Quesito pubblicato su ISF2013/2-c

Nel cimitero del Comune di & , sito nelle Marche, si trova una tomba ad 8 posti sovrapposti (4 in verticale disposti su due lati). La concessione della tomba è in scadenza e, in funzione delle disposizioni ASL in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 626/94), non si possono più fare sepolture in profondità oltre i due feretri. Di conseguenza anche il rinnovo verrebbe concesso a valori ridimensionati in base al tariffario in vigore.
Esistono norme od indicazioni relative a come procedere al rinnovo della concessione nei casi di cui sopra?


Risposta:
La questione si pone in questi termini:
a) La tomba, per propria conformazione, è priva di diretto accesso al feretro per tutti i posti.
b) Pertanto nel rinnovo l’amministrazione comunale deve tener presente che nel tempo si sono modificate norme che riducono oggettivamente (comprimendola) la capacità di tumulazione di feretri. Facendo riserva – dato che non si è valutato la pianta e la sezione della tomba – in questi casi di norma la tomba viene riclassificata per tumulazione fino a 4 feretri ed un numero di cassette di ossa e urne cinerarie date al massimo dal volume del vano di accesso diviso la cubatura minima per la collocazione di tali manufatti. In questo modo si utilizza una corsia delle due in verticale per la movimentazione dei feretri, rientrando nella norma regionale e statale.
c) È possibile anche il ricorso alla deroga di cui all articolo 16 del regolamento regionale Marche 3/2009 alle condizioni tutte ivi previste, ma è limitata temporalmente.
d) La questione dell’operare in sicurezza è indipendente dal rinnovo, nel senso che sta al concessionario avvalersi del soggetto gestore del cimitero per la collocazione del feretro nella tomba, in condizioni di sicurezza, e se le procedure del gestore impediscono di operarvi (non è tanto un problema di ASL, quanto di Responsabile di sicurezza) alla luce della attrezzatura esistente, il concessionario o ricorre a sue spese ad una ditta equipaggiata per compiere l’operazione (autorizzata dal Comune, sia l’operazione che la ditta) o usa la tomba per la sola collocazione di urna cineraria. Per completezza si precisa che la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro da lei citata (D.Lgs. 626/94) è superata (D.Lgs. 81/2008) e che la norma non indica mai che non si può eccedere le due tumulazioni in verticale. È invece il documento di sicurezza e quindi la valutazione dei rischi che ha fatto il gestore che ha stabilisce, in base alle attrezzature utilizzate e alle circostanze che quella è la soluzione possibile. Ma oggi esiste normalmente la possibilità di calarsi a quei livelli di profondità: generalmente si utilizzano sistemi di imbracatura del feretro (ad es. con rete contenitiva sostenuta da capra o treppiedi) per evitare rischi di caduta del feretro in testa all’operaio e segnalatori di carenza di ossigeno oltre soglia in particolari situazioni.
e) Quindi, in ultima analisi, l’amministrazione dovrebbe determinare una tariffa specifica connessa all’utilizzo consentito dalla normativa ora vigente di polizia mortuaria. Sulla base di questa tariffa il concessionario valuterà se provvedere al rinnovo o alla traslazione di feretri e urne, cassette resti in altra tomba (di nuova concessione e costruzione).


Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,DISTANZE_CIMITERIALI-cimitero,SEPOLCRO-polizia mortuaria


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