Quesito pubblicato su ISF2013/3-d

In merito ai prodotti abortivi/prodotti del concepimento, l’art. 4 della circ. reg.le Lombardia n. 21/SAN/2005 prevede che, qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili. Considerato che tale articolo tratta di inumazioni e tumulazioni, siamo a richiedere se è possibile considerare valido lo stesso concetto anche in merito alla cremazione.

Risposta:
Il punto 4 della circolare Regione Lombardia 21/2005, come pure l’articolo 11 del reg. reg.le Lombardia n. 6/2004 si riferisce esclusivamente al caso di volontà di sepoltura in terra o in tumulo da parte di chi ne ha titolo. E ne hanno titolo i familiari che dispongono per la inumazione o la tumulazione dei prodotti abortivi entro il periodo di tempo loro consentito dalla norma. Decorso tale periodo di tempo decide la struttura sanitaria in cui è avvenuta la espulsione del prodotto abortivo. Poiché La normativa regionale non fa che rimandare a quella statale, tranne per l’aumento del periodo temporale che viene ampliato da 24 a 48 ore, per la scelta da parte della famiglia circa la soluzione da dare (inumazione, tumulazione, cremazione) e, stante proprio il limitato periodo di tempo consentito, la conoscenza preventiva ai familiari delle norme in materia perché possano assumere le decisioni meditate e con cognizione di causa. Laddove i familiari non decidano, la struttura sanitaria ha la facoltà di scegliere, tra le soluzioni consentite, quella che ritiene migliore, in genere in funzione dei termini economici sottesi, per il destino dei prodotti abortivi che vengono equiparati alle parti anatomiche riconoscibili (e cioè al di fuori del trattamento stabilito per le parti anatomiche non riconoscibili che è avvio obbligatorio a impianti di termodistruzione, come rifiuti sanitari potenzialmente infetti).
La Regione Lombardia ha così inteso ampliare per il proprio territorio la nozione di parti anatomiche riconoscibili (ampliando la definizione in sede locale delle parti anatomiche riconoscibili data dal comma 1, lett. a), dell art. 3 del D.P.R. 254/2003 e cioè “parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;”
). Ma tale ampliamento di definizione è stato fatto nel contesto di una circolare illustrante (per il punto 4) la materia della inumazione o tumulazione di prodotti abortivi. Non si vede però come si possa limitare tale interpretazione al solo caso di prodotti destinati a sola sepoltura. Difatti la Regione equipara il prodotto abortivo alla parte anatomica riconoscibile e la riconoscibilità è da intendersi indipendentemente dal destino successivo della parte anatomica riconosciuta. Conseguentemente si applica alla materia quanto stabilito ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del D.P.R. 254/2003.


Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 3

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-tumulazione,CADAVERE-inumazione,CREMAZIONE-crematorio,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,SEPOLCRO-sepoltura


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