premette che non si è a conoscenza di altri casi del genere.
La normativa sull’affidamento delle ceneri è materia (sulla base delle vigenti norme statali) di regolamento di polizia mortuaria comunale e addirittura sulla base di semplice autorizzazione comunale, indipendentemente dalla presenza o meno di regolamentazione.
Mentre a livello nazionale si ritiene che si possa fare l’affidamento di ceneri di prodotto abortivo (stante la lacunosità dei principi della L. 130/2001 in materia), in Piemonte, per come è scritta la norma (L.20/2007 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”), si direbbe che non si può.
Questa la posizione in assenza di norma regionale (o comunale) contraria:
1) Le autorizzazioni al trasporto e cremazione sono competenza dell Asl, invece quella per l affido non essendo prevista per il livello sanitario dal D.P.254/2003 è competenza comunale (non di Stato Civile, ma del competente ufficio comunale; lo Stato Civile ha competenza per l autorizzazione alla cremazione di cadaveri e per la dispersione).
Poiché su richiesta di ambedue i genitori è possibile per un prodotto del concepimento la sepoltura (inumazione, tumulazione e anche la cremazione), essendo l affidamento una estensione delle possibilità offerte dalla legislazione delle tradizionali forme di sepoltura, ritengo che sia possibile l autorizzazione comunale di affido unico. (la volontà dei due genitori deve coincidere nella identificazione di un affidatario solo, familiare).
Solo il Comune decide se farlo solo in presenza di regolamentazione locale, oppure con autorizzazione di volta in volta.
Quindi non è un diritto dei familiari ottenere l affido, ma possono solo presentare istanza al Comune e quindi disporre di trattenere l urna con le ceneri in crematorio in attesa di una decisione per un tempo definito. Già con la specificazione nell istanza che se non vi fosse risposta entro, ad es., 30 giorni, l urna deve essere tumulata in sepolcro di cui si disponga.
2) Se sono intervenute norme regionali occorre seguire quelle. E il Piemonte ha esplicitamente demandato (nel 2007) allo Stato Civile anche questo compito di autorizzazione all affidamento di ceneri (eccedendo rispetto ai suoi poteri, stante il fatto che lo stato civile è materia statale in toto). Ma fino a che qualcuno non impugna la norma, questa vale. In più la Regione ha stabilito che occorre (art. 2, comma 5, L.20/2007) la volontà espressa dal defunto, nei modi indicati dalla legge: un prodotto del concepimento di 21 settimane non è in grado di esprimere un volontà direttamente e nemmeno i familiari possono riferire della volontà dello stesso &
Conseguentemente in Piemonte non si possono affidare le ceneri di un prodotto del concepimento a chicchessia.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1;Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 3
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-feto,CADAVERE-altri
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