Al Comune di … , nella regione Lazio, è stato chiesto di autorizzare una combinazione di dispersione di ceneri: quando si effettuerà la cremazione metà dovrebbe essere dispersa, mentre l’altra metà affidata ad un familiare (lo stesso che provvederà alla dispersione della prima metà).
Si chiede se è possibile autorizzare tale richiesta, anche perché facendolo si andrebbe a garantire sia la volontà dispersoria manifestata dal de cuius, sia quella di conservazione delle ceneri da parte del familiare.
Risposta:
A parere dello scrivente non è consentito dividere le ceneri derivanti da una cremazione.
Queste possono solo essere totalmente contenute in un’urna, secondo quanto disposto dall’art. 80, co. 2 D.P.R. 285/90:
“2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.”.
L”urna deve essere sigillata, secondo quanto specificato al comma 2, lettera d) del paragrafo 14.1 della circolare Min. Sanità n. 34 del 14/6/1993:
“d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l’urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;”.
La Regione Lazio lascerebbe intendere che l’urna di ceneri destinate alla dispersione non è obbligatorio sia sigillata. Si veda il comma 5 dell’art. 162 della L.R. Lazio 28/4/2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”:
“5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell’interramento o dell’affidamento ai familiari. … omissis…”.
Ma il silenzio allusivo di una legge regionale non può costituire una modifica implicita di una norma statale. E poi si ritiene che il sigillo garantisca anche il soggetto che consegna l’urna (gestore del crematorio) da eventuali accuse di dispersione difforme da quella autorizzata (art. 2, L. 30/3/2001, n. 130).
Ciò premesso, ad abundantiam, nel caso specifico sembra che il familiare sia il vero dominus della situazione e cioè che voglia salvare capra e cavoli (il de cuius era per la dispersione, ma una parte delle ceneri le vorrebbe conservare per piangerlo meglio). In tal caso sembra prevalere la volontà del de cuius, se questi in vita aveva espresso la volontà dispersoria (che non può che essere totale delle proprie ceneri).
Nel caso in specie, pertanto, si è del parere che possa (o meglio debba) essere autorizzata la cremazione con successiva dispersione delle ceneri totali del de cuius.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Legge n.
Riferimenti:
Circolare allegata
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