L’ufficiale di stato civile del Comune di …, sito in Lombardia, sottopone un quesito in merito alla dispersione delle ceneri, in riferimento alla L.R. Lombardia 22/2003 ed il Regolamento reg.le 6/2004: un foglio di agenda firmato dal de cuius ed autenticato da notaio corrisponde alla definizione di disposizione testamentaria di cui all’art. 3 della L. 130/2001, richiamata dai provvedimenti succitati oppure no? È inoltre necessaria la pubblicazione di detto foglio da parte del notaio alla stregua di un testamento olografo?
Risposta:
La L. 30 marzo 2011, n. 130 prevede, all’art. 2, quanto segue:
«1. All’articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni”.»
Sulla natura della espressa volontà del de cuius si hanno diverse correnti di pensiero, per le più aperturiste basta una qualunque espressione di volontà: andrebbe quindi bene anche uno scritto di pugno del de cuius, nemmeno con firma autenticata dal notaio o addirittura la prova con testimonianze davanti ad un giudice della volontà espressa anche verbalmente dal de cuius.
Lo scrivente appartiene invece alla corrente di pensiero che ritiene – proprio per la rilevanza penale di una dispersione svolta & disinvoltamente – sia necessaria (a parte il caso di iscrizione alla So.Crem.) una disposizione testamentaria e laddove si abbia un semplice scritto occorra la pubblicazione del testamento olografo, per poter dar luogo alla eventuale emersione di possibili volontà del defunto espresse in data posteriore a quella di sottoscrizione del primo scritto.
Questa la situazione normativa statale. Ma la Regione Lombardia ha poi chiarito come applicare questa norma (talvolta eccedendo il proprio ruolo e potere in materie non proprie, come quelle di stato civile).
E, verificando il contenuto del modulo per la dispersione delle ceneri approvato dalla Regione Lombardia, è chiaramente indicato che la espressa volontà del defunto risulta da:
a) disposizione testamentaria (e quindi nel suo caso testamento olografo con necessità di pubblicazione);
b) volontà espressa dal defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri siano disperse.
Pertanto la Regione Lombardia ha aderito alla interpretazione più restrittiva.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Riferimenti:
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