Quesito pubblicato su ISF2013/4-d

Nel Comune di …, a causa del forte aumento del ricorso all’inumazione, è sorto un problema. I familiari, trascorsi i sei mesi previsti dall’autorizzazione delle inumazioni, hanno presentato istanza di posizionamento delle lapidi. Nel regolamento comunale di polizia mortuaria sono previste le dimensioni, ma non la tipologia e/o colore, rimandando ad un disciplinare di competenza.
Il disciplinare è stato approvato con una determina nel mese di xxx 2013, mentre le istanze dei familiari sono state presentate nel mese di yyy 2012: la conseguenza è che i cittadini interessati stanno realizzando le opere che vogliono (e nei colori che vogliono) nei campi comuni e questo per l’inerzia di un ufficio comunale.
Ciò premesso, il Comune vorrebbe sapere se il cittadino, rifacendosi all’istituto del silenzio-assenso, può realizzare il monumento nei colori e nelle forme che ritiene (non avendo l’ufficio tecnico comunale risposto entro 60 gg. sulla richiesta di posa in opera di lapide/monumento e non avendo il Comune approvato un disciplinare ad hoc).


Risposta:
1) Il disciplinare detta le caratteristiche di lapidi, copritomba e di quant’altro, dal momento della sua entrata in vigore. Pertanto prima di tale data – visto che nel regolamento vi è scritto “può” – era possibile collocare lapidi, copri tomba, ecc. anche senza caratteristiche rientranti nel disciplinare. Pertanto si doveva essere nella situazione di presentazione di istanza di collocazione di lapide e copritomba perché il Comune (attraverso il competente ufficio) procedesse a valutare se le dimensioni erano rientranti in quelle massime. E in sostanza vi doveva essere una sorta di verifica sulla documentazione pervenuta. Se non vi era verifica in quella fase, occorreva che la verifica avvenisse in fase successiva, per capire se quanto posato in opera fosse corrispondente a quanto dichiarato. Dopo la presentazione della istanza, il competente ufficio comunale nulla poteva dire sui colori.
2) Vi è poi da considerare il periodo di entrata in vigore della nuova normativa comunale. Dalla entrata in vigore del disciplinare il competente ufficio (anche per istanze precedenti) avrebbe dovuto verificare pure i colori dei materiali, tra quelli ammessi. Per questo periodo di transizione, forse ci sarebbe stato bisogno di una norma transitoria ma, in assenza, il comportamento è quello che si è descritto sopra e se l’interessato non era d’accordo si rivolgeva al giudice e sarebbe stato questi a decidere definitivamente.
3) Dopo il periodo transitorio sicuramente la norma applicabile è quella, indipendentemente dal fatto che si sia risposto o meno entro i 60 giorni ad una istanza. Si ritiene che un parere del segretario generale comunale potrebbe essere dirimente in materia. Cosa diversa è se il cittadino, non avendo risposta entro i 60 giorni (o quelli che il Comune avrà fissato in materia per questa tipologia di autorizzazione) si rivale sull’Amministrazione comunale. In quel caso c’è una responsabilità dell’Amministrazione, ma pure del funzionario nei confronti dell’amministrazione stessa.
4) Circa l’inerzia di un ufficio comunale, è necessario che venga fatta la segnalazione a chi di dovere per via gerarchica e far applicare le sanzioni comportamentali previste.


Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,CADAVERE-operazioni cimiteriali,CADAVERE-tumulazione,CADAVERE-inumazione


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