Nel Comune di … è deceduto, a seguito di suicidio, un cittadino qualificabile come indigente (lasciando uno scritto in cui chiede di essere cremato e sepolto nel loculo ove era stata recentemente tumulata la madre). Il pagamento della concessione di detto loculo non è però mai stato effettuato ed è già iscritta al ruolo la richiesta di recupero del credito vantato per tale concessione: è perciò evidente che il Comune non può far utilizzare ulteriormente tale loculo.
Poiché l’unica parente è anch’essa nullatenente e non può acquisire neppure la disponibilità di una celletta ossaria, come deve procedere il Comune (che di norma, nel caso di indigenza, recupera la salma e la inuma)?
Risposta:
Si consiglia di procedere alla cremazione del defunto, rispettandone le sue ultime volontà.
Poiché nessuno è in grado di pagare la tumulazione dell’urna cineraria nel loculo, le ceneri del nullatenente vanno sversate nel cinerario comune del cimitero dove oggi è tumulata la madre o dove verrà inumata la salma della madre (dopo la estumulazione).
A ben poco servirebbe porre a carico dei servizi sociali del Comune l’onere (per pietà sociale) di seppellire l’urna cineraria nel loculo di sepoltura della madre, per poi togliere ambedue le spoglie mortali dopo pochi giorni e risepararli.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
CONCESSIONE-sepolcro,CREMAZIONE-cineraio comune
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