Quesito pubblicato su ISF2012/2-a

Nel Comune di & sono deceduti, nel 1994, padre e figlio (attualmente tumulati in loculo-ossario presso il cimitero cittadino).
La moglie/madre dei due defunti ha presentato istanza per la conservazione delle due urne cinerarie in abitazione privata, la prima volta nel 2005 ed ora nel 2011 (si specifica che i defunti non avevano lasciato in vita alcuna indicazione in merito).
Si desidera sapere se è corretto non autorizzare tale richiesta, essendo il Comune di & in assenza di specifico regolamento comunale che tratti l’argomento e considerato che la Legge 130/2001 (introducente nuove disposizioni in ordine alla cremazione) é datata 30/3/01.
Lo stesso discorso vale anche per le urne cinerarie – di persone decedute dopo il 30/3/01 – che attualmente si trovano in armadio-urne provvisorio in attesa della realizzazione di tombe famiglia? Nel caso in cui i relativi familiari dovessero chiedere la conservazione dell’urna in abitazione privata sarei obbligata ad accogliere la richiesta?


Risposta:
Si risponde prima al secondo quesito.
1) La legge 30 marzo 2001 permette l’affidamento ceneri da quel momento in avanti, non per ceneri già tumulate di defunti morti precedentemente.
Per poter essere ammessa la retroattività ai casi di ceneri precedentemente tumulate, da affidare oggi a familiari, a parere dello scrivente, occorre la esplicita previsione della legge regionale o almeno del regolamento comunale.
Ma bisogna fare attenzione agli effetti di una tale scelta; per esempio quando scadranno gli ossari la cittadinanza non avrà più interesse a rinnovarli, ma a portare le urne cinerarie a casa, con ripercussioni economiche sul Comune.
2) Per quanto riguarda il primo quesito si è in presenza di cassette di resti ossei, che quindi devono essere cremati (a richiesta dei familiari aventi titolo).
Pertanto la cremazione e la richiesta di affidamento delle relative ceneri interviene oggi, in vigenza della L. 130/2001 e con la possibilità del Comune di & di accogliere la richiesta di affidamento (sempre che il de cuius non fosse esplicitamente contrario alla cremazione).
Se invece si è in presenza di urna cineraria, attenderei almeno l’approvazione del regolamento comunale.


Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Legge n.

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-tumulazione,CADAVERE-altri,CREMAZIONE-altri


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.190 Posts

View All Posts
Follow Me :