Quesito pubblicato su ISF2010/1-e

Il responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di … in Campania, vorrebbe richiedere alcune informazioni sull’affido ceneri. L’ente locale ha ricevuto una istanza di affido ceneri a firma del genitore (madre) di un ragazzo deceduto a seguito di suicidio.
La volontà del ragazzo a non essere tumulato e/o inumato la si evince da una lettera indirizzata alla madre nella quale la invita a non metterlo “sotto terra”.
La scrivente,alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto possibile l’affidamento a familiare dell’urna contenenti le ceneri, chiede se il Comune, privo di regolamento comunale di polizia mortuaria e di legge regionale, possa autorizzare l’affido de quo previa adozione di una delibera di giunta che ne definisca le procedure. In caso affermativo ci viene chiesto:
1) chi è l’organo deputato ad emettere l’autorizzazione (ufficiale di stato civile o responsabile dei servizi cimiteriali);
2) è sufficiente la semplice lettera del de cuius nella quale esprime il desiderio di non essere posto “sotto terra”;
3) è obbligatorio imporre all’affidatario il deposito dell’urna in un colombario.


Risposta:
Si risponde di seguito ai quesiti posti:
Se non contrario alla volontà del de cuius è possibile cremare un cadavere anche su semplice richiesta dei parenti più stretti in ordine (insieme i genitori, concordi- se mancano i genitori altri parenti più vicini in grado). Nel caso di suicidio occorre il nulla osta della Magistratura.
A nulla interessa la dichiarazione del de cuius (non voleva andare sotto terra) tranne che conferma che non era contrario alla cremazione.
È possibile l’affidamento dell’urna cineraria (in base all’articolo 2 comma 1 del regolamento regione Campania 20/10/2006 a persona o a Ente individuato dal defunto nei modi previsti dalla legge 130/01 art. 3 comma 1 lettera b) numeri 1 e 2 (cioè disposizione testamentaria del de cuius o iscrizione ad una associazione cremazionista con l’espressa volontà di affidamento dell’urna alla stessa associazione o a persona indicata in dichiarazione autografa consegnata al momento dell’associazione e non contraddetta successivamente dall’interessato e sempre che risulti associato all’atto della morte).
L’autorizzazione alla cremazione è compito della persona dipendente comunale che nella organizzazione del Comune ha questo incarico (può anche essere la stessa persona che è incaricata dello stato civile, ma non è un compito di stato civile, fintanto che una norma statale o regionale abbia attuato la L. 130/01).
L’affido dell’urna cineraria è compito dello stesso dipendente di cui sopra. Pertanto può anche essere il responsabile del cimitero, sempre che nella organizzazione comunale sia prevista questa possibilità.
Come già detto ai fini dell’affido a nulla vale la lettera del de cuius, per come mi è stata illustrata. Occorreva invece una lettera nella quale fosse espressamente prevista la volontà di affidamento dell’urna contenente le sue ceneri a madre o padre o a chi voleva.
È d’obbligo la conservazione dell’urna in un vano avente caratteristiche stabili e che non permetta l’asportazione immediata, quindi va bene un colombaro o una teca fissata (non l’urna sul caminetto o sul tavolo). Così dice l’art. 343 del T.U. leggi sanitarie.
Si aggiunge che stanno emergendo diverse difficoltà “sociali” sull’affido di ceneri (ad es. chi vende la casa con le ceneri dentro, chi va ad abitare via, chi non permette la visita di altri familiari all’urna, chi si ritrova con l’urna rubata, beghe tra coniugi, beghe tra figli, ecc.)


Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 343 di Regio Decreto n. 1265 del 1934

Riferimenti:

Parole chiave:
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