Quesito pubblicato su ISF2010/2-e

Il Comune di … dispone di un piccolo cimitero nei pressi di una parrocchia, cimitero che non può essere ampliato a causa del divieto imposto dalla sovrintendenza ai beni artistici.
Il sacerdote di tale parrocchia ha chiesto se è possibile utilizzare un locale della stessa, che si trova nel seminterrato, per poter conservare le urne cinerarie di chi ne fa richiesta.
Questa ipotesi può essere valutata?


Risposta:
No, l’ipotesi non è proprio percorribile.
Configurerebbe la formazione di un distinto cimitero o quanto meno di una cappella gentilizia (con i vincoli relativi). Infatti, la costruzione di cappella gentilizia può essere autorizzata unicamente quando riguardi famiglie, e in nessun caso enti, fermo restando che, prima della richiesta di costruzione, dovrebbero sussistere le condizioni di essere “contornata” da una zona di almeno 200 metri, non riducibile (a differenza delle fasce di rispetto dei cimiteri) di proprietà della famiglia interessata e sulla quale la famiglia proprietaria dell’area abbia costituito i vincoli di inedificabilità ed inalienabilità (cioè con atto pubblico, debitamente trascritto (condizione di efficacia ed opponibilità).
Diversa sarebbe la questione se si trattasse di sepoltura di persona illustre (ad es. un vescovo) in Chiesa in urna cineraria o meno. Ma in quel caso occorre fare riferimento ad altra normativa, cioè a quanto previsto dart. 341 T.U.LL.SS. e dall’art. 105 D.P.R. 285/90.
Le urne sono affidate per la conservazione, secondo la L. 130/01, ad un familiare. In alcune regioni (es.: Emilia-Romagna) è presente la terminologia di affidamento personale, in funzione di risolvere, od eludere, le questioni che si collegano con le famiglie di fatto o, altrimenti, le c.d. convivenze more uxorio. Tuttavia, anche in questo caso si tratterebbe sempre di affidamento ad una persona singola, escludendosi la possibilità dell’affidamento ad un ente, sollevandosi, oltretutto, la questione dell’ammissibilità che la stessa persona possa essere affidataria di una pluralità di urne cinerarie relative a defunti tra i quali non siano presenti vincoli di parentela, affinità, adozione o ad essi assimilabili (come è nel caso delle predette convivenze more uxorio), se non altro per la considerazione che un affidamento, seppure personale, di urne cinerarie relative a defunti tra i quali non vi siano vincoli giuridici (od assimilabili) ad un’unica persona non costituisca un’alterazione, profonda, al concetto stesso di affidamento dell’urna cineraria, la cui funzione è espressamente quella di considerare le relazioni proprie e tipiche del lutto. A maggiore ragione, se tali vincoli relazionali non siano presenti neppure nei riguardi della persona affidataria.
Se il Parroco insistesse, può presentare una richiesta scritta, alla quale l’amministrazione comunale non potrà che rispondere se non negativamente, consentendo così di avvalersi dei rimedi posti dall’ordinamento giuridico ad eventuale tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante (e si dubita possa individuarsi la sussistenza di tale pre-condizione).
È, per altro, il caso di valutare, se nel cimitero non possano trovarsi idonee soluzioni, atte ad accogliere urne cinerarie, che potrebbero essere individuate senza che siano necessari ampliamenti oppure interventi edificatori di un qualche rilievo.


Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art capo21 di Decreto Presidente Repubblica n. 2

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-altri,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri


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