Quesito pubblicato su ISF2010/2-b

Per quanto riguarda le caratteristiche delle urne cinerarie, vi risulta che, oltre ai limiti di capienza garantiti per ottenere l’inserimento di tutte le ceneri, esistano anche altri aspetti strutturali da tenere in considerazione, quali ad esempio doppia camera, tipo di materiale usato, ecc.?


Risposta:
Salvo le leggi regionali, le norme di più antica data sono previste dall’articolo 80 del D.P.R. 285/90 (identificazione nel comma 2, obbligo di capacità dell’urna tale da contenere tute le ceneri di una cremazione).
Il comma 4 – letteralmente – stabilisce che sia il Comune nel proprio regolamento a definire le dimensioni limite delle urne, ma leggendo il contesto si comprende come sia un errore del legislatore, che invece si riferisce al vano che contiene le urne.
In effetti l’unico vero riferimento dettagliato è una circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, che al paragrafo 14.1, lettera d) definisce con esattezza le caratteristiche delle urne, che poi sono riportare integralmente nei vari regolamenti comunali: cioè materiale resistente ed infrangibile, tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo a o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all’esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L’urna deve essere sigillata.
Poi il D.M. Interno 1/7/2002, all’art. 2, comma 1, lettera f) ha previsto la caratteristica dell’urna minimale: deve essere di materiale resistente, chiusa, riportante all’esterno l’identificazione delle ceneri.
Questo è quanto regolato in materia in Italia.


Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri


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