Quesito pubblicato su ISF2010/3-e

Abbiamo individuato alcune aziende che producono loculi prefabbricati leggeri che ci consentirebbero di sfruttare reliquati di terreno e “nicchie” interne a strutture già esistenti, per costruire nuovi loculi.
Tuttavia, è sorto un dubbio: i loculi proposti sembrano rispondere ai requisiti richiesti dall’art. 76 del D.P.R. 285/90 (come precisato dalla successiva Circ. Min. Sanità 24/93) per quanto riguarda dimensioni, impermeabilità duratura ai liquidi ed ai gas, sistema di chiusura e quantèaltro. Non ci è, però, chiaro se la struttura del manufatto risponde “ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica” e, quindi, se possono essere tranquillamente utilizzati.
Le norme tecniche per le costruzioni, specie in zona sismica, ammettono come materiali da impiegare per la realizzazione delle strutture: il calcestruzzo armato, il calcestruzzo precompresso, l’acciaio ed il legno (quest’ultimo, entro certi limiti).
Sembrerebbe, pertanto, che la tipologia di prefabbricazione proposta (o almeno quella con pannelli autoportanti e quella con struttura in alluminio) risulti esclusa, visto, peraltro, che le aziende non fanno cenno a “deroghe” o autorizzazioni del Ministero dei LL.PP., come nel caso della prefabbricazione in C.A.V..
Il fatto che la struttura del manufatto deve rispondere “ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica” ha carattere meramente formale, dovendo rispondere solo a considerazioni igienico-sanitarie, o deve essere anche sostanziale?


Risposta:
Le norme cimiteriali non derogano dai requisiti previsti per la resistenza delle strutture edilizie in zona sismica.
La motivazione della norma (se ben ricordo introdotta dopo il terremoto che colpì l’Irpinia) è di varia natura.
La principale è quella di garantire che in una struttura pubblica, aperta al pubblico se si ha un terremoto in orario di apertura, occorre che siano garantite le vie di fuga (e quindi le necessarie distanze tra edifici in base all’altezza degli stessi), si determini il minimo danno per la possibilità di crollo di porticati dove normalmente i dolenti si affollano per visitare i propri cari e da ultimo, per evitare che si determinino situazioni, presentatesi effettivamente, di scivolamento verso valle di bare e di loculi, con costruzioni di manufatti eseguite a ridosso di muro di cinta, con affaccio su zona di terreno in pendio.
Queste sono le principali motivazioni della norma, che a questo punto richiede, a mio parere, la rispondenza delle strutture alla normativa non solo per il calcolo strutturale, ma anche e soprattutto per la distanza tra edifici (e quindi i reliquati dovrebbero essere in posizione tale da consentire il rispetto della norma).


Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-caratteristiche cemento armato,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-loculo aerato,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-nicchie,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-altri


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