Ci viene domandato dove termina l’operato dell’Agenzia di Trasporto Funebre in presenza di un funerale e, nello specifico se la bara deve essere trasportata dall’Onoranza Funebre sino al posto di inumazione e/o tumulazione oppure termina all’ingresso del cimitero previo collocamento della bara sulla barella.
Risposta:
L’inizio delle operazioni cimiteriali è fissato con l’accoglimento del feretro nel cimitero da partE del Responsabile del servizio di custodia, che verifica la documentazione che accompagna il feretro e la stessa tipologia di feretro in funzione della destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione). Questo è stabilito dall’articolo 23 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Sempre a cura dello stesso Responsabile o di chi per lui, vi è l’obbligo di registrazione dell’ingresso del feretro e del luogo e data di sepoltura, ai sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 285/90.
Il cimitero fa parte del demanio comunale (ex art. 824 comma 2 del Codice Civile). È quindi compito del proprietario (Comune) stabilire a chi è permesso svolgere servizi all’interno del cimitero, trattandosi di pubblico servizio. Lo strumento che generalmente si utilizza è il regolamento di polizia mortuaria comunale.
In assenza di diversa regolamentazione comunale è d’uso attenersi al criterio che il trasporto funebre termina con la consegna del feretro al personale incaricato al cimitero delle operazioni (di inumazione o di tumulazione) e con la consegna della documentazione di accompagno del feretro. Quindi generalmente al cancello del cimitero. Negli ultimi anni, le carenze di personale cimiteriale da un lato e la sempre maggiore volontà degli operatori fuenbri di accompagnare il feretro fino al luogo di sepoltura ha determinato uno spostamento verso quest’ultimo luogo della competenza dell’impresa funebre. Ma ciò è solo l’Amministrazione comunale (in qualità di proprietaria del cimitero) a poterlo decidere. La presenza di un operatore dell’impresa funebre in termini di assistenza alla famiglia e valutazione della migliore conclusione della cerimonia è comunque sempre possibile.
Pertanto è compito di ogni Comune stabilire se il trasporto funebre cessa al cancello o meno. In assenza di esplicita e diversa norma del regolamento di polizia mortuaria comunale è lecito prevedere ceh il trasporto cessi al cancello. Nel caso ciò non avvenga la situazione deve essere segnalato al Sindaco, che a termini dell’articolo 51 del D.P.R. 285/90 ha il compito di vigilare l’applicazione della normativa speciale di settore e di quella regolamentare comunale.
Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo09 di
Riferimenti:
Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-responsabilità,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere
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