Quesito pubblicato su ISF2011/4-a

Al cimitero comunale di … , alcuni cittadini hanno segnalato che all’interno di nicchie erano presenti ossa umane abbandonate a se stesse, in vista: evidentemente qualcuno aveva asportato le lastre di marmo di chiusura.
È intervenuta la polizia municipale che ha richiesto sopralluogo, successivamente, dell’ASL la quale ha proceduto a segnalare le anomalie riscontrate al responsabile del Cimitero, alla presenza dell’assessore al ramo. La questione è poi stata segnalata alla Procura della Repubblica. La Procura ha invitato la polizia municipale a porre sotto sequestro l’area dove si trovano i resti di ossa umane.
Questa la pura, se pur criticabile, cronaca, letta su un quotidiano. Evidentemente si è ritenuto di applicare (cosa discutibile, se all interno di un cimitero) l art. 5 del D.P.R. 285/90, quando sarebbe stato più semplice controllare dai registri di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90 se vi era stata tumulazione e quando in quegli ossarietti.
1) A nessuno è venuto in mente di mettere semplicemente un tamponamento in quegli ossarietti che contenevano ossa da chissà quanto tempo, almeno 50-60 anni? Cosa è costata questa farsa alla collettività (e cosa costerà ancora), vista l apertura di un fascicolo giudiziario?
2) Per evitare la profanazione e, in simili situazioni, la vista diretta dell interno dell ossarietto, è obbligatoria la tamponatura?
3) E per la conservazione di cassette di ossa è d obbligo la tamponatura interna?


Risposta:
1) Dalle fotografie reperite on line (vi è stato effettuato pure un articolo di giornale!) si vede che le ossa non sono state riposte (probabilmente perché all’epoca non era ancora obbligatorio) nella cassettina di zinco, ma in lenzuola o sacchi (pratica diffusa in Campania, dove il fatto è stato segnalato).
Resta il problema se sia sufficiente a garantire che non si presentino fatti come questi nei cimiteri l’apposizione a chiusura dell’ossarietto di semplice lastra di marmo con chiavarda (asportabile e quindi rubabile con un nonnulla) o se sia opportuna una tamponatura anche in materiale leggero, con una sigillatura.
2) La circolare Min. Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, al paragrafo 13.2 dice espressamente che non è d’obbligo la tamponatura interna, sia per tumulazione di urna cineraria che di cassetta di resti ossei: “Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici.”
Ma, al riguardo è opportuna una riflessione correggere la situazione con una norma del regolamento comunale di polizia mortuaria, inserendo specificatamente tale obbligo, quanto meno se vi deve essere custodita una urna cineraria. E ciò deriva dal contenuto del comma 2 dell’art. 343 del T.U. Leggi Sanitarie: “Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.”
La tamponatura è possibile con un materiale avente le stesse caratteristiche di quello di tamponatura dei loculi per feretri (art. 76 D.P.R. 285/90), eliminando l’obbligo della sigillatura a tenuta ermetica visto che a nulla serve nel caso di esame (non c’è mai pericolo di percolazione di liquami). E quindi: “La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati.”
Considerando le dimensioni di un ossarietto è impossibile la realizzazione di tamponamento in
muratura a una testa. Sia essa piana, o di coltello.
Restano quindi soluzioni di tamponamento leggero, quali tavelloni, lastre di cemento armato, di materiali plastici o compositi di adeguato spessore, di materiali metallici di adeguato spessore, ecc..
Si deve quindi evitare il pericolo di asportazione dell’urna stessa, e garantire dalla profanazione. Non è quindi sufficiente la sola chiusura con lastra di marmo asportabile, trattenuta da sola chiavarda.
3) Non si ravvisa nella normativa statale tale obbligo, ma è possibile e preferibile prevederlo nel regolamento di polizia mortuaria comunale.
Eviterebbe situazioni come quelle da cui si è partiti nell analisi della normativa, e cioè che si possano asportare facilmente ossa umane dai cimiteri (il relativo commercio è vietato ex art. 43 D.P.R. 285/90), sia in quanto anch’essi devono essere tutelati da eventuale asportazione ai fini di memoria collettiva.


Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo06 di

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-ossa,CADAVERE-ossario,CADAVERE-vilipendio cadavere


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