La L.R. Veneto 18/2010 distingue il trasferimento durante il periodo di osservazione dal trasporto funebre, permettendo il primo agli esercenti l’attività funebre – art. 5, lett. b) – assoggettandoli alla sola comunicazione da effettuarsi all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo della nuova sede ove il cadavere viene trasferito, il secondo soggetto invece ad autorizzazione al trasporto funebre.
Nel Comune veneto di … – dove oltre all’ospedale vi sono una casa di cura, una casa di riposo ed un hospice – talvolta succede che per mancanza di spazi sufficienti ad ospitare i decessi presso la cella mortuaria di queste ultime strutture, dopo l’e.c.g. le salme vengono trasferite da un’impresa di onoranze funebri, a cassa ancora aperta, presso la cella mortuaria del locale presidio ospedaliero che dista a circa 1 km.
Inoltre una di queste strutture ha comunicato al Comune che nei prossimi mesi, a causa di lavori di ristrutturazione della cella mortuaria, le salme saranno ospitate presso l’obitorio dell’ospedale e che detto servizio sarà svolto da un’impresa funebre appositamente incaricata.
Ciò premesso, visti gli artt. 5 e 11 della L.R. 18/2010, ci viene chiesto come considerare questo trasporto:
1. un trasferimento durante il periodo di osservazione per cui l’impresa che lo esegue invia all’ufficiale di stato civile la sola comunicazione ai sensi art. 11, co. 2 L.R. 18/2010? (ma in questo caso la salma viene spostata dopo che è stato effettuato e.c.g. e il certificato necroscopico viene rilasciato successivamente dalla direzione sanitaria ove è avvenuto il decesso con agli altri documenti e non dall’ospedale dove viene trasferita la salma);
2. oppure un trasporto funebre e quindi da assoggettare ad autorizzazione del Sindaco/ ufficiale di stato civile in quanto a seguito di e.c.g. è da ritenere terminato il periodo di osservazione? (ma in questo caso l’impresa funebre non è ancora in possesso della documentazione da fornire all’ufficiale di stato civile per ottenere l’autorizzazione al trasporto anche perché questo viene eseguito a cassa ancora aperta.
Viene inoltre chiesto se è possibile, come soluzione, una dichiarazione del medico del luogo di decesso in relazione all’art. 12 D.P.R. 285/90, in quanto i motivi del trasferimento ricadono sulla struttura sanitaria sprovvista di locali idonei, così da evitare, anche ai fini della semplificazione un’eventuale autorizzazione al trasporto che in ogni caso in assenza di documentazione sarebbe difficile da rilasciare.
Risposta:
A tutto il mese di maggio 2011 la regione Veneto non ha ancora attuato parti sostanziali della L.R. 4/3/2010, n. 18, anche se ha emanato discutibili linee guida con la D.G.R. 27/7/2010 n. 1909, pertanto si fa riserva eventuale di rivedere la posizione che di seguito si andrà ad esprimere, alla luce dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 2 della citata L.R. 18/2010, qualora determinassero cambiamenti.
Ciò premesso, la regione Veneto non ha esplicitato nella L.R. 18/2010 (unico provvedimento titolato a modificare la normativa statale) che la autorizzazione al trasporto a cassa aperta di cui agli artt. 23 e 24 D.P.R. 285/90 (di competenza del sindaco o di chi è incaricato nella organizzazione comunale, ma non è competenza di Stato Civile) è sostituita da altro documento autorizzatorio (ad es. in Lombardia, in Emilia Romagna, ma anche in altre regioni vi è un certificato del medico intervenuto al decesso che, salvo i casi in cui non debba intervenire l’autorità giudiziaria, esclude esplicitamente che vi possano essere problemi igienico sanitari per il trasferimento della salma), indicando anche il soggetto titolato.
La regione Veneto ha specificato competenze dell’incaricato del trasporto funebre di comunicazione all’ufficiale di stato civile (che non è competente all’autorizzazione al trasporto funebre, ma solo a ricevere notizia di morte e che la morte sia accertata dal medico necroscopo, prima di autorizzarne la inumazione, tumulazione, cremazione) e al medico necroscopo (che deve sapere dove effettuare la visita necroscopica).
