Un cittadino chiede se le ceneri del padre, nato e vissuto in un Comune emiliano, possano essere disperse nel luogo di villeggiatura abituale, in Trentino. Il padre, venuto a mancare recentemente, aveva espresso tale volontà solo verbalmente, senza redigere documenti scritti.
È possibile realizzare il desiderio del defunto?
Risposta:
In base all’art. 5, comma 1 della legge valevole in Provincia di Trento (L.P. 20/6/ 2008, n. 7, “Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), che si riporta di seguito, tale possibilità non è consentita:
“Art. 5 (Dispersione delle ceneri)
1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un’altra dichiarazione scritta. L’autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.”
Norme correlate:
Riferimenti:
Parole chiave:
CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-dispersione,CREMAZIONE-altri
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248