Una Sig.ra anziana, senza figli né marito, ha chiesto a questo ufficio comunale che la concessione dell’area su cui sorge un manufatto funebre – per timore che in caso di suo decesso possa vedersi deteriorato per mancanza di manutenzione – venga intitolata, oltre che ad ella, anche ad un suo nipote.
Io in passato ho sempre operato nel rispetto delle volontà espresse dai legittimi concessionari, siano essi in vita che già deceduti e, pertanto, ho sempre predisposto una determinazione ricognitiva della vicenda e di presa d’atto della volontà espressa ed ho rifatto il contratto di concessione, ferma restando la data originaria di scadenza di quello precedente.
Il dirigente del settore ha però espresso delle perplessità sulla validità di questa metodologia, che ho sempre attuato con l’unico criterio della logica e del rispetto delle volontà del concessionario ancora in vita e nelle piene condizioni d’intendere e volere, sulla quale chiedo quindi parere.
Risposta:
La contestazione in vita non è possibile (è vietato ogni atto inter vivos). È invece possibile con un atto mortis causa. E quindi la risposta sta in quel che viene scritto nel regolamento di polizia mortuaria comunale.
In sostanza occorre normare il subentro nella intestazione della concessione. Una volta normato il subentro, questo segue i criteri della successione (legittima o testamentaria). Invece il diritto di sepoltura segue quel che è previsto dal D.P.R. 285/90 e cioè spetta al concessionario e ai suoi familiari.
La questione è appunto questa: se concessionario resta sempre l’originario o, come anche io sostengo, previo inserimento della previsione nel regolamento comunale di polizia mortuaria, con il subentro nella concessione si ha un concessionario scorrevole e quindi nuovi familiari hanno diritto alla sepoltura, pur al massimo secondo la capienza del sepolcro. Segue un esempio chiarisce:
– il concessionario A ha due figli, C e D;
– il figlio C ha una moglie.
Se muore il concessionario A e muore pure la moglie del figlio C, la defunta non ha titolo ad essere sepolta nel sepolcro (perché non fa parte della famiglia del concessionario).
Ma se C e D subentrano per successione legittima nella concessione (e in sostanza hanno la proprietà del costruito su area in concessione comunale per la durata della concessione, con oneri manutentivi) la moglie di C è familiare di un concessionario e quindi ha diritto ad essere sepolta in quella tomba.
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-erede,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-titolarità
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