Una ditta che si occupa solo di lavorazione di marmi ed affini, può partecipare ad una gara d’appalto per la completa gestione cimiteriale di un Comune (sito in Lombardia)?
Risposta:
In materia sussiste una recente segnalazione dell’Antitrust (AS392, Affidamento dei servizi di gestione delle camere mortuarie ed obitoriali e dei servizi cimiteriali, ad imprese di onoranze funebri), che è da considerare un invito, ma non un obbligo finché il legislatore non vi abbia dato applicazione parziale o totale.
Inoltre la Regione Lombardia ha previsto l’obbligo di separazione societaria tra attività funebre (quindi di mercato in concorrenza con attività in monopolio quale la gestione di cimitero), con l’art. 9, comma 3 della L.R. Lombardia 18/11/2003, n. 22.
Si ritiene che sia possibile ammettere alla gara il soggetto marmista, se risulta dalla iscrizione alla Camera di Commercio la possibile attività di gestione di cimiteri, operazioni cimiteriali, sotto condizione che laddove vinca la gara vi sia almeno l’obbligo di separazione societaria (o meglio la chiusura o la cessione dell’attività di marmista). Questa è la posizione meno ntransigente.
Invece, se volesse seguire le indicazioni dell’Antitrust, queste sono per l’impedimento della gestione (e quindi sarebbe d’obbligo o la non ammissibilità alla gara, o l’obbligo di cessione del ramo d’azienda prima della sottoscrizione del contratto di gestione).
Il problema sta nel fatto che doveva essere il bando di gara, a monte, a prevedere le esclusioni. E visto che non l’ha fatto ora ogni scelta potrebbe essere impugnata.
A questo punto si propende almeno per l’obbligo di separazione societaria come cautela per poter ammettere la ditta alla fase successiva.
Norme correlate:
Riferimenti:
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