Quesito pubblicato su ISF2014/1-b

Esiste una normativa sull’ubicazione dei forni crematori che attesti che gli stessi non possono essere costruiti a una distanza inferiore a 500 mt. da punti sensibili (ad es. scuole)?

Risposta:
Non si conosce la regione dalla quale ci viene inviato il quesito, ma bisogna tenere in considerazione che una normativa dettagliata per i crematori a livello regionale esiste solo in Lombardia.
In tutte le regioni vale comunque la norma statale, che prevede che un crematorio debba essere realizzato all’interno di un cimitero, il quale deve distare – come perimetro – ordinariamente almeno 200 metri dall’abitato, tranne i casi in cui si sia ridotta la zona di rispetto fino ad un minimo di 50 metri, con provvedimenti specifici (di Consiglio Comunale e con parere dell’ASL).
Pertanto, in linea di massima, se la localizzazione di un crematorio è distante almeno 200 metri dall’abitato, non sussistono problemi.
Se è al di sotto di 50 metri la localizzazione è impossibile.
Se è compresa tra 50 e 200 metri riteniamo sia sufficiente la valutazione tecnica in merito, ad es., a dove i venti dominanti portano le emissioni e tutt’al più uno studio sulla ricaduta delle emissioni.
Circa la potenzialità un impianto di cremazione, questa è assimilabile ad una centrale termica di un medio condominio, quindi del tutto compatibile con le abitazioni.
Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, vengono previsti in tutti i moderni forni crematori sistemi filtranti particolarmente efficaci (e capaci di restare ampiamente all’interno dei limiti massimi consentiti dalla legge).


Norme correlate:

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