Successivamente, con D.G.R. 27/7/2010 n. 1909, la regione Veneto ha fornito linee guida di prima applicazione, che specificano, all’allegato A, capitolo riguardante i TRASPORTI FUNEBRI, che:
“Il trasferimento del cadavere durante il periodo di osservazione, così come disciplinato dall’art. 11, non costituisce “trasporto funebre” e pertanto non è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 23. Resta fermo l’obbligo di comunicazione della nuova sede all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo da parte dell’impresa funebre che esegue il trasferimento. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.”
Onestamente si vede con grande perplessità il fatto che non vi siano norme di tutela per la salute pubblica e a garanzia di eventuali indagini per motivi di giustizia. Difatti, secondo quanto scritto nella D.G.R. su menzionata, è il familiare, o chi ha titolo per il trasferimento della salma, che ordina ad una impresa funebre di spostare e trasferire la salma stessa. Ma personale dell’impresa funebre non ha competenze sanitarie e quindi potrebbe trasferire una salma che ad es. è morta di malattia infettivo-diffusiva. Lo stesso dicasi, ad es., se sul cadavere possono presentarsi segni di morte dovuta a reato, con alterazione possibile di talune prove del reato stesso.
È quindi una scelta, quella della regione Veneto, fortemente criticabile e che può prestare il fianco a possibili interventi della Magistratura, laddove si determinassero situazioni come quelle prospettate, con riflessi sia su chi ordina il trasferimento, sia sull’incaricato di pubblico servizio che lo esegue.
Si ritiene che, allo stato attuale della normativa regionale, per l’art. 10, comma 3 L.R. (Veneto) 4/3/2010, n. 18, una volta intervenuto l’accertamento di morte, strumentale, cessa il periodo di osservazione, per cui consegue che non si ha più un trasferimento durante il periodo di osservazione (art. 11), bensì un trasporto funebre (art. 18), soggetto ad autorizzazione comunale (art. 23), tenendosi presente anche l'(ano-mala) disposizione dell’art. 23, co. 2.
In ogni caso, dopo l’accertamento (strumentale) della morte non può che aversi che un trasporto a feretro chiuso con relativa dichiarazione (art. 21, co. 3).
Sono fatti salvi i soli casi previsti dal paragrafo 5 della circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/6/1993 (trasferimenti per disposizione dell’autorità giudiziaria, di polizia o sanitaria).
Si aggiunge, inoltre, che la L.R. Veneto 18/2010 ha previsto che la visita necroscopica non possa avvenire prima di 8 ore dall’ora di constatazione del decesso (ovviamente constatato da un medico intervenuto, in genere il curante) e dopo le 36 ore.
Per come è scritto l’art. 10 della L.R. Veneto 18/2010, laddove intervenisse trasferimento della salma durante il periodo di osservazione e prima del rilascio del certificato necroscopico, la competenza sulla certificazione necroscopica è del servizio necroscopico competente sulla struttura obitoriale in cui viene trasferita la salma (non quindi della struttura di partenza), laddove la struttura di arrivo non appartenga allo stesso Ente. Vedasi la interpretazione data nelle linee guida regionali con DGR 27/7/2010 n. 1909, che di seguito si riporta “Nel caso di trasferimento di paziente deceduto in struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale (art. 18) si precisa che per “struttura interna” si intende la struttura interna all’ente, anche se ubicata in un Comune diverso. In questo ultimo caso la comunicazione di cui all’art. 11 sarà effettuata a cura della direzione medica della struttura che effettua il trasferimento.”
La situazione descritta nel quesito circa la necessità temporanea di trasferimento di salma da un luogo di decesso ad una struttura obitoriale (come definita dalla L.R. 18/2010) è possibile, a cassa aperta, solo prima dell’vvenuta certificazione necroscopica e, allo stato attuale da impresa funebre (non ancora un esercente l’ttività funebre, stante il fatto che non sono stati ancora emanati dalla regione i requisiti per poter esercitare tale attività). Alla luce della norma statale, delle circolari statali interpretative in materia, visto anche il divieto di cui al comma 6 dell’rt. 5 della L.R. 18/2010, il trasferimento di salma, a cassa aperta, prima del termine del periodo di osservazione è consentito unicamente ad impresa funebre, considerata come quel soggetto in possesso congiuntamente dell’utorizzazione di cui all’rt. 115 di P.S., dell’utorizzazione al commercio non alimentare.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 115 di Regio
Riferimenti:
Circolare allegata
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