Quesito pubblicato su ISF2011/2-a

Una impresa di pompe funebri deve portare, dalla Lombardia alla Sicilia, i resti mortali di una Santa morta circa quattrocento anni fa. I resti dovrebbero essere condotti in diverse province siciliane ” in pellegrinaggio ” per poi essere riportati in Lombardia.
L’impresa domanda quali siano i documenti da fornire per effettuare in regolarità questo particolare trasporto.


Risposta:
Ritenendo che i resti mortali siano ossa, si applicano gli artt. 24 e 36 del D.P.R. 285/90.
In sostanza il Comune di partenza emette una autorizzazione al trasporto indicando tutti i luoghi di sosta e poi il ritorno al luogo di partenza.
Tale decreto viene comunicato (ad es. per fax) ai Comuni nei quali si svolgono le varie soste.
Si ritiene quindi che occorra avanzare una istanza al Comune di partenza, con i luoghi di sosta intermedia del trasporto (Comune, indirizzo).
In merito al confezionamento, occorre una cassetta di zinco ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 285/90, avente le caratteristiche ivi previste.
Se occorre esporre le ossa, si consiglia una teca di cristallo, o meglio plexiglass, contenuta in una cassetta di zinco per il trasporto. Giunti al luogo di sosta, se le ossa devono essere esposte, si apre la cassetta di zinco e si espone la teca. Poi prima di partire si inserisce la teca nella cassetta di zinco e la si sigilla di nuovo.


Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

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