Quesito pubblicato su ISF2012/3-b

Il Comune veneto di & ha ricevuto dall’ULSS di XXX la richiesta di pagamento per la permanenza presso l’obitorio dell’ospedale di XXX di una salma, per effetto del provvedimento di un magistrato della Procura della Repubblica di XXX.
La salma era stata prelevata da una abitazione di altro Comune veneto (YYY) e il trasporto è avvenuto a carico dello stesso Comune di YYY, che ha affidato questo servizio in concessione.
L’ULSS ritiene che il costo della permanenza sia a carico del Comune di YYY che potrà rivalersi sull’autorità giudiziaria che l’ha disposto; specifico che la società alla quale è stato affidato l’attività di recupero delle salme ha chiesto al Comune di YYY una tariffa particolare per il trasporto all’ospedale di XXX in quanto, nella convenzione stipulata, è stato previsto il recupero e trasporto esclusivamente nel territorio del Comune di YYY e solo verso l’obitorio dell’ospedale di YYY.
Si chiede quindi cortesemente a chi spetta l’onere per il deposito temporaneo della salma. La convenzione stipulata per il trasporto delle salme è, a vostro parere, incompleta? Bisogna prevedere il trasporto della salma verso il deposito di osservazione fuori Comune?


Risposta:
La materia è stata oggetto della circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 e precisamente quanto riportato al punto 5.1.:
“5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ
5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all’obitorio.
Qualora la pubblica autorità disponga per l’avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.”
Più recentemente (sulla onerosità o meno e la competenza in materia di raccolta salme sulla pubblica via) sono intervenuti chiarimenti dai Ministeri interessati. Precisamente con:
– Parere del Ministero dell’Interno, Sportello delle autonomie, con nota di prot. n. 15900/1371/ L.142/1bis/31.F del 13/02/2007 (Pagamento delle spese per il recupero delle salme in seguito ad incidente stradale in pubblica via);
– Parere del Ministero della giustizia, Ufficio legislativo, con nota di prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007 (Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall’autorità giudiziaria);
In particolare il parere del Ministero di Giustizia è chiaro nell’attribuire l’onere in capo al Comune di decesso.
La questione, ad avviso dello scrivente, è invece se il Comune di YYY aveva formalmente (e prima del caso in esame) comunicato alle forze dell’Ordine e alla Magistratura dove si trova l’obitorio/deposito di osservazione comunale. Se sì, il Comune era tenuto al pagamento delle spese di trasporto e di mantenimento in deposito del cadavere nel proprio obitorio (a YYY) o in obitorio convenzionato.
Se quindi la Pubblica Autorità intervenuta (Magistratura, Polizia, Carabinieri) hanno invece ritenuto (per cause di giustizia) che il trasferimento della salma doveva essere in obitorio diverso da quello indicato dal Comune (e con oneri diversi e maggiori, ad es. per trasporto, permanenza, ecc.) l’onere è a carico di chi ha ordinato tale trasporto. Così dice anche il paragrafo 5.1 della circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993. Diversamente un magistrato potrebbe ordinare un trasporto ad es. a Palermo, per un decesso avvenuto in un comune veneto.
Diversa è la situazione se il Comune di YYY non aveva comunicato dove aveva individuato l’obitorio (sul proprio territorio o in convenzione in altro territorio). In tal caso si ritiene che si debba pagare sia il trasporto che la permanenza come Comune di YYY.


Norme correlate:

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
GESTIONE-concessione di gestione,TRASPORTO_FUNEBRE-cadavere,TRASPORTO_FUNEBRE-confraternita,TRASPORTO_FUNEBRE-diritto fisso,VARI-autorità sanitaria,VARI-giurisdizione


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