In qualità di concessionari della gestione cimiteriale di un Comune, ci viene chiesto dall’Amministrazione Comunale dello stesso di chiedere il rinnovo di manufatti, che da “perpetui” e “fine cimitero” sono stati tramutati – con delibera di oltre cinque anni fa, mai applicata – rispettivamente in 60nnali e 30nnali.
È legittimo applicarla ora?
Risposta:
No, per come è stata descritta, la delibera del Comune è illegittima.
Ordinariamente una concessione cimiteriale perpetua (perpetua e fine cimitero sono sostanzialmente la stessa cosa) resta tale, salvo l’applicazione della decadenza o della revoca della concessione.
Inoltre è possibile la rinuncia da parte dei legittimi titolari (subentrati nella concessione).
Il Comune poteva solamente intervenire con lo strumento della decadenza della concessione (ricorrendone i presupposti cioè per stato di abbandono dei manufatti o per morte di tutti gli aventi diritto, con ricerche estese e una procedura di pubblicità di tale procedimento) o della revoca (ma non è questo il caso).
Ed è materia che compete al Comune.
Il gestore (concessionario di servizio pubblico) segue le direttive del Comune, in funzione dei poteri a lui conferiti dal contratto di concessione.
Il concessionario può, in ogni caso, provvedere alla istruttoria dei provvedimenti.
Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CONCESSIONE-perpetuita’,CONCESSIONE-rinnovo,GESTIONE-concessione di gestione
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