Quesito pubblicato su ISF2010/3-d

In riferimento alla circ. Min. Salute 10/1998, per le salme indecomposte da estumulazione dopo i 20 anni è previsto quanto segue: “il resto mortale deve essere inumato “”, ” altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura”.
Escludendo l’inumazione si chiede se la definizione “resto mortale” consenta di parificare l’indecomposto ai resti ossei e quindi tumularlo nello stesso loculo insieme a cassettine di resti fino a completa capacità del sepolcro. Oppure l’indecomposto deve obbligatoriamente strare in loculo da solo (vedi art. 76 D.P.R. 285/90: “ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati”)?


Risposta:
Il paragrafo 13.3 della circ. Min. sanità n. 24 del 24 giugno 1993 così recita: “13.3. È consentita la collocazione li più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.” La circolare nulla specifica in relazione alla natura dei resti, potendosi intendere sia resti ossei, sia resti mortali.
Solo successivamente è intervenuta la circ. Min. Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, che ha definito i resti mortali e dato indicazioni circa la loro destinazione, permettendo esplicitamente anche la tumulazione.
Infine è stato emanato il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che all’articolo 3 ha individuato (superando la circolare) sia la esatta definizione di resto mortale, sia i trattamenti consentiti (ivi compresa inumazione, tumulazione, cremazione).
Pertanto, se il regolamento comunale di polizia mortuaria non lo vieta e sempre che si tratti di resti mortali (almeno 20 anni di tumulazione stagna o 10 anni di inumazione/tumulazione areata), è consentito collocare contenitori di resti mortali, cassette di resti ossei, urne cinerarie in uno stesso loculo, a patto che vi sia la capienza necessaria (e chiaramente il diritto ad essere sepolto in tale loculo).
Non si comprende infatti perché sia consentita la “coabitazione” di un feretro con cassette di ossa e urne cinerarie e non debba essere consentita quella di un contenitore di resti mortali, che può anche essere l’originario feretro.
Si conclude chiarendo che l’obbligo del contenitore di zinco non sussiste sempre, ma solo in presenza di parti molli.
È doveroso chiarire che il divieto di cui all’articolo 87 del D.P.R. 285/90 vale per tutta la durata del periodo in cui il cadavere è tale (e cioè per i primi 20 anni di tumulazione).
Si aggiunge che, poiché la competenza autorizzatoria in materia è propria e totale (avendo la Regione Emilia Romagna cancellato la funzione della presenza dell’ASL al momento della estumulazione) del Comune, spetta al Comune definire anche tali aspetti, con la singola autorizzazione o meglio con la ordinanza che regola in via generale esumazioni ed estumulazioni.


Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo17 di

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-tumulazione


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