Un gestore di pompe funebri ha chiesto al Comune l’agibilità per la messa in funzione della sua camera funeraria (attività artigianale). Il Comune si trova in difficoltà perché suo regolamento di polizia mortuaria tale camera deve essere collocata all’interno dell’area cimiteriale e non riesce ad individuare, oltre al D.P.R. 285/90, altre disposizioni che consentano di inquadrare il tipo di procedimento e le autorizzazioni necessarie per svolgere tale attività.
Risposta:
È ovvio che non si tratta della camera mortuaria di cui al D.P.R. 285/90, trattandosi questa di dotazione essenziale e propria del cimitero.
È invece stata chiamata impropriamente “camera mortuaria” quella che in talune regioni italiane è stata disciplinata come casa funeraria o struttura per il commiato o ancora servizio per il commiato (negli USA è nota come funeral home).
Tale struttura è consentita unicamente nelle regioni che lo hanno previsto con propria normativa. È un sostituto a tutti gli effetti del deposito di osservazione previsto dal D.P.R. 285/90 e del servizio mortuario proprio degli ospedali, gestito da operatori in concorrenza con le altre strutture.
Oltre a questo vi è la problematica dell”autorizzazione al trasporto di salma.
Pertanto se è in una regione dove è consentita la realizzazione e gestione di strutture per il commiato bene, segua la normativa regionale, altrimenti non è autorizzabile alcunché.
Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CADAVERE-camera mortuaria,GESTIONE-autorizzazioni
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248