Il Comune lombardo di … ha dato in concessione per 25 anni un’area cimiteriale per due posti.
Alla scadenza del contratto ha proposto al concessionario, come indicato dal regolamento di polizia mortuaria comunale, il possibile rinnovo della stessa area per altri 10 anni (a seguito di risposta negativa, il Comune dovrebbe procedere all’estumulazione delle salme ivi tumulate).
Poiché l’ultima salma tumulata nella tomba in questione è deceduta solo 5 anni prima della scadenza della concessione dell’area, si chiede se è possibile procedere alla estumulazione (quindi all’apertura della cassa) anche della seconda salma tumulata solo da 5 anni o è invece più corretto procedere al trasferimento del feretro ad altra sepoltura all’interno del cimitero (es. loculo) per il tempo restante per arrivare ai venti anni minimi di sepoltura (stabilendo questa procedura con deliberazione della Giunta Comunale).
Laddove esistesse una norma che non permetta estumulazione ordinaria di salma se non siano trascorsi almeno 20 anni (loculi stagni) dalla sepoltura, si chiede di conoscerne gli estremi.
Risposta:
La questione posta va affrontata alla luce delle disposizioni di cui all’art. 86 D.P.R. 285/90, nonché dell’art. 20 del regolamento regionale (Lombardia) n. 6/2004 del 9 novembre 2004 e succ. modif..
Tra queste disposizioni non vi è incoerenza, quanto sostanziale identità di previsione prevedendosi che le estumulazioni avvengano alla scadenza della concessione (e il Regolamento regionale qualifica questa ipotesi con il termine di “estumulazione ordinaria”, termine – alternativamente – applicabile anche ad altre ipotesi (art. 20, comma 2).
Poiché, nella fattispecie, si è in presenza della prima ipotesi (scadenza della concessione, la quale, per altro, in Lombardia, determina (art. 25, comma 3, lettera a) l’estinzione della concessione), le estumulazioni possono eseguirsi indipendentemente dal periodo di tumulazione di singoli feretri.
Va ricordato l’art. 20, comma 4 del regolamento regionale, dal punto di vista delle procedure, anche se, essendo già stati interpellati gli aventi titolo, è stato già assolto il dovere di comunicazione.
Non considerando il Regolamento regionale i trattamenti da praticare al feretro una volta che si proceda all’estumulazione ordinaria (nella specie tale, per scadenza, od estinzione, della concessione), occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 86, commi 2 e seguenti D.P.R. 285/90 il quale prevede che il feretro sia destinato all’numazione, che, nel caso segnalato, dovrà avere la durata ordinaria del turno di rotazione (cioè decennale, non essendovi stata una tumulazione per un periodo superiore a 20 anni). Sembra doversi escludere l”ipotesi dell’art. 20, comma 5, secondo periodo, del Regolamento regionale, in considerazione del fatto che il feretro non può essere considerato ancora “resti mortali”, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 15 ottobre 2003, n. 254, per cui l’eventuale cremazione potrebbe aversi con le normali procedure previste per la cremazione di cadaveri.
Trattandosi di sepolcro privato, si rappresenta come siano a totale carico dei familiari o concessionari gli oneri concernenti:
a) l’utilizzo della concessione per il periodo dalla sua scadenza al momento dell’effettuazione dell’estumulazione (calcolato pro-rata sulla base delle tariffe in atto vigenti);
b) gli oneri dell’estumulazione;
c) l’onere per l’inumazione in campo comune del feretro;
d) l’onere dell’esumazione ordinaria, effettuanda una volta decorso il turno di rotazione decennale, computato dalla inumazione del feretro stesso;
e) ogni altro onere connesso.
Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Decreto
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-rinnovo
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