Quesito pubblicato su ISF2010/2-a

A questo ufficio comunale è stato richiesto l’affidamento delle ceneri di un uomo, deceduto nel nostro Comune (sito in Emilia Romagna) e per il quale è già stata fatta la cremazione nei giorni scorsi.
Al momento della richiesta di cremazione la moglie, che diverrebbe l’affidataria dell’urna cineraria, era già stata informata che occorreva la dichiarazione con firma autenticata del coniuge e di tutti i parenti di primo grado (quindi figli e genitori): in quella occasione era stata segnalata quale unica “difficoltà” il fatto che il padre del deceduto fosse gravemente malato, ricoverato in una clinica estera, probabilmente incapace di rendere dichiarazioni, mentre la madre e i figli del deceduto, pur residenti in altro Comune, erano disponibili a rendere la dichiarazione.
A fronte di questo problema, era stata data come indicazione la presentazione di copia dell’eventuale procura, tutela, ecc., o, in alternativa, la sottoscrizione da parte di un fratello del de cuius, in nome e per conto del padre impossibilitato, allegando una certificazione medica a sostegno dell’impossibilità di esprimere consapevolmente la volontà richiesta. In seguito è però emerso che non esistono tutele, procure, ecc. e non è neanche possibile farsi rilasciare alcuna certificazione medica.
A questo punto ho comunicato ai familiari che il procedimento non si poteva concludere immediatamente, a causa della mancanza della dichiarazione del padre, che resta comunque uno dei titolati.
Si chiede cortesemente se esiste la possibilità di poter accogliere la richiesta della famiglia, anche se manca la dichiarazione di uno degli aventi titolo.


Risposta:
Si premette che l’affidamento di urna cineraria è regolato, in termini di principio, in sede statale dall’articolo 3, comma 1 lettera e) della legge 30 marzo 2001, n. 130:
“e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;”
La regione Emilia Romagna ha attuato detta norma di principio con l’articolo 11 commi 3 e 4 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e poi dettagliando con la lettera c) della direttiva regionale 10 gennaio 2005, n. 10, che nel prevedere determinate specifiche regole da seguire rimanda a norme comunali di maggiore dettaglio (o comunque nelle more dell’approvazione regolamentare previste dalla singola autorizzazione comunale di affidamento).
Ciò premesso, la norma statale e la norma regionale sono chiare nel precisare che l’affidamento è da autorizzare dal Comune “in base alla volontà espressa dal defunto”.
Tale volontà può essere espressa direttamente dal defunto in maniera rituale (testamento nelle varie forme previste) o in forma irrituale e cioè con l’affidamento di una sua preferenza circa la destinazione delle proprie spoglie mortali in un senso o in un altro, o almeno nella non contrarietà ad una determinata pratica funebre o sepoltura. Nel caso dell’affidamento la circostanza è ancor più rilevante in quanto l’affidamento dell’urna è unico ad una persona. Resta chiaro che l’affidatario è tenuto a garantire che il luogo di conservazione delle ceneri sia visitabile da chiunque voglia onorarle (in analogia al principio che un sepolcro deve essere aperto a chiunque desideri svolgere atti di pietà nei confronti del defunto).


Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 00 di Legge n.

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri


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