Ultimamente, nel nostro Comune, va sempre più consolidandosi la prassi della cremazione dei resti mortali; di conseguenza aumentano, da parte dell’utenza dei servizi cimiteriali, le richieste inerenti la possibilità di posizionare la cassettina di zinco contenente i resti mortali del congiunto all’interno del loculo, in posizione attigua al feretro di altro familiare (richiesta che implica la rottura del tumulo in muratura previsto dall’art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90).
Ad oggi lo scrivente Servizio comunale autorizza il posizionamento della cassettina dei resti mortali nello spazio compreso tra il tumulo e la lapide esterna, di spessore sufficiente – circa 30 cm. – a contenere la cassettina di zinco.
Si chiede pertanto se esista normativa che consenta la rottura della muratura ed il posizionamento della cassettina accanto al feretro, così come richiesto dall’utenza, rimanendo nell’alveo della liceità.
Risposta:
I resti mortali cremati sono contenuti in urna cineraria avente i requisiti di cui alla lettera f) del comma 2 del D.M. Interno, di concerto Sanità, del 1° luglio 2002: “e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;” .
Per le caratteristiche dell’urna, queste sono integrate dalla precedente circolare Min. Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 che prevede al paragrafo 14.1, punto 2, lettera d): “d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;” .
Invece le ossa sono da raccogliere nelle cassette di zinco di cui al comma 2 dell’ art. 36 del D.P.R. 285/90: Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
Il riferimento normativo è contenuto nel paragrafo 13.3 della circolare Min. Sanità 24/1993, che di seguito riporto: … omissis … 13.3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro. … omissis …”
In realtà la circolare non specifica che vi debba essere una separazione tra il feretro e urna o cassetta di resti mortali, quindi si potrebbe collocarli (in relazione alla dimensione e allo spazio restante) anche all’interno del tamponamento.
Nella pratica, per le nuove tumulazioni di feretro, si cerca di spingere lo stesso il più possibile verso il fondo e poi di effettuare un tamponamento con lastra in cemento armato vibrato di spessore cm. 3 o (meglio) di materiali compositi di cm. 1 (circa). In tale maniera il vano che resta tra il tamponamento e la lastra di marmo (se si è in presenza di cassetta di ossa) può essere destinato a tale scopo.
Più raramente si effettua il doppio tamponamento (quello subito accanto al feretro e poi quello della nuova immissione di cassetta di resti ossei); e infine l’pposizione della lastra di marmo inchiavardata.
Si ritiene che in presenza di urna cineraria, dovendo garantirsi da eventuale profanazione (vedasi anche comma 2 dell’ art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie: 2. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.” ), questa debba o essere interna al tamponamento e vicina al feretro (cosicché se si ha una rottura della cassa di zinco si inzacchera pure l’urna) o meglio si debba usare il doppio tamponamento come sopra specificato.
Il tamponamento è altresì necessario, internamente all’apposizione della lastra di marmo inchiavardata, qualora l’urna cineraria sia collocata all’interno di un ossarietto o di una nicchia cineraria. In pratica non deve essere semplice togliere il marmo e impossessarsi dell’urna cineraria (ma logica vorrebbe anche di cassetta di ossa).
In caso di feretro già tumulato è quindi gioco forza -almeno per le urne cinerarie – procedere alla rottura del muro di tamponamento e alla sua ricostituzione. Se manca spazio, si può sostituire il muro con lastre di materiale composito il più possibile limitate in spessore (ma dotate di adeguata resistenza).
Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo04 di
Riferimenti:
Circolare allegata
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