Quesito pubblicato su ISF2012/4-c

Nel Comune lombardo di … in un contratto di concessione multiplo (5 loculi di fascia) l’attuale erede, subentrato al fondatore, risulta essere avente diritto alla sepoltura in uno dei 5 loculi (tra l’altro già determinato).
La concessione riporta la seguente dicitura: “allo scopo di deporvi esclusivamente, con cessione ad altri, i resti mortali di: … omissis… (seguono i 5 nominativi con il rispettivo numero del loculo)”.
Considerato che il concessionario ha espresso la volontà di essere cremato, si chiede se abbia ugualmente diritto, a tempo debito, ad entrare nel loculo anche come ceneri (occupandolo esclusivamente con un’urna), nonostante si tratti di loculo destinato, a livello costruttivo, a salma.


Risposta:
Con il termine “resti mortali” si intendono dopo la definizione data dapprima con la circolare Min. Sanità n. 10/1998 e successivamente con forza di legge (art. 3 del D.P.R. 254/2003) gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
Per la regione Lombardia la questione è regolata dall’art. 2 del regolamento regionale 6/2004, laddove detta le definizioni dei termini utilizzati. Ad avviso dello scrivente è quindi opportuno rivedere tutte le diciture dei nuovi contratti da porre in essere, come pure quello del regolamento comunale e di eventuali ordinanze attuative, laddove contrastino con le definizioni del regolamento regionale, per evitare confusioni applicative.
Ordinariamente si intende con “spoglia mortale” una qualsiasi forma assunta da un corpo morto, quindi sia essa salma, cadavere, resto mortale, ossa, ceneri.
È probabile che all’epoca della redazione del contratto concessorio si sia fatta confusione tra la terminologia resti mortali e spoglie mortali. Appare comunque evidente dal tenore del contesto che gli interessati intendevano seppellire nel loculo già avuto in concessione un avente titolo, indipendentemente dalla tipologia della spoglia mortale (cadavere, resto mortale come da definizione di legge, ossa ceneri). Se così non fosse, si arriverebbe all assurdo che un soggetto avente diritto all’utilizzo di un manufatto non può utilizzarlo se non nella condizione giuridica “resto mortale”, comprimendo il vero diritto alla sepoltura.
Si è quindi del parere che nel caso in esame e quindi solo laddove si sia in possesso di una sepoltura già precedentemente concessa, con la riserva per “resti mortali” si debba intendere la riserva per “spoglie mortali” e quindi vi è la piena possibilità di collocazione nel loculo di una urna cineraria di avente diritto alla sepoltura.


Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-resti mortali,CONCESSIONE-erede,CONCESSIONE-sepolcro,CREMAZIONE-ceneri,SEPOLCRO-ius sepulcri


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