Quesito pubblicato su ISF2013/4-b

Il Signor & muore nel Comune A ed il cadavere viene trasferito dall’impresa di onoranze funebri incaricata al deposito di osservazione situato nel Comune B, luogo di residenza.
Poiché i familiari richiedono la cremazione di detta salma, questa dovrà essere fatta in un terzo Comune C, considerato che in nessuno dei due Comuni A e B è presente un impianto di cremazione (tutti e tre i Comuni sono veneti).
Ciò premesso si chiede qual è il Comune a cui compete autorizzare il trasporto dal Comune B (ove si trova il cadavere) al Comune sede dell’impianto di cremazione.


Risposta:
Onestamente, si premette che l’interpretazione può non essere univoca, stante la “originalità” della norma veneta, che si è voluta distinguere dalle norme statali (che invece oggi sono chiare), per via di circolare interpretativa. Di seguito quindi si riporta la interpretazione ritenuta maggiormente aderente alla situazione veneta, ma anche ai principi generali vigenti. Innanzitutto si aderisce alla interpretazione fornita dall’Ufficio Giuridico della Regione Veneto con nota 28/5/2010 di protocollo 300978/90.03. Tale nota chiarisce sostanzialmente che permangono, anche dopo la emanazione (letteralmente non corretta) dell’art. 23 L.R. 18/2010, le distinte competenze dell’Ufficiale di stato civile (per la cremazione o – se del caso – alla inumazione o tumulazione) e del Sindaco (o dipendente comunale individuato al bisogno) per il trasporto funebre di cadavere.
Secondo il paragrafo 5.2 della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, la competenza al rilascio della autorizzazione al trasporto funebre (di cadavere) è del sindaco del Comune di decesso. Detta circolare si riferisce alla applicazione del D.P.R. 285/90, di approvazione del regolamento statale di polizia mortuaria.
Per effetto della possibilità – esercitata dalla Regione Veneto – di legiferare in materia concorrente nella sanità, la stessa regione ha emanato una legge (L.R. Veneto 18/2010) e disposizioni attuative della stessa (D.G.R. Veneto 27 luglio 2010) che, laddove siano in contrasto con la norma statale sanitaria (non di stato civile) di pari grado, prevalgono su di essa e a maggior ragione sulla interpretazione data da una circolare.
L’art. 26 del D.P.R. 285/90, inoltre, prevede espressamente la necessità di autorizzazione del sindaco per il trasporto di un cadavere avviato a cremazione e pertanto la norma regionale concorrente non può che attuare detta necessità autorizzatoria (di cui agli articoli 26 e 34). Può intervenire per cambiare esplicitamente la competenza (ove il trasporto si esaurisca dentro la regione) attribuendola diversamente dal Comune di decesso (ad es. al Comune di partenza del feretro, se diverso da quello di decesso), ma ciò non sembra effettuato dal comma 1 dell’art. 23 della L.R. 18/2010, che si limita a parlare di autorizzazione del Comune.
Si è inoltre del parere che la norma regionale non possa intervenire per eliminare una competenza autorizzatoria del sindaco per attribuirla ad un addetto al trasporto funebre (art. 23, comma 3 L.R. 18/2010). Pertanto la funzione dell’addetto al trasporto è unicamente quella di informazione alle autorità preposte alla autorizzazione o alla sorveglianza.
È inoltre da considerare che la regione ha stabilito nel modello uniforme allegato alla D.G.R. Veneto 27/7/2010, le incombenze dell’incaricato del trasporto di cadavere, che sono, tra le altre: “…omissis… altre copie vengono inviate, anche a mezzo telefax o altro sistema telematico, al comune e al dipartimento di prevenzione dell’AUSL di partenza, ed al comune di destinazione.
Dal tenore letterale della modulistica uniforme regionale – dovendo essere informato il solo Comune di partenza e non quello di decesso – potrebbe arguirsi implicitamente che sia il Comune di partenza titolato a rilasciare la autorizzazione al trasporto di cadavere, laddove la stessa non sia stata rilasciata precedentemente. La cosa è opinabile per il motivo che la comunicazione potrebbe essere invece fatta solo per motivi di sorveglianza comunale nel percorso del trasporto funebre sul territorio comunale, restando invece fermo l’obbligo di rilascio dell’autoriz-zazione al trasporto in capo la Comune di decesso, che ha avuto la comunicazione del trasferimento della salma al luogo di osservazione.
A questo punto soccorre l’inter-prete unicamente il contenuto dell’art. 23 e della interpretazione dell’ufficio giuridico regionale, che sostanzialmente dice che la norma si interpreta nel senso che i due distinti soggetti (ufficiale di stato civile e sindaco) forniscono due autorizzazioni su uno stesso foglio, pur essendo soggetti separati. E questo fa prevalere la interpretazione che il trasporto funebre di cadavere debba essere autorizzato dal Comune di decesso, rientrando nell’alveo della applicazione della normativa statale.
Allo stesso risultato si perviene anche con il chiarimento contenuto nel paragrafo sul “Trasporto funebre” della D.G.R. Veneto 27 luglio 2010, laddove è detto “…omissis…L’autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi diversamente contemplati (esempio trasporto di cadavere da cimitero ad altro cimitero).”, unificando nel citato documento le due distinte autorizzazioni.
In conclusione si propende per la interpretazione che sia competente al rilascio della autorizzazione al trasporto di cadavere il Comune di decesso, anche nel caso da voi prospettato.
Infine, considerando la distinzione tra autorizzazione alla cremazione e autorizzazione al trasporto, dovendo avere, per autorizzare il trasporto, una istanza da parte di un cittadino e conseguentemente il Comune procedere al rilascio della autorizzazione stessa, ne deriva che vi è la necessità della presentazione di istanza in bollo e di rilascio di autorizzazione in bollo (si veda in proposito la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell’Agenzia delle Entrate).



Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CADAVERE-operazioni cimiteriali,CONCESSIONE-trasferimento a terzi,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione cadaveri


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.190 Posts

View All Posts
Follow Me :